Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Osservazioni in merito alle Scuole di specializzazione per le professioni legali. Opportunità di riforma

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Abstract

Nel presente contributo si propone un’analisi circa l’opportunità di riformare le SSPL, nate in un contesto storico molto diverso da quello attuale e che oggi, per più motivi, sono destinate al progressivo declino: da un lato, non vi sono stati incentivi per la frequenza e, dall’altro, l’articolazione dei programmi è rimasta immutata per ben un quarto di secolo.

Nel corso degli anni, infatti, il numero degli aspiranti è andato via via diminuendo, le modalità di accesso, gestite dal Cineca, consistono nella risoluzione di quiz e man mano il legislatore ha diminuito l’importanza del titolo rilasciato. Tuttavia, le SSPL presentano un grande potenziale, soprattutto se gestite, a livello centrale, di concerto con la Scuola Superiore della Magistratura, con quella nazionale del Notariato e con il CNF e, a livello locale, con le relative articolazioni territoriali. Ciò potrebbe realmente determinare una formazione funzionale all’accesso alla magistratura e al notariato nonché l’abilitazione diretta all’avvocatura.

1. Dall’analisi approfondita dell’attuale sistema, ciò che emerge è certamente la circostanza secondo cui è fondamentale a che vi sia un sistema di preparazione ed abilitazione alle professioni legali più evoluto e propedeutico a meccanismi di formazione e di  selezione non incentrati sulla mera “scommessa” dei concorsi[1]. A tal fine, è auspicabile che si rifletta sullo sviluppo graduale di un percorso tecnico-pratico pluriennale, così come un livello delle valutazioni più adeguato.

Sotto questo profilo, infatti, è indubbio che l’esercizio delle professioni legali non può prescindere dal connubio conoscenza-tecnicalità[2].

Se ciò è vero – come lo è – tale connubio non trova una corrispondenza nell’offerta formativa delle Università che, troppo spesso ormai, è assai carente soprattutto di quella tecnicalità poc’anzi richiamata. Si badi bene che la necessità di riscontrare nella formazione universitaria  il carattere tecnico-pratico delle professioni legali  non è subentrata solo oggi – a seguito dell’evoluzione dell’offerta formativa e/o dei cicli di  riforma che hanno investito il sistema giudiziario –  poiché già nel 1935 Francesco Carnelutti, durante la lectio intitolata “Clinica del diritto”, sottolineava quanto potesse caratterizzarsi dall’astrattezza l’insegnamento della giurisprudenza nelle università[3].

Al fine di sopperire a tale mancanza, ponendo l’accento sull’aspetto pratico della formazione, circa venti anni fa furono istituite le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), post-universitarie di durata biennale[4] presso le Facoltà di Giurisprudenza delle Università italiane[5] a partire dall’anno accademico 2001/2002, che rimandavano evidentemente al modello delle scuole di specializzazione per la magistratura tedesche.                   

L’ammissione alle SSPL è subordinata al superamento del concorso pubblico – a numero chiuso – indetto con decreto interministeriale – Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero della Giustizia –  a cui possono accedervi, esclusivamente, coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che  hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale nel nuovo ordinamento. La prova scritta si compone di cinquanta quesiti a risposta multipla  che, una volta superata, consente agli studenti specializzanti di seguire un programma di preparazione teorica di cinquecento ore di durata, si ripete, di due anni. Vengono previste delle prove durante il biennio, cosi come un esame finale che consente di conseguire il diploma di specializzazione che è valido ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno ed è, altresì,  titolo preferenziale per alcune funzioni onorarie[6].                                                   

A ciò si aggiunga che le SSPL, in origine, rappresentavano il titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario essendo, quindi, precluso ai semplici laureati. Con il decreto “Aiuti-ter”, approvato il 16 settembre 2022  sostanzialmente si è riaperto l’accesso al concorso per la   magistratura ordinaria anche ai neolaureati; la ratio di tale scelta risiede nella realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per accelerare ed ampliare le procedure di reclutamento rispondendo così  alle esigenze di implementazione organico, riduzione dei tempi dei processi ed abbattimento dell’arretrato entro il 2026 che rappresenta il termine ultimo di attuazione del PNRR.                                                      

Ciò nonostante, pur volendo rispettare gli obblighi scaturenti dalla normativa comunitaria, si è assistito, e si assiste, all’aumento dei candidati così come alla dipendenza delle scuole di preparazione,  la cui attività si limita all’aggiornamento giurisprudenziale e dottrinale con il focus sulle tecniche concorsuali.

