Rapporti tra Falsa testimonianza (372 c.p.) e Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.): rilievi critici in merito alla sentenza della corte di cassazione n. 2231 del 2025.
Sommario. 1.- Premesse in merito al contenuto della sentenza del Tribunale di Milano del 25 febbraio 2023. 2.- La sentenza della Corte di cassazione n. 2231 del 2025. 3. – Alcuni rilievi critici: preliminare delimitazione. 4. – In merito al reato di intralcio alla giustizia. 5. – In merito ai rapporti tra l’Intralcio alla giustizia, istigazione alla corruzione e corruzione. 6. – Qualche ulteriore rilievo sui rapporti tra la corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia. 7. – Non tutti i destinatari della istigazione di cui al 377 C.p. sono, anche ed in dipendenza dello status processuale, pubblici ufficiali. 8. – Il testimone quale pubblico ufficiale: una equipollenza che non appare persuasiva. 9. – Spunti per una diversa ricostruzione: il ruolo centrale, ed esclusivo, del reato di intralcio alla giustizia e dei reati oggetto di istigazione in esso contemplati. 10.- Quando può esservi concorso tra intralcio alla giustizia e corruzione, compresa la corruzione in atti giudiziari.
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1.- Premesse in merito al contenuto della sentenza del Tribunale di Milano del 25 febbraio 2023. –
Con la sentenza n. 2231 del 2025 la Corte di Cassazione si è occupata di una complessa questione concernente la precisa individuazione dei presupposti che sono necessari affinché la falsa testimonianza, oltre a configurare gli estremi dell’omonimo reato, assuma rilevanza come costitutiva del reato di corruzione in atti giudiziari: ovvero allorquando il soggetto chiamato a deporre come teste stringa un patto mercenario per dichiarare il falso per favorire o danneggiare una parte del processo oppure riceva denaro o altra utilità come illecito compenso per la già resa falsa testimonianza, sempre contrassegnata dallo scopo di favorire o danneggiare una delle parti del processo.
Nel caso di specie il giudice di primo grado (sentenza del Tribunale di Milano del 25 febbraio 2023) aveva escluso il reato di corruzione in atti giudiziari sulla base dell’argomento che la testimonianza era stata resa da soggetti che, sulla base di elementi a conoscenza dell’A.G., erano gravati da preesistenti indizi di reità, incompatibili con l’assunzione della veste di testimoni e con l’attribuzione della qualità, connessa al ruolo di testimoni, di pubblici ufficiali.
Nel giungere a tale conclusione il Tribunale ha valorizzato la previsione che esclude la tipicità del reato di falsa testimonianza nella ipotesi in cui il soggetto non avrebbe dovuto essere chiamato a deporre come teste o comunque come teste con ineludibile obbligo di rispondere (articolo 384, comma 2, codice penale).
Secondo il giudice di primo grado, in particolare, le condizioni che concorrono a dare vita alla figura processuale del testimone non rilevano solo ai fini della integrazione del relativo reato di falsità processuale ma altresì in relazione a tutte quelle fattispecie, corruzione giudiziaria compresa, in cui la puntuale sussistenza di una rituale figura di testimone è fonte di acquisizione della connessa ed ulteriore qualifica di pubblico ufficiale.
2. – La sentenza della Corte di cassazione n. 2231 del 2025. In riscontro ad un ricorso della competente Procura della Repubblica, la Suprema Corte, pur dissentendo dalla conclusione del tribunale in merito alla puntuale sussistenza nel caso concreto di indizi di reità che si ripercuotevano in senso ostativo alla acquisizione dello status di testimone, ha condiviso le argomentazioni in diritto del predetto giudice e fornito un dettagliato quadro ricostruttivo dei rapporti tra il reato di falsa testimonianza e quello di corruzione in atti giudiziari, nella specifica variante applicativa in cui viene il teste viene in rilievo nella sua contestuale qualifica di pubblico ufficiale e la sua falsa testimonianza integra un atto giudiziario frutto dell’accordo corruttivo.
Più in dettaglio la Cassazione concorda con l’assunto che la nozione di testimone abbia una puntuale base normativa e che pertanto la riconducibilità a tale figura soggettiva di un dichiarante postuli la piena rispondenza della situazione di fatto al parametro normativo di riferimento, dovendosi in particolare verificare, con scrutinio che va al di là del rispetto del mero dato formale[1], che non ricorrano cause di incompatibilità all’assunzione di quella specifica veste processuale[2].
Ed altresì il giudice di legittimità concorda nel corollario che l’astratto e normativamente fissato paradigma del rituale testimone venga in rilievo anche nella ipotesi in cui la suddetta qualifica soggettiva, purché correttamente attribuita[3], subisca una sorta di sdoppiamento e si delinei anche come pubblico ufficiale.
Al riguardo si rileva, in particolare, come tale assunto sia valido non solo al fine di verificare l’utilizzabilità delle dichiarazioni, “ma anche in funzione della concreta configurabilità del reato di corruzione, in rapporto alla attribuibilità della veste soggettiva di pubblico ufficiale che deve essere riconosciuta al soggetto escusso come testimone, ove ritualmente qualificato come tale: si è infatti osservato che, se in relazione alla testimonianza opera la previsione dettata dall’art. 384 cod. pen. che esclude la punibilità, se il fatto è commesso da chi non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, con riguardo al delitto di corruzione, rispetto al quale formalmente non opera una previsione analoga, è comunque determinante la corretta verifica della qualità di testimone, che sola consente di attribuire la veste di pubblico ufficiale al soggetto chiamato a deporre”[4].
Ciò premesso, e quale tassello della complessa argomentazione che nella specifica vicenda processuale non ravvisa la incompatibilità alla testimonianza, il giudice di legittimità, si sofferma sulla questione di quale sia il preciso momento a partire dal quale il soggetto che nel tempo stabilito si presenterà in aula per rendere la deposizione testimoniale assume la ulteriore qualifica di pubblico ufficiale.
In tale prospettiva il supremo collegio illustra il catalogo delle tesi formulate in merito a quale sia questo preciso momento e, nel condiviso presupposto che vi sia una incontroversa “correlabilità” tra la veste di testimone e il reato di corruzione in atti giudiziari, enuncia le ragioni per le quali esprime preferenza, come meglio si vedrà tra poco, per la tesi che ravvisa tale momento nella data del provvedimento di “ammissione” della testimonianza.
Viene quindi ribadito che il concetto di atto giudiziario, su cui si radica la fattispecie della corruzione in atti giudiziari[5], designando ogni atto funzionale ad un procedimento giudiziario, comprende “anche la deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale»[6]; nel senso, cioè, che il patto corruttivo, nucleo essenziale del reato di corruzione, può aver ad oggetto anche la condotta di un testimone volta a favorire una parte in un processo penale.
Il seguito della motivazione ribadisce la tesi, definita ius receptum, che il testimone, in ragione della specifica rilevanza del contributo cognitivo, connotato da teorica imparzialità e obbligo di verità, da esso offerto nell’ambito di un processo, ai fini dell’accertamento giudiziale, rivesta la qualità di pubblico ufficiale.
In esito ai sopra descritti rilievi preliminari la Corte, come già preannunciato, entra nel vivo della, indubbiamente controversa, questione di quando colui che ad un certo punto rende una testimonianza in un processo assuma la qualità di pubblico ufficiale.
Per la Corte, pur nella premessa che sul punto si rinvengano pronunce non del tutto collimanti, nel quadro del vigente sistema processuale merita piena condivisione, come già accennato, l’assunto secondo cui debba darsi rilievo, al più tardi, al momento dell’ammissione della prova, a partire dal quale, a prescindere da quello della concreta ed effettiva citazione, il testimone assume nel processo una specifica veste sulla base di un motivato provvedimento giudiziale, che vale a riconoscere la rilevanza del patrimonio conoscitivo del soggetto, che non può più dirsi rimesso alla disponibilità di una parte, tanto da imporre, se del caso, il consenso delle altre parti o il provvedimento motivato di revoca in caso di rilevata superfluità, agli effetti dell’art. 495, commi 4 e 4-bis cod. proc. penale.
In particolare si evidenzia come, contrariamente a quando accadeva nel precedente sistema processuale – ove la qualità di pubblico ufficiale veniva acquisita al momento della “citazione” -, nel nuovo codice di rito penale tale qualità si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo avere valutato la domanda, abbia ritenuto la ammissibilità della prova e disposto la citazione del teste a norma dell’art. 398 c.p.p. nella ipotesi di incidente probatorio, a norma dell’art. 468 nella fase predibattimentale e a norma dell’art. 495 nella fase dibattimentale, anche con riguardo alla ipotesi di presentazione diretta dei testi ex comma 3 dell’art. 468.
In coerente esplicitazione di tale premessa si ritiene, quindi, che sia da escludersi che assuma rilievo dirimente il momento in cui sia disposta l’effettiva citazione del teste, giacché la veste di pubblico ufficiale si correla al ruolo che almeno dal momento dell’ammissione delle prove viene attribuito al soggetto[7].
Infine, la sentenza esamina il “tema cruciale” relativo al confronto con la fattispecie contemplata dall’art. 377 cod. pen. (intralcio alla giustizia), “confronto necessario al fine di confermare la configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, nel caso in cui il pubblico ufficiale coinvolto sia un testimone, e al fine di stabilire comunque gli esatti confini tra fattispecie almeno in parte interferenti”; ed in merito mette in rilievo che il confronto, in ragione della struttura del reato di corruzione, sia da correlare alle fattispecie del primo e del secondo comma del citato articolo 377 (promessa di denaro o altra utilità).
In tale prospettiva si osserva la indicata fattispecie prevede la sanzione penale solo nei confronti di chi offra o prometta denaro o altra utilità a soggetto di cui sia disposta l’ammissione come teste al fine di indurlo a rendere falsa testimonianza, sempreché l’offerta o la promessa non vengano accettate, ovvero, nel caso in cui siano accettate, la falsità non venga commessa. Viene quindi in rilievo un reato di pericolo, in quanto la sua configurabilità richiede che il soggetto “indotto con donativi” a compiere falsità processuali non assecondi tali finalità, sia rifiutando l’offerta sia accettandola ma non realizzando il divisato reato di falsità.
Si rileva che la suddetta norma non menziona specificamente il testimone, ma fa, più genericamente, riferimento alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria, per indurla a commettere, tra gli altri, il delitto di cui all’art. 372 cod. pen.. E’ quindi chiaro che essa contempla, tra le altre, l’ipotesi del soggetto chiamato a rendere testimonianza.
Ed anche con riguardo alla previsione dell’articolo 377 cod. pen. si replica la questione di quando si assuma la qualità di teste; e quindi quella qualifica soggettiva che, in quanto incardinata nel processo e in grado di alterarne l’esito, costituisce il presupposto di configurabilità del reato di intralcio alla giustizia.
Secondo la sentenza in esame a tal fine assume rilievo il provvedimento di autorizzazione alla citazione di cui all’art. 468, comma 2, cod. proc. pen.[8], implicante una delibazione giudiziale di ammissibilità, seppur destinata ad essere assorbita dal provvedimento di ammissione delle prove assunto ai sensi dell’art. 495 cod. proc. penale[9].
Da ciò la conclusione che finiscano sostanzialmente per coincidere l’assunzione della veste di persona chiamata a rendere dichiarazioni come testimone e l’acquisizione della qualità di pubblico ufficiale, con conseguente sovrapponibilità delle fattispecie dell’intralcio alla giustizia e della corruzione in atti giudiziari sotto tale riguardo: sovrapponibilità che concerne anche la fase dell’accordo, visto che la fattispecie dell’articolo 377 contempla non solo l’ipotesi dell’induzione unilaterale ma, come già rilevato, anche quella dell’accettazione, implicante la conclusione di un accordo finalizzato alla falsa testimonianza.
A regolare tale convergenza di fattispecie incriminatrici provvede, sottolinea la Corte, il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., il quale accorda rilievo ai profili strutturali delle due fattispecie. In merito la Corte fa riferimento al principio di diritto statuito dalla sentenza delle sezioni unite n. 51824 del 25/09/2014 (Rv. 261187) secondo cui “tra il reato di intralcio alla giustizia e quello di istigazione alla corruzione propria intercorre un rapporto di species a genus: la prima figura criminosa è, infatti, speciale rispetto alla seconda, in ragione della specificità sia del soggetto destinatario dell’offerta o della promessa, sia dell’atto contrario ai doveri di ufficio cui essa è preordinata[10].
L’epilogo non muta quando si passi ai rapporti tra intralcio alla giustizia e i reati di corruzione in generale. Ed infatti, pur pacifico che questi ultimi si perfezionino con l’accordo preordinato a varie finalità, nel caso dell’accordo contemplato dall’art. 377 cod. pen. ciò non accade e si rimane sempre nell’ambito di efficacia di tale ultima fattispecie tutte le volte che la falsa testimonianza, per limitarsi al caso in esame, non sia realizzata e qualunque sia stato il riscontro dell’indotto all’offerta o dazione di denaro.
Per la Corte, quindi, “il profilo specializzante finisce per essere costituito proprio dall’elemento negativo già in precedenza posto in evidenza, potendosi solo alla luce della verifica della finalizzazione e del suo esito sciogliere il dilemma in ordine alla configurabilità di un reato unilaterale o di un reato bilaterale, integrato per effetto dell’accordo, ma riconoscibile e destinato ad assumere autonomo rilievo, in aggiunta alla falsa testimonianza, una volta escluso l’elemento negativo specializzante.”.
3. – Alcuni rilievi critici: preliminare delimitazione. La decisione sopra sintetizzata è del tutto in linea con l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità in merito al testimone-pubblico ufficiale; e lungo tale traiettoria altresì si muove la stessa decisione del giudice di merito, salvo escludere che nel caso concreto si fosse in presenza di tutte quelle condizioni per effetto delle quali: a) viene correttamente in rilievo la figura del testimone; b) trovano conseguentemente applicazioni le norme incriminatrice che concernono quella figura, sia in quanto tale sia nella contestuale qualifica di pubblico ufficiale.
In realtà ciò che solleva forti dubbi e perplessità è proprio la generalizzata equazione testimone-pubblico ufficiale. Perplessità e dubbi che, come si cercherà di dimostrare nel prosieguo, traggono origine dall’analisi sistematica delle pertinenti norme incriminatrici e mettono capo alla conclusione, pare a chi scrive, che il teste, di certo quando si tratti di soggetto privo di qualsivoglia contestuale inserimento o collegamento con l’insieme dei pubblici poteri[11], trovi la sua tutela processuale, nel bene e nel male, nelle sole norme che contemplano tale figura.
4. – In merito al reato di intralcio alla giustizia. Il reato di intralcio alla giustizia (377 c.p.) contempla e reprime la condotta di istigazione – o determinazione – a commettere i reati di: falsa testimonianza (372 c.p.), false informazioni alle parti processuali (371bis e 371 ter c.p.) e falsa perizia o consulenza tecnica (373 c.p.).
In particolare viene sanzionata la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria” al fine di indurla a commettere i reati di falsità in giudizio sopra indicati e nella ipotesi che l’offerta o la promessa non siano accettate, ovvero siano accettate ma la falsità non sia commessa.
Si tratta, quindi, di una norma che, in deroga alla previsione dell’articolo 115 del codice penale[12], tutela il corretto svolgimento dell’attività giurisdizionale, e non solo quella che si attua con il processo[13], in relazione a condotte volte a pregiudicare – mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, ovvero violenza o minaccia – la corretta ed imparziale acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l’obbligo di rispondere e il corretto adempimento degli incarichi di perizia e interprete[14].
Come può evincersi dalla sua formulazione letterale, il reato richiede che la prevista condotta di induzione o determinazione si diriga nei confronti di una persona “chiamata arendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria”[15] oppure “chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico e interprete”.
Altresì appare pacifico che si sia in presenza di in reato a consumazione anticipata,che si realizza solo se la falsità in giudizio, oggetto della istigazione o determinazione, non venga commessa[16] ed in relazione al quale il tentativo non è ammissibile.
Inoltre la fattispecie in esame prevede, di per sé considerata, la punibilità del solo autore delle condotte di istigazione e determinazione. La norma, infatti, presuppone che l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità[17], volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni o delle attività dei soggetti muniti di competenze tecniche da sentire nel processo, “non sia accettata” (comma 1), ovvero che, “qualora l’offerta o la promessa sia accettata”, “la falsità non sia commessa” (comma 2).
Infine, pur profilandosi come un possibile antecedente causale di reati di falsità in giudizio contemplati nella previsione di non punibilità dell’articolo 384 del codice penale[18], la fattispecie di intralcio alla giustizia non rientra nell’ambito di efficacia di tale ultima previsione, con la conseguenza che il soggetto che istighi un terzo, chiamato a deporre, allo scopo di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore, non potrà beneficiare della suddetta esimente, rigorosamente applicabile soltanto al soggetto che rende la deposizione (cioè il teste e analoghe figure soggettive)[19].
5. – In merito ai rapporti tra l’Intralcio alla giustizia, istigazione alla corruzione e corruzione. Per unanime orientamento della Corte di cassazione, la fattispecie del citato articolo 377, nella parte radicata su una condotta preordinata, tramite la promessa o l’offerta di denaro o altra utilità, ad inquinare la completezza e genuinità dei contemplati atti processuali, manifesta un evidente collegamento con il reato di corruzione, nelle sue variegate declinazioni.
In particolare tale collegamento viene a dipendere da due essenziali fattori: in primo luogo dalla circostanza che l’atto che l’agente si propone di contaminare ha natura di atto giudiziario e quindi chiama in causa uno dei requisiti costitutivi della specifica fattispecie della corruzione in atti giudiziari (articolo 319 ter c.p.); in secondo luogo perché si dà per scontato che tra i destinatari della istigazione corruttiva ex 377 vi siano soggetti che rivestono, in diretta ed immediata dipendenza dal loro status processuale, la qualifica di pubblici ufficiali[20].
Per il momento limitiamoci: a) ad estrapolare dalla fattispecie dell’art. 377 le indubbie situazioni in cui la istigazione corruttiva si rivolga a soggetti che rivestono, nella prospettiva accreditata da largo consenso giurisprudenziale, la qualifica di pubblico ufficiale: e cioè il perito, il consulente tecnico e l’interprete; b) ed a porre in rilievo che il reato da essa previsto possa coesistere sia con il rifiuto che con la accettazione della offerta o promessa di denaro (o altra utilità) e si delinei per il fatto che comunque non vi è stata la consumazione del reato scopo, cioè i divisati reati di cui agli articoli 371 –bis, 371 ter, 372 e 373 c.p..
Da tale quadro normativo emerge con immediatezza come la struttura del reato di intralcio alla giustizia, sempre nella sua specifica variante di reato con destinatari pubblici ufficiali per effetto del ruolo assunto nel procedimento, si presenti con connotati di specialità sia rispetto alla corrispondente figura della istigazione alla corruzione[21], sia rispetto alla figura della corruzione consumata, atteso che rientra sempre nell’ambito dell’intralcio alla giustizia l’eventualità che le prebende prospettate siano accettate; specialità che si riscontra sia dal lato soggettivo, in quanto è specificato il pubblico ufficiale, sia dal lato oggettivo, in quanto è del pari specificato l’oggetto e lo scopo dell’intento corruttivo.
Fin qui l’assetto sopra delineato sta tutto nella norma sull’intralcio alla giustizia, in sé comprensiva di una pluralità di figure ed atti processuali, tutti tutelati in modo proporzionato rispetto al disvalore dei reati che per loro tramite l’istigatore si proponeva di realizzare.