Dall’analisi approfondita delle SSPL – dalla loro istituzione ad oggi – è ictu oculi evidente come le stesse siano fallimentari, con una diminuzione sensibile degli aspiranti,  soprattutto perché i programmi utilizzati, così come la metodologia, hanno fatto sì che tale percorso potesse essere spesso interpretato quale prosecuzione specialistica del corso di laurea e, quindi, non “appetibile”.

Nel corso degli anni, il calo delle iscrizioni ha comportato la sistematica ammissione di tutti i candidati – di numero inferiore rispetto ai posti banditi – con ripercussioni importanti anche in termini di selezione:  le prove finali sono divenute delle formalità con promozione “automatica” dei discenti. Ecco, anche, che molti Atenei hanno ritenuto di dover escludere dalla offerta formativa le SSPL, ormai vuote di quei contenuti e di quel “prestigio” di cui alla loro istituzione.

Entrando nel merito della tipologia di formazione, le SSPL sono state concepite sul modello degli insegnamenti universitari, con una mole di materie e di ore di didattica che nulla hanno a che vedere con la formazione pratico-specialistica di cui al principio ispiratore. 

Docenti universitari il cui metodo è lontano dalla logica formativa concreta post-universitaria  e lezioni completamente scevre da quel taglio pratico richiesto, non sono risultati funzionali al superamento dei concorsi   favorendo ancora di più la proliferazione di scuole di preparazione private che gestiscono in maniera più efficace i programmi ed i corsi selettivi.

Non solo. Lo scarso interesse per le SSPL, soprattutto legato all’assenza di quel taglio pratico per cui prima si è detto, negli anni, ha comportato anche il disinteresse degli Ordini professionali alle Università, o addirittura una loro aperta contrapposizione.

Il quadro sin qui analizzato, ci consegna molti spunti di riflessione rispetto alle possibilità di riforma delle SSPL.

 Sarebbe certamente ragionevole pensare ad una revisione ed uno sviluppo costruttivo mediante le Università, che rappresentano istituzioni comunque già esistenti ed avviate, con una stringente collaborazione – anche in termini di integrazione se necessario – con le Scuole di Notariato istituzionali, nazionali o locali e con le scuole forensi degli Ordini degli Avvocati, concependo due percorsi diversi ben definiti  e con incentivi altrettanto rilevanti, che determinino innanzitutto una maggiore e migliore platea di aspiranti ad accedervi.

La chiave di volta è certamente rappresentata dalla metodologia della formazione, attraverso la quale, sapientemente modulata sulle esigenze dei discenti e sulla evoluzione dei tempi,  è possibile uscire dal tunnel di autoreferenzialità  dando spazio alla vera utilità pratica di un corso specializzante.

In tale ottica, Il numero dei docenti  coinvolti può essere ridotto, così come le materie trattate ponendo l’accento sulla cura della capacità di condurre una disamina interdisciplinare e sulla casista più in voga nel periodo di riferimento.

E’ auspicabile ridisegnare sia i programmi, nonché le modalità formative, collegare la pratica svolta alle attività delle stesse Scuole per le quali è imprescindibile operare in sintonia e stretta collaborazione con gli Ordini professionali, ricalcando  i modelli vincenti delle scuole private; rispetto a quest’ultima considerazione, le modalità operative delle SSPL risultano ormai desuete, necessitando sempre più di un tutoraggio continuo ed   efficace e il supporto dalle nuove tecnologie (aule virtuali, tutoraggi on line,  fintech, blog, ecc.).

Sotto questo profilo, le SSPL potrebbero diventare per il Notariato quanto valeva in precedenza per gli aspiranti magistrati, ovvero sia una modalità di accesso al concorso, diversamente precluso sulla base della sola pratica svolta. 

Per gli Avvocati, invece, il diploma di specializzazione biennale potrebbe rappresentare già titolo abilitante per la iscrizione all’albo, potendosi prevedere delle prove intermedie ed un esame finale effettivi e rigorosi, rammentando, al contempo, che l’abilitazione alla professione non è un concorso pubblico e non si ha diritto a un posto di lavoro.