Può quindi dirsi che conta davvero poco, nella struttura della norma incriminatrice e in relazione ai suoi intenti di tutela, che tra tali soggetti ve ne siano alcuni che, sin dalla prima apparizione sulla scena processuale ed in ragione di ciò, vengano ritenuti anche pubblici ufficiali (periti e consulenti tecnici di ufficio): nell’unitario ed indifferenziato assetto di tutela realizzato da tale norma, l’istigazione “corruttiva” può rivolgersi sia a soggetti che di certo, ed in tutte le latitudini esegetiche, rivestono una posizione processuale che non genera in alcun modo l’acquisto della qualifica di pubblico ufficiale (le persone informate sui fatti in relazione al reato di cui agli articoli 371 bis e 371 ter codice penale); sia a soggetti per i quali si ritiene che divengano pubblici ufficiali in dipendenza dell’acquisito status processuale (tra i quali si tende a comprendere anche il teste).
Il che porta ad una lineare conclusione; e cioè che l’intralcio alla giustizia presenti la caratteristica di contemplare, pacificamente almeno nella parte in cui concerne soggetti considerati pubblici ufficiali in dipendenza del ruolo processuale, non solo fatti di istigazione alla corruzione ma anche fatti di corruzione[22]; e di contemplarli in modo per vero eccentrico, punendo solo il corruttore e mai il corrotto.
Per capire meglio tale singolarità, occorre ampliare la prospettiva di analisi del reato di intralcio alla giustizia e chiamare in causa anche le specifiche previsioni che incriminano quei fatti che, contemplati nell’intralcio alla giustizia nella forma di sterili embrioni (istigazione ed accordo comunque infruttuosi), vengano poi a configurarsi sotto forma di reati posti in essere in attuazione della istigazione o dell’accordo; e cioè i reati, per quanto di specifico interesse, di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.).
E ciò allo scopo di comprendere come mai, se davvero i soggetti qualificati che realizzano tali reati, sempre in attuazione dell’accordo corruttivo, vengono in rilievo anche nella loro qualità di pubblici ufficiali, le specifiche fattispecie che incriminano l’atto di falsità processuale non contengano alcuna clausola di sussidiarietà e si limitino, senza ombra di dubbio, a contemplare e sanzionare in modo esaustivo ciascuna delle predette falsità.
Ed in tale prospettiva occorrerà, quasi a modo di cartina di tornasole per verificare puntuale efficacia e ratio della fattispecie dell’intralcio alla giustizia, soffermarsi anche sull’appropriato inquadramento dei fatti speculari rispetto a quelli contemplati dalla suddetta norma incriminatrice: cioè fatti in cui sia il teste (e figure ivi contemplate) a chiedere denaro o altra utilità come prezzo del sua impegno a rendere, nell’interesse del destinatario della richiesta, una falsa testimonianza. Ed in più ampia prospettiva, e quindi oltre l’area della falsa testimonianza, verificare se cambino le cose nel caso in cui la figura processuale che chiede denaro o altra utilità sia realmente pubblico ufficiale: cioè sia pubblico ufficiale per ragioni che non dipendono dal ruolo processuale rivestito ma dal suo pregresso e perdurante inquadramento, organico o funzionale, nel contesto dell’ordinamento delle pubbliche funzioni (o pubblici servizi per i soggetti che rivestano la subordinata, ma equipollente, qualifica di incaricati di pubblico servizio9.
6. – Qualche ulteriori rilievo sui rapporti tra la corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia. Per proseguire nella indicata direzione occorre un rapido cenno alla struttura del reato di corruzione in atti giudiziari, previsto dell’articolo 319 ter: in primo luogo per sottolineare che esso si realizza allorquando i fatti di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 siano commessi “per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”.
In quanto replica potenziata dei tipici reati di corruzione, tale reato si perfeziona, analogamente alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319, nel momento e nel luogo in cui viene concluso il pactum sceleris; oppure allorquando venga erogata la dazione o fatta la promessa di dazione nella ipotesi di corruzione giudiziaria susseguente[23].
Il compimento dell’atto da parte dell’intraneus, quindi, non fa parte della struttura del reato, fatta salva la ipotesi della corruzione susseguente, strutturalmente destinata a delinearsi solo in seguito al compimento dell’atto.
In termini più generali, nelquadro del reato di cui all’articolo 319 ter viene in rilievo qualsiasi atto che sia funzionale alla decisione dell’autorità giudiziaria, con particolare riferimento agli atti che, posti in essere nel contesto del procedimento ed in violazione degli obblighi di legge o del generale dovere di imparzialità e correttezza, abbiano attitudine a inquinare la corretta ricostruzione e valutazione del fatto di causa.
L’offesa, nel delitto in esame, si incarna nell’atto di venale infedeltà (accettazione di promesse di compensi o ricezione di compensi) da parte di chi deve compiere un attoattinente a un procedimento ed idoneo almeno potenzialmente a determinare vantaggi o danni per una delle parti del predetto. Ed è proprio il pericolo che la corretta e puntuale esplicazione dell’attività giudiziaria possa essere minata da attacchi insidiosi, quali senz’altro sono gli accordi corruttivi, che ha indotto il legislatore a configurare come più grave fattispecie autonoma di reato la corruzione in atti giudiziari.
L’atto “giudiziario” ha quindi un rilievo centrale nella fattispecie in esame. Con tale termine si designano tutti gli atti che, per contesto di svolgimento e finalità specifiche, possono influire sul procedimento. Si spiega, quindi, perché la giurisprudenza, dando rilievo alla gravità sociale del reato e alla necessità di approntare una rigorosa tutela alla ricerca della verità ed al corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, abbia optato per un’interpretazione ampia del termine “atti giudiziari”, facendovi confluire tutti quegli atti la cui conoscenza è indispensabile per il magistrato al fine della emissione di una serena, corretta e legale pronuncia e così rendere giustizia a chi la deve avere.
A questo punto, per meglio definire i precisi rapporti tra intralcio alla giustizia, istigazione alla corruzione e corruzione giudiziaria occorre ribadire e mettere in netto rilievo la circostanza che il reato di intralcio alla giustizia si realizza “anche” nella ipotesi in cui l’offerta di denaro sia accettata “ma la falsità non sia commessa”.
Vi rientra, quindi, un fatto che, proiettato sul versante dei reati di corruzione ed ove fosse indubbia e specificamente rilevante la qualità di pubblico ufficiale del soggetto processuale- destinatario della condotta corruttiva, integrerebbe di per sé solo il reato di corruzione in atti giudiziari.
Prima di procedere, però, occorre sottolineare un punto, spesso collocato ai margini del campo di indagine in ragione della quasi costante correlazione tra “atto giudiziario” e “processo”: in realtà la fattispecie della corruzione in atti giudiziari ha come ambito di incidenza l’intera e globale congerie dei procedimenti giurisdizionali: ovvero di tutti i contesti in cui le qualifiche processuali non si esauriscono in quella del giudice e del teste ma comprendono, per quanto rileva in questa sede, anche organi delle investigazioni, polizia giudiziaria compresa, e soggetti processuali che intervengono nel contesto della indagini preliminari.
Correttamente si è, infatti, statuito che “ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319-ter cod. pen., è “atto giudiziario” quello funzionale a un procedimento giudiziario, sicché vi rientra anche la redazione infedele di un’annotazione di polizia giudiziaria resa nell’ambito di un procedimento penale”[24].
Quest’ultima precisazione serve a far emergere con nettezza di contorni un interrogativo rimasto finora latente: e cioè quale possa mai essere la ragione per la quale i contributi processuali rese dalle persone informate sui fatti, di certo rilevanti ai fini di una serie di provvedimenti giurisdizionali, compresi anche i gravosi provvedimenti sulla libertà personale, pur compresi, come altri, nell’area di pertinenza della fattispecie di intralcio alla giustizia, non trovano collocazione nella fattispecie di corruzione in atti giudiziari.
In altri termini, comprendere come mai per tali soggetti si è sempre esclusa la contestuale qualifica di pubblici ufficiali[25]: qualifica che, ove davvero sussistente, avrebbe generato la migrazione dei fatti di falsità da loro posti, in essere in riscontro alla istigazione “corruttiva”, anche nella fattispecie della corruzione; e in particolare, sussistendone le premesse, in quella della corruzione per atti giudiziari.
Se il teste è, in quanto tale, anche pubblico ufficiale; ed è tale in ragione della specifica rilevanza del suo contributo cognitivo, connotato da teorica imparzialità e obbligo di verità, come mai si nega analoga qualifica alla persona informata sui fatti?
Le due posizioni, infatti, sono sulla medesima linea qualitativa: entrambe hanno l’obbligo di verità penalmente sanzionato (371 bis/ter e 372 c.p.) ed entrambe possono, con le false dichiarazioni, pregiudicare l’imparziale accertamento dei fatti nel corso dell’intero iter del procedimento penale, scandito da fasi che si susseguono secondo il generale criterio della progressiva valutazione delle risultanze processuali[26].
7. – Non tutti i destinatari della istigazione di cui al 377 C.p. sono, anche ed in dipendenza dello status processuale, pubblici ufficiali. Se tutti i soggetti menzionati nella fattispecie del 377 fossero, in ognuna delle varie tipologie di condotta ivi prevista, sempre dei pubblici ufficiali e fossero contemplati dalla norma in tale loro specifica qualifica soggettiva, saremmo al cospetto di una norma incriminatrice davvero singolare: in sé e nelle proiezioni sul reato di corruzione.
Proviamo a scendere nel dettaglio delle singole e contemplate figure processuali e mettere in evidenza le situazioni in cui non viene in rilievo la qualifica di pubblico ufficiale, sempre nella prospettiva che fa discendere tale qualifica dallo specifico ruolo processuale.
In tale schiera compare in primo luogo il soggetto chiamato dal difensore, nel corso dell’attività investigativa, a rendere dichiarazioni; indi segue il soggetto che sia chiamato a svolgere la medesima incombenza dinanzi al pubblico ministero.
In entrambi i casi non vi è nulla che possa consentire di qualificare i predetti soggetti, per effetto della ricevuta “chiamata” a rendere dichiarazioni in un procedimento penale, come pubblici ufficiali. E tale conclusione discende dal fatto che in essi difettano i concreti connotati del pubblico ufficiale, la cui insussistenza configura un dato genetico della peculiare posizione e si manifesta qualunque sia il concreto, e prospettico, impiego di tali dichiarazioni: e quindi anche se, per scelta dell’imputato, vengano adoperate come prove per la decisione sul merito del processo[27].
In tal senso si è espressa anche la Corte Cassazione con la decisione in esame, ove si è affermato, dopo il rilievo che “il testimone, in ragione della specifica rilevanza del contributo cognitivo, connotato da teorica imparzialità e obbligo di verità, da esso offerto nell’ambito di un processo, ai fini dell’accertamento giudiziale, riveste la qualità di pubblico ufficiale, che non altrettanto può affermarsi “per chi venga escusso come persona informata sui fatti nel corso delle indagini, dunque prima che sia introdotta la vera e propria fase processuale”.[28].
Per contro, si ritiene indubbio, per pacifica giurisprudenza e come già rilevato, il cumulo delle qualifiche di status processuale e pubblico ufficiale con riguardo alle figure del perito, del consulente tecnico di ufficio nel processo civile e dell’interprete; assunto di cui ai nostri fini conviene prendere atto, pur potendosi chiedere se tale tesi, che fa discendere tale duplice qualifica dall’atto di “nomina” sia davvero ineludibile; e se quindi sia ammissibile la figura di pubblico ufficiale che concerna un soggetto che è un privato cittadino, duri un limitato spazio di tempo e sia circoscritta allo svolgimento di una funzione processuale; oppure se ciò sia smentito proprio in ragione della esistenza della fattispecie di intralcio alla giustizia, nel cui ambito viene ad esaurirsi la intera tutela penale dei fatti di sterile istigazione corruttiva, e della correlate fattispecie che sanzionano la falsità processuale, compresa, per effetto della clausola di sussidiarietà presente nella formulazione della norma sull’intralcio alla giustizia, quella realizzata in concorso con l’istigatore di cui alla fattispecie menzionata da ultimo.
8. – Il testimone quale pubblico ufficiale: una equipollenza che non appare persuasiva. Ad ogni modo, la preliminare definizione delle due aree in cui è, rispettivamente e pacificamente, esclusa o ammessa la contestuale qualifica di pubblico ufficiale ci consente di affrontare la questione se realmente il soggetto chiamato a rendere una testimonianza, e quindi potenziale autore del reato di cui all’articolo 372 del codice penale, sia, per esclusivo effetto del pertinente provvedimento autorizzativo, un pubblico ufficiale; e se, in caso di risposta affermativa, tale circostanza consenta di collocare il fatto di falsità processuale, realizzato in riscontro alla istigazione corruttiva di cui all’articolo 377, anche nell’ambito dei reati di corruzione.
Il raccordo con la qualifica pubblicistica e quindi con il predetto reato di corruzione è affidato al canone secondo cui il testimone, in quanto soggetto che partecipa alla formazione della volontà del giudice e quindi all’esercizio della funzione giudiziaria, riveste la qualifica di pubblico ufficiale sin dal momento dell’autorizzazione del giudice alla citazione.
Nel quadro della dominante ricostruzione giurisprudenziale dei rapporti tra intralcio alla giustizia e corruzione in atti giudiziari, la falsa testimonianza, quindi, viene a costituire, nel contempo, il fattore che dà vita alla corruzione in atti giudiziari ed il fatto che configura l’ulteriore reato previsto dall’articolo 372 del codice penale[29]. E difatti la dottrina che ha scandagliato la fattispecie di intralcio alla giustizia ha messo in decisivo rilievo, con specifico riguardo alla istigazione alla falsa testimonianza, che, in difetto della commissione di tale reato, il potenziale testimone, che ha accettato la promessa o l’offerta, non commette alcun atto dotato di rilevanza penale: «qualora l’offerta o la promessa siano accettate dal subornato al fine di commettere il falso processuale per favorire o danneggiare una parte del processo, ma il falso non sia commesso, pur essendo astrattamente prospettabile la corruzione in quanto perfezionatasi con l’accettazione della retribuzione, si applica il solo reato di cui al c. 1 (cioè l’intralcio alla giustizia) e quindi chi ha accettato la promessa o l’offerta non risponde di alcun reato»[30].
La conclusione, ci sembra e come già rilevato, stride all’interno della tradizionale struttura dei reati di corruzione; e forse deve indurre a rimeditare le premesse esegetiche da cui trae origine.
Come già più volte rilevato, infatti, nella dominante esegesi del reato di corruzione in atti giudiziari si mette in rilievo che tale reato viene a realizzarsi allorquando alla promessa o alla dazione di denaro rivolta al teste-pubblico ufficiale, e da questi accettata, faccia seguito la falsa testimonianza per favorire una parte del processo penale[31].
Nell’ipotesi in cui l’atto giudiziario consista in una falsa testimonianza verrebbe, quindi, a determinarsi un corposo intreccio tra l’intralcio alla giustizia e la corruzione in atti giudiziari, per effetto del quale la prima fattispecie condiziona l’ambito di configurabilità della seconda e ne circoscrive la rilevanza alle ipotesi in cui la falsa testimonianza sia stata resa: e quindi allorquando sia compiuto l’atto di ufficio fine o causa del patto corruttivo[32]. Sicché in tale specifico ambito si realizza una frattura nel generale e tradizionale impianto del reato di corruzione antecedente, posto che è ormai indiscusso, si ribadisce, l’orientamento secondo cui “dal momento consumativo del delitto di corruzione esula l’effettivo compimento dell’atto — tanto che il reato si consuma anche se il pubblico ufficiale non faccia seguire alla promessa o alla ricezione dell’utilità l’atto che si è impegnato a compiere[33].
Il ragionamento, nella costruzione più volte richiamata e fonte di perplessità, è comunque lineare: la corruzione in atti giudiziari sussiste solo quando il soggetto corrotto sia un pubblico ufficiale; per giurisprudenza costante, la persona che testimonia assume la qualifica di pubblico ufficiale; è compito del giudice, chiamato ad accertare la fattispecie corruttiva, verificare se il dichiarante, che si assume essere stato corrotto, sia stato o meno correttamente qualificato come testimone[34].
E così si viene a creare una figura di pubblico ufficiale che non dispone di alcuna delle prerogative, autoritative o certificative, di cui alla fondamentale previsione dell’articolo 357 codice penale: un pubblico ufficiale, cioè, che è tale solo per il circoscritto e temporaneo obbligo processuale della testimonianza, la cui violazione è, ove malamente adempiuto, sanzionata dalla specifica fattispecie della falsa testimonianza.
In tale prospettiva e sulle premesse in essa contemplate rimane da chiedersi come mai il fatto del teste, in ipotesi anche pubblico ufficiale, che ingiustificatamente non si presenti non integri anche il reato di rifiuto di atti di ufficio, atteso che l’atto che è chiamato a compiere, in quanto ben delimitato nel tempo, si profila come attinente a ragioni di giustizia. Però sappiamo che non è così, in quanto per tali ipotesi è previsto, oltre all’accompagnamento coattivo, la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (articolo 133 C.p.p.).
9. – Spunti per una diversa ricostruzione: il ruolo centrale, ed esclusivo, del reato di intralcio alla giustizia e dei reati oggetto di istigazione in esso contemplati. Si è già visto come la fattispecie di intralcio alla giustizia contempli fatti di istigazione corruttiva con diversi destinatari ed a partire dal momento in cui i predetti, per effetto di un atto di correlazione, anche prospettica, con determinati ruoli processuali, assumano la specifica qualifica soggettiva di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni in predeterminati contesti procedimentali o di soggetti chiamati, sempre nei medesimi contesti, a svolgere gli incarichi di interpreti, periti e consulenti tecnici (cioè sostanziali periti nei procedimenti diversi da quello penale). E si è visto come tra i soggetti destinatari ve ne siano alcuni considerati, quale effetto del ruolo processuale rivestito, pubblici ufficiali ed altri che non possiedono tale qualifica.
Altresì va rilevato come la schiera dei destinatari della istigazione registri l’assenza dei consulenti tecnici sia del pubblico ministero che delle parti private nel processo penale, posto che, coordinata con la formulazione della fattispecie di cui all’articolo 373 c.p. (falsa perizia o interpretazione) la locuzione “consulente tecnico”, che figura accanto a quella di perito, designa i soli consulenti tecnici del giudice nel processo civile.
Proprio in relazione a tale lacuna si è posta, come già rilevato, la questione di quale sia la appropriata qualificazione del fatto di istigazione non accolta rivolta al consulente tecnico del pubblico ministero. E in tale prospettiva si è inizialmente sostenuto che siffatta condotta, ove realizzata dopo la nomina ma prima che il consulente fosse “chiamato a rendere dichiarazioni”, fuoriesca dall’ambito della fattispecie di intralcio alla giustizia e vada inquadrata, atteso lo status di pubblico ufficiale del consulente tecnico, nella più generale fattispecie della istigazione alla corruzione in atti giudiziari, ex art. 322 c.p..
L’interpretazione è stata in seguito disattesa da parte della giurisprudenza di legittimità, sulla base dell’argomento secondo il quale per tale via si perverrebbe alla irragionevole conseguenza di punire l’istigazione alla falsa consulenza tecnica, rivolta ad un consulente che non abbia ancora assunto la qualifica di testimone (o qualifiche equipollenti), in modo più severo di quanto previsto per le affini, se non più gravi, ipotesi di intralcio alla giustizia realizzata rispetto al perito e al consulente tecnico d’ufficio del giudice civile.
Trattandosi di episodi connotati da un analogo disvalore giuridico penale, si è rilevato che non risulta giustificata, sul piano della costituzionalità, una simile disomogeneità nel trattamento sanzionatorio e di conseguenza appare più corretto e ragionevole ricondurre anche la istigazione alla falsa consulenza tecnica nell’ambito della fattispecie di intralcio alla giustizia.