Da qui, ne deriva la completa inutilità, a parere di chi scrive, dell’esame di abilitazione

A tutt’oggi, sono note le criticità delle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione alla professione forense, mai univoche nel corso degli anni e spesso con “interferenze” di retaggi culturali, primo fra tutti il divario nord/sud. Ancora oggi, è possibile pronosticare una certa percentuale di esiti negativi a seconda dell’abbinamento di Corte d’Appello circa le correzioni (esiti più favorevoli per i candidati settentrionali giudicati dalle Corti d’Appello meridionali).

Alla luce della considerazioni iniziali e delle criticità emerse, una maggiore integrazione tra le scuole universitarie e gli ordini professionali potrebbe, in primis consentire l’interazione tra avvocati esperti, scelti dagli Ordini, e Professori universitari tale da realizzare quel progetto di maggiore operatività e praticità della Scuola. Insieme alle materie  tecniche specifiche si potrebbero prevedere una serie di discipline  poste a base della metodologia della professione come ad esempio l’ermeneutica giudiziaria, la logica e l’argomentazione giuridica, l’epistemologia forense, lo studio del diritto dell’UE, l’informatica giuridica ecc.

2. Un altro problema da affrontare riguarda le ripercussioni sulle SSPL delle incertezze decisionali politiche e delle spinte corporative[7].

Per ripensare alla struttura e ai compiti delle SSPL è necessario prendere coscienza che la formazione delle professioni legali è,  in sostanza,  frantumata dove nessuno ha abbracciato l’idea che si possa trattare di una formazione unitaria post-lauream.

E’ chiaro che ognuno dei tre percorsi “classici”, a cui aspirano i laureati in giurisprudenza, ha le proprie peculiarità in termini di curriculum formativo ma non può accettarsi che possa esservi questo sdoppiamento – addirittura  tripartizione –  di modelli formativi: ciò a dire che oggi  ci troviamo difronte alla classe degli avvocati per i quali, la pratica prima e la tipologia di esame, poi, sembra vi sia una modello più professionalizzante; i magistrati, la cui selezione è basata unicamente su base teorica, atteso che per la prova di concorso non è richiesta neanche la redazione di un atto proprio della loro attività, diversamente dai magistrati amministrativi; e infine i notai, per i quali si assiste a un percorso formativo certamente più equilibrato, rispetto a quelli testé analizzati, dove la formazione si intreccia con la pratica professionale.

Ecco che, le possibili evoluzioni delle SSPL non possono prescindere da una riformulazione che possa ancorarsi non soltanto alla iper-specializzazione[8],ma essere al contempo generalizzante; a tal fine è necessario un intervento legislativo in grado di raccogliere tali istanze di riforma eliminando ogni equivoco funzionale.                     

E dunque, se le SSPL debbono mantenere un ruolo importante e cruciale nella formazione delle professioni legali,  alle stesse deve essere necessariamente attribuito un significato abilitante: per l’avvocatura occorrerebbe innanzitutto intervenire sull’art. 43, L. n. 247/2012[9] (Legge professionale forense) con la previsione che il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali è equiparato alla frequenza obbligatoria, con superamento con profitto dei corsi di formazione professionale di cui al comma 1. 

Ne tampoco si può guardare alla riforma senza poter prevedere che ai corsi erogati dalle SSPL possono accedere “anche gli studenti non ancora laureati, a partire dal secondo semestre del quinto anno del corso di studi della Laurea magistrale in giurisprudenza (o dal secondo anno dei corsi di Laurea magistrale i cui studenti siano eventualmente ammessi ai concorsi)”: in questi termini, e in maniera convincente, si muove la proposta di Regolamento per le SSPL della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche del 26 maggio 2023[10].

Concludendo, il ruolo delle Scuole deve essere ripensato e il punto di partenza si configura nella istituzione di un vero e proprio polo formativo post – lauream dei corsi di laurea giuridici con una politica di cooperazione virtuosa con gli Ordini professionali.

Per poter far ciò, è necessario che alle Scuole venga riconosciuto il valore abilitante  e che l’intervento legislativo di riforma in tal senso auspicabile possa farle diventare, da un lato, l’unico percorso formativo per l’accesso al Concorso notarile, e dall’altro,  oltre ad attribuire la detta equipollenza alla Scuola Forense obbligatoria per i praticanti avvocati, preveda che il diploma sia titolo abilitante per la diretta iscrizione all’albo.