Tale soluzione, come già visto, ha ricevuto l’avallo delle sezioni unite[35], le quali hanno affermato[36], sul presupposto del rapporto di specialità tra intralcio alla giustizia e istigazione alla corruzione e per dare atto della sussistenza anche in tal caso dei requisiti costitutivi dell’intralcio alla giustizia (tra i quali il provvedimento che convoca per la deposizione), che sin dall’atto di nomina il consulente tecnico è ontologicamente destinato ad assumere la veste di ” persona informata- testimone” ex artt. 371-bis o 372 c.p., in quanto prevedibile sviluppo processuale della funzione a lui assegnata con tale atto di nomina.
Gli interventi del giudice di legittimità e del giudice delle leggi sembrano, quindi, avere considerato la fattispecie di intralcio alla giustizia l’unica norma che si propone di tutelare in via anticipata la veridicità e correttezza di determinati, tassativamente elencati, apporti processuali; e quindi avere considerato che siffatta tutela, in quanto radicata sulla necessità di esclusiva protezione di determinati atti processuali, fosse indifferente alla ulteriore ed eventuale qualifica di pubblico ufficiale posseduta, per supposta appendice del ruolo processuale, dai destinatari della istigazione.
In altri termini, si è ritenuto che la predetta norma esaurisse il significato offensivo dei fatti di sterile istigazione, cioè non seguita dalla commissione del reato scopo, e non fosse consentito, per la coesistenza tra i destinatari della condotta di pubblici ufficiali (periti, consulenti ed interpreti, per via del ricevuto incarico processuale) e soggetti privati, distinguere tra i medesimi e ritenere che la predetta norma cedesse il passo alla istigazione alla corruzione nel caso di istigazione rivolta ad un soggetto che fosse, anche e quale conseguenza dal ruolo processuale, pubblico ufficiale.
Il che consente di ribadire che al reato di intralcio alla giustizia non interessa il diverso grado di sensibilità ed accondiscendenza alla offerta o promessa di denaro: ciò che interessa, per discriminare tale reato dagli illeciti scopo, è se l’istigazione alla infedeltà processuale abbia o no avuto successo: in altri termini, il reato di intralcio alla giustizia, in relazione a tutti i soggetti destinatari della istigazione, rimane il medesimo sia quando l’offerta o la promessa di denaro non sia stata accettata sia quando essa sia stata accettata ma il reato scopo non sia stato commesso.
La norma in esame, valutata di per sé e come correlata solo alla tutela del corretto ed imparziale espletamento della funzione processuale delle contemplate figure, si profila quindi come una deroga al principio fissato dall’articolo 115 del codice penale, in merito alla tendenziale non punibilità di istigazioni ed accordi criminosi rimasti sterili.
Altra e diversa questione è quella della contestuale rilevanza penale della condotta contemplata dalla fattispecie dell’art. 377 c.p., o ad essa speculare, ove a porre in essere le condotte di istigazione o sollecitazione siano soggetti che possiedono anche, per dato genetico ed a prescindere dal ruolo processuale contemplato in tale fattispecie, la qualifica di pubblici ufficiali.
A questo punto occorre capire fin dove arriva la efficacia di tutela dell’intralcio alla giustizia; e cosa significhi la pacifica sua applicabilità solo se l’atto giudiziario contaminato dalla istigazione corruttiva non venga commesso.
E per procedere in questa direzione diviene necessario ipotizzarne il compimento e chiedersi se in tale ipotesi scompaia ogni traccia della fattispecie dell’intralcio alla giustizia e trovi applicazione solo il reato processuale commesso, ovviamente nella versione plurisoggettiva.
Certo, l’interrogativo può sembrare retorico, perché si è già visto come nella impostazione accreditata dalla giurisprudenza della suprema corte l’atto giudiziario compiuto in esito al positivo effetto della istigazione corruttiva dia vita, nel contempo, allo specifico reato processuale e, per contestuale mutazione del teste in pubblico ufficiale, al reato di corruzione in atti giudiziari. Lo si è già visto e si sono anche sottolineati gli inconvenienti, primo dei quali quello di una corruzione che, quasi per lo scampato pericolo di essere già ravvisata sulla base degli ingredienti dell’intralcio alla giustizia (istigazione accolta), riemerge in un secondo momento e con un vestito che, inevitabilmente, deve avere qualcosa di più di quello che connota l’intralcio alla giustizia: appunto il compimento dell’atto di infedeltà processuale.
Indubbio che nel predetto scenario possano riscontrarsi due opposte prospettive.
La prima, sulla scia dei connotati di specialità ed esclusiva applicazione dell’intralcio alla giustizia, riscontrerà analogo connotato nelle fattispecie di falsità giudiziali alla cui realizzazione era preordinato l’intralcio alla giustizia e ne farà le uniche norme applicabili in esito al fruttuoso epilogo della istigazione corruttiva: quindi la corruzione non entra in gioco e la natura prezzolata della falsità giudiziale potrà solo comportare una pena più severa.
La seconda ammette il concorso di tali delitti con la corruzione in atti giudiziari dell’art. 319-ter, sul presupposto che questa fattispecie abbia una latitudine applicativa che non è circoscritta solo ai soggetti che esercitano le funzioni giurisdizionali ma comprende ogni soggetto che, per la funzione esercitata, dia un contributo al processo ed al suo epilogo[37].
Inutile tergiversare: la questione di base è se davvero siano pubblici ufficiali, e rilevino come tali, quei soggetti che, del tutto estranei all’apparato organizzativo della pubblica amministrazione e in nessun modo chiamati a svolgere, sulla base di variegati atti di legittimazione o investitura, atti dotati di contenuto ed efficacia pubblicistica, vengano coinvolti in un procedimento giudiziario in quanto in possesso o di una peculiare competenza tecnica o di un bagaglio informativo acquisito in qualità di quisque de populo e utile per la ricostruzione dei fatti sub judice: questione che, per i limiti del presente lavoro, viene specificamente confinata alla sola figura del testimone.
E’ noto come sia ormai consolidata la tendenza a riscontrare qualifiche pubblicistiche in ogni soggetto privato che sia chiamato, in un frammentario contesto della sua esperienza di vita e comunque lavorativa, a svolgere compiti, compreso il prelievo del denaro, riconducibili alle tradizionali prerogative degli organi pubblici. Tendenza che mette quindi capo alla creazione di una sorta di “diaconato” del pubblico impiego, la cui origine si colloca a cavallo tra la interpretazione soggettiva ed oggettiva della nozione di pubblico ufficiale e che si pone in faticoso rapporto con il principio di prevedibilità, perché non è affatto ragionevole ipotizzare che soggetti del tutto estranei alla struttura e al dinamismo funzionale dei pubblici poteri, come accade al comune soggetto chiamato a testimoniare, siano consapevoli del peculiare contesto normativo che, per come inteso nell’esperienza giudiziaria, assicura la protezione penale del pubblico ufficiale offeso e la repressione penale del pubblico ufficiale infedele nei variegati e tipizzati atti di infedeltà; e quindi possa predicarsi a suo riguardo la sussistenza dei fondamentali requisiti di conoscibilità (accessibilità) e prevedibilità della legge e delle conseguenze sanzionatorie di essa[38].
Non è certo questo il luogo per muovere argomentati rilievi critici a tale tendenza. Qui la questione assume un tono minore e ben circoscritto, dovendo appurarsi se realmente il testimone acquisti il contestuale status di pubblico ufficiale per il sol fatto della testimonianza; cui sono poi correlate le due ulteriori questioni di quale sia il momento di acquisto della qualifica pubblicistica, se con l’autorizzazione, oppure con la citazione ovvero ed infine con il giuramento, e quando essa pervenga a cessazione[39].
Sulla complessiva questione vi è in realtà ben poco e quello che si rinviene nei repertori di giurisprudenza, in massima parte inerente all’individuazione dell’atto che genera nel teste l’assunzione della ulteriore qualifica di pubblico ufficiale, si esaurisce, per il resto, nell’assioma che il testimone sia portatore di un dovere di tutela del prestigio e dell’imparzialità della pubblica amministrazione e partecipi, con la sua deposizione, alla formazione della volontà del giudice[40].
Sempre dai pochi elementi a disposizione si ricava che all’approdo che il teste sia anche pubblico ufficiale si perviene sulla base di parametri ad ampio respiro, collocati in uno dei tasselli che compongono il tessuto dell’articolo 357 del codice penale[41] e non condizionati dalla peculiare struttura delle norme incriminatrici che si rivolgono comunque al testimone: o per proteggerlo da atti intesi a comprometterne la specifica funzione processuale; o per punirlo nel caso di falsa testimonianza.
Tirando le fila di quanto detto nei paragrafi precedenti, sembra che invece debba essere proprio quest’ultimo il percorso esegetico da utilizzare. E ciò per la ragione che la struttura ed il contenuto delle specifiche norme incriminatrici che coinvolgono il testimone sono le uniche che debbono trovare applicazione con riguardo alla valutazione e sanzione delle condotte da esse puntualmente ed interamente descritte, sia quando tali condotte contemplano un ruolo passivo del testimone (ricezione della offerta o promessa di denaro) sia quando contemplano condotte attive (realizzazione del reato di falsa testimonianza)[42].
Orbene, si è visto come nella fattispecie incriminatrice dell’intralcio alla giustizia vengono in rilievo distinte figure processuali, alcune delle quali sicuramente prive di qualifiche pubblicistiche (persone informate sui fatti) ed altre ritenute invece in possesso di tali qualifiche.
Ciò sta a significare, pare a chi scrive, che la supposta distinzione tra tali figure non assume nessuna rilevanza all’interno della norma di cui all’articolo 377, la quale punisce solo l’autore della istigazione, peraltro in una prospettiva che considera equipollenti le corpose e vestite lusinghe alle rozze minacce, e lo assoggetta ad uno statuto sanzionatorio correlato alle pene edittali comminate per il reato che si proponeva di far realizzare.
Si spiega quindi perché la fattispecie dell’articolo 377 non assegni rilievo decisivo al possesso della qualifica di pubblico ufficiale del destinatario della istigazione; e non implichi nulla in merito a tali qualifiche e del pari nulla “esporti” in altre, eventualmente concorrenti, norme incriminatrici.
La fattispecie del più volte citato articolo 377 non ha nulla a che fare con la tutela dei pubblici ufficiali e si occupa soltanto di completare e rendere più incisiva la tutela penale di soggetti che vengono in rilievo solo e soltanto nella loro specifica ed onnicomprensiva veste di soggetti processuali.
In tale norma, in particolare, i destinatari della condotta di istigazione “corruttiva” si stagliano solo come potenziali autori di alcuni determinati reati contro la amministrazione della giustizia[43] ed a partire dal momento in cui tale potenzialità si delinei con i connotati di reale concretezza[44]. Essa, quindi, è preordinata a sanzionare le istigazioni corruttive rivolta a soggetti che vengono in rilievo esclusivamente nella loro qualifica processuale: è questa l’unica qualifica soggettiva che interessa la norma incriminatrice e che ne condiziona la sussistenza, posto che il suo spazio di efficacia nasce solo nel momento in cui i soggetti da essa menzionati siano, “nominati” o “chiamati” per il compimento di un atto processuale dianzi all’autorità giudiziaria o al difensore [45]. È quindi evidente come tale fattispecie sia in stretta correlazione con quelle che sanzionano le infedeltà processuali in essa contemplate come oggetto della sterile istigazione.
In tale specifico ambito non assume rilevanza, perché collocato altrove, l’eventuale preesistenza, in capo ai contemplati soggetti processuali, della qualifica di pubblici ufficiali[46]; e del pari non assume diretto ed immediato rilievo la circostanza, meramente eventuale e circoscritta ad alcune delle figure processuali ivi contemplate, che in taluni casi il provvedimento dell’autorità giudiziaria che crea lo status richiesto dalla norma incriminatrice generi anche, quale suo ulteriore effetto ed in relazione ad eventuali altre fattispecie, lo status di pubblico ufficiale: in questa norma quello che conta è solo la qualifica processuale: in questa norma ed in quelle che ne costituiscono il completamento, le quali esauriranno la rilevanza penale dei fatti di falsità processuale in ciascuna di esse contemplate e faranno ciò nella considerazione che i soggetti processuali che ne risultano soggetti attivi vengano in esclusivo rilievo, per i fatti in esse contemplati, nella loro specifica posizione processuale. Potranno anche essere, in dipendenza dell’acquisito status processuale, anche pubblici ufficiali: ma tale qualifica è del tutto sterilizzata nel contesto della valutazione e sanzione dei previsti fatti di falsità processuale, sia quando si realizzino in forma monosoggettiva, sia quando siano il risultato di accordi corruttivi. Il fatto così connotato vive e muore nell’ambito dei reati di cui agli articoli 371 bis, 371 ter, 372 e 373[47] del codice penale[48]. Se tali reati siano commessi in contropartita dalla illecita ricezione di denaro o altra utilità, altro non resta che usare la leva delle circostanze aggravanti o della concreta commisurazione della pena.
In altri termini, il legislatore con la norma incriminatrice dell’intralcio alla giustizia ha predisposto un duplice assetto di tutela: in primo luogo quello radicato sulla realizzazione del reato scopo, evidentemente nella fattispecie plurisoggettiva comprendente il determinante contributo dell’istigatore; in secondo, ancorché cronologicamente anticipato, luogo quello radicato sull’intralcio alla giustizia, che realizza una sorta di fattispecie plurisoggettiva impropria con punibilità del solo istigatore per la ipotesi che la falsità processuale oggetto della istigazione non venga commessa[49].
Nelle pieghe di quanto si è finora osservato trova, ci pare, adeguata collocazione l’ipotesi, speculare a quella contemplata dalla fattispecie di intralcio alla giustizia, che a proporre il patto “donativi in cambio di falsa testimonianza” sia il testimone; o comunque uno dei soggetti processuali che vengono in rilievo nella predetta norma (persone informate sui fatti, periti, consulenti e interpreti); ipotesi speculare, si è detto, perché si assume che tutto, tranne il soggetto che prende la iniziativa, rimane identico: la falsità non viene infatti commessa e ciò può accadere o per il rifiuto del destinatario della proposta; oppure perché il teste (o soggetto analogo), stretto l’accordo e intascati i soldi, poi non renda la falsa testimonianza.
Nell’ottica del teste-pubblico ufficiale dovrebbe imporsi la conclusione che in tal caso troverebbero applicazione le norme sulla corruzione; oppure fare acrobazie esegetiche per farlo rientrare nella previsione dell’intralcio alla giustizia, con la rilevante incognita di chi sia in tal caso il soggetto punibile, posto che a proporre il patto illecito per una falsa testimonianza in cambio della ricezione di donativi è esattamente quel soggetto che nella norma del 377 è dichiarato non punibile.
Pare di certo difficile sostenere che per la ipotesi speculare nelle premesse (è il soggetto impegnato nel processo che sollecita la promessa o dazione venale) e identica nelle conseguenze (questi comunque non realizza il reato di falsità processuale) si debba sovvertire l’impianto di tutela predisposto della norma del 377 e pervenire alla conclusione che in tali casi vi sarebbe comunque un fatto di corruzione.
A mantenere un minimo di coerenza del quadro ricostruttivo dovrebbe ritenersi che, sia pure attraverso un percorso diverso da quella tipizzato dalla norma incriminatrice, c’è comunque un soggetto diverso da quello chiamato all’atto processuale che concorre a porre un antecedente causale della prospettica falsità giudiziale, che assumiamo non realizzata. E quindi, ipotizzare la sola punibilità del soggetto “indotto” al patto corruttivo.
Tale soluzione, però, ci sembra davvero in rapporto conflittuale con il divieto di applicazione analogica della norma incriminatrice.
Nella prospettiva che si propone in questa sede, per contro, pare che nello scenario per ultimo realizzato non vi sia alcun fatto penalmente rilevante ma ricorra un accordo rientrante nell’area di efficacia della previsione dell’articolo 115 del codice penale.
10.- Quando può esservi concorso tra intralcio alla giustizia e corruzione, compresa la corruzione in atti giudiziari. Giunti a questo punto, possiamo tirare le conclusioni in merito ad un aspetto più volte lambito ma mai espressamente affrontato: e cioè cosa accada nella ipotesi in cui i soggetti chiamati a compiere gli atti processuali indicati nella fattispecie dell’intralcio alla giustizia siano, per precedente e perdurante inquadramento organico e funzionale nella pubblica amministrazione, dei pubblici ufficiali: cioè siano tali prima di essere coinvolti nel procedimento e rimangano tali anche nel contesto del procedimento.
Per avere una idea di massima, e con portata generalizzante, si pensi a soggetti inquadrati nella pubblica sicurezza, o comunque in delicati settori della amministrazione statale, che
vengano chiamati a deporre come testi in ragione di ciò che hanno avuto modo di apprendere e constatare nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni.
In variante particolare tale scenario si trova puntualmente specchiato nella norma incriminatrice del reato di frode in processo penale e depistaggio[50], in cui viene proprio in rilievo una falsità processuale (assumiamo per comodità che si tratti di una falsa testimonianza) resa da un soggetto che ha, a prescindere dal ruolo chiamato a svolgere nel procedimento, la qualifica di pubblico ufficiale (o l’equipollente qualifica di incaricato di pubblico servizio) e che concerne proprio circostanze correlate alla attività svolta quale soggetto munito di qualifica pubblicistica[51]: falsità posta in essere allo scopo di “impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale” (articolo 375 c.p.).
Orbene, si immagini tale scenario e si ipotizzi che i predetti pubblici ufficiali stringano un patto corruttivo, anche nella variante della sollecitazione ex 322 C.p., preordinato alla falsa testimonianza: non importa se per la finalità di favorire o danneggiare una parte di un procedimento giurisdizionale o per altre ragioni[52]. Quid iuris in tali casi?
La risposta a tale interrogativo, ci sembra, stia scritta, a chiare lettere, nelle norme sulla corruzione; in tali norme e nella conformazione accreditata da una mai contestata esegesi.
E cioè: se è il pubblico ufficiale a sollecitare la promessa o la dazione in cambio della falsità giudiziale ed il privato rifiuta, avremo la fattispecie di istigazione alla corruzione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 322 del codice penale; se il patto corruttivo si perfeziona, non importa tanto, ai fini specifici di questo reato, chi abbia preso la iniziativa, si avrà il reato di corruzione nelle sue variegate fisionomie, compresa quella giudiziaria nella ipotesi di falsità commessa con la finalità indicato nella specifica norma incriminatrice; se invece è il privato che istiga ed il pubblico ufficiale respinge la proposta, avremo i reati di istigazione di cui ai primi due commi del già citato articolo 322.
In tutte le indicate situazioni il reato di corruzione si perfeziona in virtù del semplice accordo e non è affatto richiesto, ovviamente nella corruzione antecedente, il compimento dell’infedele atto processuale.
Ove ciò accada, sembra del tutto scontato ipotizzare il concorso del reato di corruzione con il reato in cui si è incarnata la falsità giudiziale; e ciò per l’indubbio profilo di multipla lesività del fatto concreto: offensivo della imparzialità e correttezza dell’attività della pubblica amministrazione ed offensivo dell’interesse all’altrettanto imparziale e corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia.
Gli unici profili di criticità, che in questa sede si possono solo accennare, concernono i rapporti con la fattispecie di intralcio alla giustizia e riguardano, ovviamente, il solo caso in cui, delineatasi la istigazione alla corruzione o realizzata la corruzione per effetto della iniziativa del soggetto diverso dal pubblico ufficiale chiamato a compiere l’atto processuale, per le più svariate ragioni non abbia avuto corso la realizzazione della programmata falsità processuale.
La alternativa ci pare a rime obbligate: o concorso tra il reato di corruzione consumata, ascrivibile ad entrambi ed il reato di intralcio alla giustizia per il solo soggetto che ha istigato alla falsità processuale; oppure ravvisare un concorso apparente tra le fattispecie in raffronto, facendo però prevalere le fattispecie di corruzione in ragione dell’assorbente ed altamente specializzante qualifica di pubblico ufficiale di uno dei soggetti coinvolti, rispetto alla quale la qualifica di teste è in qualche modo uno dei suoi predicati applicativi; e ciò perché qui non si è in presenza di un teste che, in quanto tale, ad un certo punto diventa pubblico ufficiale, bensì di un pubblico ufficiale che tra i suoi compiti istituzionale ha anche quello di rendere testimonianza su ciò che sia attinente, o ritenuto tale, ai predetti compiti[53].