Ma soprattutto, la riforma deve passare  attraverso un serio esame di coscienza sui modelli formativi, sia di laurea che post-laurea, nella ricerca del difficile equilibrio tra teoria e prassi[11], affinché alla formazione culturale di base possa seguire l’esperienza sul campo[12]; in difetto, sarà inutile discutere di ridefinizione normativa delle SSPL se non si è disposti ad accettare questo percorso  – certamente impegnativo – di autocoscienza e di autoriforma degli studi giuridici.


[1] Sul punto, è doveroso rinviare a F. Fimmanò e S. Sica, le “SSPL” una infrastruttura da ristrutturare e rilanciare, in Notariato, n. 2/2024, pp. 136-141.

[2] S. Pugliatti, La Giurisprudenza come scienza pratica in Grammatica e diritto, Milano, 1978, 103 s.

[3] F. Carnelutti, Clinica del diritto, in Riv. dir. proc. civ., 1935.

[4] D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.

[5] Ai sensi dall’art. 16, D.Lgs. 1.7 novembre 1997, R. 398, emanato sulla base della L. 15 maggio. 1997, n, 127 (art. 17, commi 113 e 114).

[6] D.L. n. 475/2001: titolo di preferenza sia per la nomina da parte del C.S.M. quale vice procuratore onorario, sia per la nomina, da parte del Ministero della Giustizia, quale giudice onorario di tribunale.

[7] Sul punto:A. Proto Pisani, Le scuole di specializzazione per le professioni legali, in Riv. dir. Civ, 1998, 6, 763 ss.; R. Caponi, Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma?, in Foro it., 2003, 5, 98 ss.; B. Giangiacomo, Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive, in Questione Giustizia, 2004, 4, 654 ss.; P. Gianniti, Le scuole di specializzazione per le professioni legali, in Cass. pen., 2005, 2, 1791 ss.                                    

[8] F. Scarpelli, I percorsi di formazione per il conseguimento del titolo di avvocato specialista: le norme, i fatti e qualche opinione anche sul “conflitto” tra accademia e avvocatura, in Cultura e diritti, 2021, 2-3, 131 ss.; G. Savi, Il titolo di avvocato “specialista”, ivi, 39 ss.

 

[9] Rubricato “Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato”, testualmente recita: “Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste  altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi,  nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con   regolamento: a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di  formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi dei corsi di  formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca; c) la durata   minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche  intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire  omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza”.

[10] “Al fine di assicurare un’elevata  prepara zione dei laureati e di favorirne l’accesso alle professioni legali, le Scuole possono organizzare, anche in modalità integrata: a) corsi di preparazione ai concorsi per l’accesso alla magistratura ordinaria; b) corsi di preparazione per l’accesso alla magistratura tributaria; c) corsi di preparazione all’esame di  abilitazione all’esercizio della professione forense equiparati ai corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, eventualmente in convenzione con l’Ordine o gli Ordini interessati, ovvero mediante accreditamento, nel rispetto di  quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.M. 9 febbraio 2018, n. 17; d) corsi di preparazione al concorso notarile, anche in convenzione con l’Ordine  o gli Ordini interessati; e) corsi di preparazione ai concorsi per l’accesso alla magistratura amministrativa e contabile; f) i corsi per Avvocato specialista, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dal DM del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 così come   modificato dal DM del  Ministero della Giustizia n. 163 del 1° ottobre 2020; g) corsi di preparazione ai concorsi pubblici”.

[11] F. Lombardi, Prospettive per una nuova metodologia nella didattica, in G. Rebuffa – G. Visentini (a cura dì), L’insegnamento del diritto oggi, Milano, 1996, 246, già segnalava la necessità di riconsiderare il profilo pratico e professionalizzante della formazione giuridica dello studente. Secondo G. Pascuzzi, Scienze cognitive e formazione universitaria del giurista, in Sistemi intelligenti, 2007, 19, 137 ss., ugualmente rilevante è il dialogo con le altre scienze.

[12] Cfr. G. Pascuzzi, Dal sapere giuridico alle abilità del giurista, Bologna, 2018, 127 ss.; per F. Puppo, Brevi note sull’educazione del giurista, in Cultura e diritti, 2014, 2, 35, occorre “guardare ad una metodologia didattica capace di mediare fra modelli formativi incentrati sulla teoria (come in particolare quelli italiano e tedesco) ovvero sulla prassi (come sono in particolare quelli francesi e inglese), ognuno dei quali ha manifestato limiti suoi propri, rispettivamente perché incurante delle professioni forensi, il primo, ovvero dell’approfondimento culturale, il secondo”.

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