[1] Siffatta conclusione, rileva la Suprema Corte, trova, sempre su un piano generale, riscontro in una rilevante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, M., Rv. 246584, con approfondimento in motivazione), con la quale si è rilevato che lo scrutinio in ordine alla veste attribuibile in senso sostanziale al dichiarante spetta al giudice, il quale può altresì operare, se del caso sulla base delle allegazioni delle parti, una ricognizione del quadro indiziario gravante sul soggetto e conosciuto dall’A.G., non limitato a meri sospetti o a ipotesi congetturali; ciò allo scopo di stabilire se lo stesso potesse o meno essere escusso come testimone.
[2] Di qui, si prosegue, le diverse figure del testimone, dell’imputato in procedimento connesso o collegato ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., del testimone c.d. assistito ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc. pen., come risultante anche da plurimi interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 381 del 2006 e n. 21 del 2017); tutte figure cui si ricollegano anche i canoni valutativi contemplati dall’art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. penale.
[3] Al riguardo si sottolinea come le disposizioni dettate dagli artt. 63, 64 e 197 cod. proc. pen. individuino nel loro complesso il quadro delle garanzie che presiedono all’assunzione di un dichiarante, in presenza di situazioni interferenti con le esigenze difensive dello stesso o con la genuinità del dichiarato, dando rilievo al quadro indiziario e agli avvisi spettanti, se del caso, al dichiarante e contemplando le ragioni di incompatibilità alla testimonianza o di inutilizzabilità della stessa (può richiamarsi l’analisi su tali punti compiuta da Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De S., Rv. 246375-6; Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479.
[4] Sentenza n. 2231 del 2025, fine paragrafo 5 del “Considerato in diritto”.
[5] L’art. 319-ter cod. pen. fa a tal fine riferimento ai fatti indicati negli articoli 318 e 319, commessi per favorire o per danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
[6] A sostegno di tale assunto si richiamano: Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, M, Rv. 246582; Sez. 6, n. 40759 del 23/06/2016, F, Rv. 268091 e Sez. 6, n. 29400 del 17/05/2018, R., Rv. 273620.
[7] Su tali basi, e al fine di far sorgere indizi in ordine al reato di corruzione e salvo l’eventuale integrazione del delitto di intralcio alla giustizia, si sottolinea come risultino inconferenti le condotte tenute prima di quel cruciale momento, quand’anche accompagnate dalla dazione di denaro o dall’offerta di altre utilità, potendosi, prima di allora, ravvisare solo una condotta di istigazione ad una successiva ed eventuale falsa testimonianza, come tale ancora improduttiva di effetti penali a carico del preteso corrotto e in larga misura anche a carico del preteso corruttore.
Ed è questo il punto su cui si appunta il dissenso del Giudice di legittimità rispetto alla decisione del tribunale di Milano, rilevandosi che “se è vero che il Tribunale ha dato conto di accordi destinati ad attuarsi nel tempo attraverso plurime dazioni di denaro e di altre utilità da parte del soggetto corruttore, è vero anche che l’assunzione della veste di pubblico ufficiale doveva costituire il prius logico, perché il quadro indiziario, avente ad oggetto la conclusione di quel tipo di accordi, potesse, almeno in teoria, incidere sulla posizione dei soggetti chiamati a testimoniare, al punto da confliggere con l’acquisizione della qualità”. Sicché diviene anche “inconferente, a tale fine, che dopo tale momento gli accordi avessero trovato attuazione attraverso le periodiche erogazioni o la serie di altre utilità di cui le ragazze avevano fruito, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata alla stregua dei plurimi indizi di cui il Tribunale ha dato conto: va infatti rilevato che, se del caso, tali condotte sarebbero valse ad inverare gli accordi e a conferire agli stessi la natura corruttiva, che, tuttavia, prima dell’assunzione della veste qualificata gli stessi non potevano avere.”.
[8] Al riguardo si cita Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, V., Rv. 222347)
[9] Si ha però cura di precisare, in ragione della prassi incentrata sullo sviluppo del processo nell’arco di più udienze, con un’iniziale fase di ammissione delle prove, seguita da udienze destinate, sulla base di una programmazione, all’escussione delle prove orali, che a fronte di un’autorizzazione alla citazione, ove la stessa non sia seguita dall’indicazione di una data specifica, assume comunque assorbente rilievo la vera e propria ammissione delle prove, a seguito della quale può certamente riconoscersi l’acquisizione della veste di testimone e, nel contempo, di soggetto chiamato a rendere testimonianza all’udienza che sarà in prosieguo indicata.
[10] Sentenza delle sezioni unite n. 51824 del 25/09/2014, p. 14.
[11] E’ infatti indubbio che possano essere chiamati a deporre come testi anche soggetti che di per sé siano in possesso della qualifica di pubblico ufficiale. Di tale vicenda fornisce una chiara e pertinente riprova la fattispecie di “frode in processo penale e depistaggio”, ove si contempla la condotta di falsa testimonianza resa, con determinate finalità criminose, da un pubblico ufficiale. Al riguardo pare ormai pacifico che non venga in rilievo la qualità di pubblico ufficiale che il teste assume, nella prospettiva che qui si critica ma di certo molto consolidata in giurisprudenza, per effetto del provvedimento di ammissione, ma occorre che detta qualifica preesista “rispetto ai fatti di frode in processo e depistaggio e debba essere tenuta distinta dalle identica qualifica soggettiva che il quisque de populo assume all’interno di un procedimento penale e solo per la durata del medesimo. Questa ulteriore qualifica, appunto ancillare e derivata, non riflette alcun differenziato vincolo fiduciario, si acquista per un fatto interno al singolo procedimento e si perde con l’esaurimento della specifica attività processuale o, in ogni caso, con la definizione del procedimento. In altri termini, e proprio per le ragioni che stanno alla base della sua introduzione, ciò che viene in rilievo ai fini della integrazione del reato di depistaggio è una qualifica pubblicistica che contrassegna il soggetto a prescindere dal suo coinvolgimento nel procedimento e che attiene alla sua peculiare e preesistente posizione nell’ambito dei pubblici poteri, che è la sola che giustifica e rende contezza del perché l’ordinamento pretenda da lui un più intenso dovere collaborativo e punisca con fattispecie incriminatrici più severe alcune tassative condotte di inquinamento probatorio”. In tali termini, Santoro Vincenzo , “Alcune considerazioni sul nuovo reato di “frode in processo e depistaggio” (art. 375 c.p., L. 11 luglio 2016, n. 133), in Archivio Penale, 2016, n. 3, p. 9-10.
[12] E’ infatti pacifico che rientri nell’ambito della previsione dell’articolo 115 del codice penale la “nuda” istigazione a commettere i reati indicati nell’articolo 377 c.p.: cioè la istigazione non integrata e rafforzata dalla offerta di denaro o altra utilità. Da ultimo, in tal senso Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36534 del 10 novembre 2020: in tema di istigazione o accordo per commettere un reato, la mera sollecitazione o l’accordo relativi al compimento di una falsa perizia non integrano il delitto previsto dall’art. 373 cod. pen., neanche nella forma tentata, in quanto riconducibili al disposto dell’art. 115 cod. pen. ove assenti atti concretamente volti a dare attuazione all’intento illecito.
[13] Procedimento e processo penale vengono distinti in quanto il concetto di processo designa quella parte del procedimento che si snoda a partire dall’esercizio dell’azione penale.
[14] Sez. 6, n. 10129 del 20/01/2015, Lattanzi, Rv. 262906. Tale norma, in particolare ed insieme alla contigua norma di cui all’articolo 377bis c.p., provvede alla repressione di condotte che realizzino il pericolo (377) o l’effetto (377 bis) di inquinare le prove dichiarative da assumere nel corso di un processo. In sostanza si tratta di previsioni delittuose preordinate ad impedire che determinati soggetti, coinvolti nel processo di formazione delle prove e a tal fine chiamati a comparire dinanzi alla autorità giudiziaria, dichiarino il falso o si astengano dal rendere dichiarazioni.
[15] Per effetto di una importante sentenza delle sezioni unite la qualità di “persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria” si assume nel momento dell’autorizzazione del giudice alla citazione della persona stessa in qualità di testimone, ai sensi dell’art. 468, comma 2, c.p.p. o in qualità di perito o interprete – (Sez. un., 30 ottobre 2002, n. 37503 V.).
La tesi, come già accennato, è comunque controversa. Per autorevole dottrina, infatti, la lettura sistematica delle norme codicistiche dovrebbe condurre a ritenere che l’assunzione della veste di pubblico ufficiale da parte del testimone avvenga soltanto nel momento stesso della deposizione (rectius: del giuramento) Sul punto: , Così N. Levi, Delitti contro la pubblica amministrazione, in E. Florian (coordinato da), Trattato di diritto penale, Milano, 1953, p. 37, il «testimone acquista la qualità di pubblico ufficiale col primo atto di esercizio della sua funzione […] ed è ovvio che il testimone non esercita alcuna funzione pubblica tra il momento in cui riceve la citazione e quello in cui inizia la deposizione. Ne consegue che il testimone (come il perito, l’interprete, ecc.) acquista la qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui presta il giuramento (non per il fatto del giuramento, che in sé stesso è indifferente tanto che non influirebbe la mancanza o la nullità del medesimo, ma perché quello è il primo atto, in cui si concreta l’esercizio della pubblica funzione), ovvero, se non è ammesso a giurare, nel momento in cui dichiara le generalità».
[16] Ciò per la determinante ragione che in tal caso subentra la realizzazione concorsuale dello specifico e divisato reato di falsità in giudizio, con punibilità di entrambi i soggetti o soltanto del determinatore nel caso in cui la falsità processuale sia stata realizzata per minaccia o violenza integrante gli estremi dello stato di necessità o la fattispecie di cui all’articolo 46 (costringimento fisico a commettere un reato).
Come hanno osservato le Sezioni Unite, “sotto la rubrica di “intralcio alla giustizia”, l’art. 377 cod. pen. configura, al comma 1, come reato l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, non accettata, per commettere taluni delitti contro l’amministrazione della giustizia: derogando, con ciò, al generale principio per cui l’istigazione non accolta a commettere un reato non è punibile (art. 115 cod. pen.)” (Sez. U, n. 51824 del 25/09/2014, Guidi, Rv. 261187).
[17] A tal fine si richiede che l’offerta o la promessa dell’utilità da parte del privato istigatore abbia connotati di concretezza (tra tante, Sez. 6, n. 4113 del 14/12/2016, Rv. 269737; sez. 6, Sentenza n. 38920 del 01/06/2017, 271037 – 01).
[18] Dottrina e giurisprudenza hanno a lungo discusso in merito alla natura giuridica della fattispecie di non punibilità contemplata dalla previsione del primo comma dell’articolo 383 del codice penale.
Secondo una prima impostazione, che potremmo definire tradizionale, l’art. 384, primo comma, cod. pen., rappresenterebbe una causa che esclude l’antigiuridicità del fatto, essendo la stessa riconducibile ad una ipotesi speciale dello stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., sia pure con connotazioni e sviluppi applicativi autonomi rispetto ai presupposti in presenza dei quali può riconoscersi la sussistenza del vero e proprio stato di necessità, del quale, in buona sostanza, rappresenterebbe una species.
La tesi è stata riproposta anche da recente dottrina (Consulich, lo statuto penale delle scriminanti, Giappichelli), la quale ha cura di precisare come non colga nel segno l’obiezione secondo cui la qualificazione della norma come scriminante aprirebbe la strada all’estensione della non punibilità anche a eventuali concorrenti, come ad esempio l’istigatore della falsa testimonianza, in contrasto con la lettera della legge. Si rileva al riguardo che la natura personale di alcune giustificazioni (per tutte: l’uso legittimo delle armi di cui all’art. 53 c.p.) è pacificamente ammessa, sicché tra queste ben potrebbe essere inserita anche la disposizione in analisi, che richiede un pregiudizio in proprio per l’agente oppure per un suo prossimo congiunto, escludendo dall’esenzione ogni altro soggetto.
Per un ulteriore indirizzo saremmo in presenza di una causa di esclusione della sola punibilità, a fronte di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.
Per altro, recente, indirizzo, la norma integra una causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici autolesivi. Si tratta, in particolare, di una scusante, fondata non sul bilanciamento di interessi fra loro in contrasto ma sulla riconosciuta rilevanza della peculiare condizione soggettiva dell’autore del fatto antigiuridico, posto dinnanzi ad un conflitto interiore fra l’obbligo giuridico di collaborare con la giustizia, da un lato, e l’istinto di autoconservazione o il dovere morale di tutelare la propria vita familiare, dall’altro.
In particolare si rileva (Brunelli, Il diritto penale delle fattispecie criminose, Giappichelli, terza edizione, p. 338.) che la norma di cui al 384, analogamente a quella dello stato di necessità, è da correlare all’anormalità della situazione oggettiva o supposta in cui si è formata la decisione di commettere il fatto, che non lasciava ragionevolmente alternative: la realizzazione criminosa non rivela quindi un atteggiamento anti doveroso e disallineato rispetto ai valori dell’ordinamento.
Nello stesso senso è orientata una parte della giurisprudenza, la quale espressamente contrappone l’art. 384 co. 1, quale norma che prevede una causa di esclusione della colpevolezza, all’ art. 54, quale norma che prevede una causa oggettiva di esclusione della antigiuridicità.
Tale indirizzo esegetico ha trovato recentissima conferma nella decisione delle sezioni unite n. 10381 del 2021, con la quale si è incisivamente asserito che la previsione in esame costituisce una causa di esclusione della colpevolezza, meglio una “scusante” soggettiva.
Essa, in particolare, rientra tra le ipotesi in cui l’agente pone in essere un fatto antigiuridico, agendo anche con dolo, nella consapevolezza di violare la legge, e in cui l’ordinamento si astiene dal muovergli un rimprovero, prendendo atto che la sua condotta è stata determinata dalla presenza di circostanze peculiari, che hanno influito sulla sua volontà, sicché non si può esigere un comportamento alternativo.
Il riconoscimento all’esimente in parola della natura di scusante a struttura soggettiva, che quindi investe direttamente la colpevolezza, ha delle importanti ricadute sul piano ermeneutico quando si va a verificarne l’applicabilità ai casi non espressamente considerati ed in conformità alla prospettiva, ormai dominante, secondo cui: a) il divieto di analogia non ha un carattere assoluto, nel senso che sia rivolto tanto alle norme penali incriminatrici, quanto alle norme di “favore”, funzionale ad assicurare la certezza del comando penale; b) esso è finalizzato ad assicurare, più che la certezza, l’esigenza di garantire le libertà del cittadino, libertà che vengono messe in pericolo se si riconosce al giudice il potere di applicare analogicamente – in senso sfavorevole – norme incriminatrici, mentre un tale pericolo non ricorre in presenza di una applicazione di norme di favore ed a condizione che la norma di favore non configuri una legge eccezionale .
Per le sezioni unite non vi sono ostacoli all’ipotizzata applicazione analogica, in quanto è pacifico che non abbiano carattere eccezionale le cause di giustificazione e quelle di esclusione della colpevolezza.
Ciò vale in generale per le scusanti soggettive, che costituiscono espressione di un principio generale dell’ordinamento in quanto investono la colpevolezza ed impediscono la punizione in presenza di una condotta che viene percepita come inesigibile. E ciò vale in particolare per l’esimente in questione, che costituisce manifestazione di un principio immanente al sistema penale, quello cioè della “inesigibilità” di una condotta conforme a diritto in presenza di circostanze particolari, tali da esercitare una forte pressione sulla motivazione dell’agente, condizionando la sua libertà di autodeterminazione.
[19] Per la suprema Corte (Sentenza n. 18110 del 12/03/2018) l’esimente configurata dall’art. 384 cod. pen., in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l’agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384, è applicabile soltanto a chi compie materialmente l’azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile.
La suddetta interpretazione solleva qualche dubbio, in relazione alla eventualità che la falsa testimonianza sia concertata da soggetti indistintamente nella posizione di prossimi congiunti e poi attuata solo da colui che, unico tra tutti, sia stato chiamato a deporre. Ad ogni modo la questione si stempera nella ormai consolidata prospettiva secondo cui la esimente in questione non si applica nella ipotesi in cui il prossimo congiunto, debitamente informato, non si avvalga della facoltà di non deporre (sezioni unite, sentenza n. 7208 del 2008).
[20] Si ritiene pacifico, nel dominante orientamento, che rivestano tale qualifica il perito, il consulente tecnico nel processo civile e l’interprete. Al riguardo si precisa che tali soggetti, veri e propri ausiliari del giudice, assumono la qualifica di pubblici ufficiali a seguito dell’atto di nomina.
[21] Sentenza delle sezioni unite n. 51824 del 25/09/2014.
[22] Il delitto di corruzione antecedente, infatti, si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l’accordo, ossia allorché il pubblico funzionario accetta la retribuzione o la promessa, non richiedendosi che la promessa sia eseguita o che il denaro sia consegnato. Dunque, se la promessa non è seguita dalla dazione o se la ricezione dell’utilità non è preceduta dalla promessa, l’individuazione del momento consumativo sarà assai semplice coincidendo esso, rispettivamente, con la promessa o la dazione. Nel caso in cui alla promessa segua poi l’effettiva dazione del denaro, questa fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, di conseguenza, il momento consumativo sostanziale del reato.
La consumazione del reato, nella forma antecedente, non esige pertanto che l’attività d’ufficio, per la quale è stato dato o promesso il denaro, venga poi effettivamente compiuta (Cass 4.2.2004, n. 4177, B., CED 227099) trattandosi di un dato assolutamente estraneo alla struttura della fattispecie e che rileva solo sul terreno del dolo, come specifica finalità che deve animare i protagonisti di questa vicenda delittuosa: la condotta tipica, infatti, è il ricevere da parte dell’intraneus, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità oppure accettarne la promessa, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
Ed è su tali basi che si colloca, come già rilevato, la questione del concorso tra la corruzione e il reato eventualmente commesso con il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio. In linea di principio si è affermato che, siccome nella corruzione propria antecedente il compimento dell’atto non è elemento costitutivo del reato, la sua successiva adozione, qualora concreti altre fattispecie di reato, deve essere di regola punita autonomamente, dal momento che il disvalore di tale fatto ulteriore non può ritenersi assorbito nella corruzione stessa, salvo. il riconoscimento del vincolo della continuazione.
In realtà, con riguardo al concorso tra corruzione ed (abrogato) abuso di ufficio, parte della dottrina esclude la ammissibilità del concorso in ragione dell’instaurarsi tra le due norme di un rapporto di consunzione (in merito, Pagliaro, Diritto penale, parte speciale).
Nel medesimo senso altri autori (Romano Bartolomeo: La subornazione. Tra istigazione, corruzione e processo, (Milano, Giuffrè) osservano che se di regola deve ammettersi il concorso di reati tra la corruzione propria e il delitto realizzato dal funzionario-corrotto in esecuzione del pactum sceleris, non si può escludere che, in qualche caso, rispetto a tale condotta, in quanto funzionalmente correlata alla corruzione – come avviene appunto nel caso dell’abuso d’ufficio – possa operare il principio di consunzione; ciò che avverrà quando, secondo una pur implicita valutazione legislativa, in base all’id quod plerumque accidit, il reato più grave assorba l’intero disvalore soggettivo e oggettivo dell’abuso.
Anche la giurisprudenza, sovrapponendo l’azione del funzionario costituita dall’accettazione della promessa o della dazione, con quella, successiva, che concreta l’abuso e dalla quale deriva il vantaggio o il danno per il terzo, sostiene che deve essere escluso, in base al principio di specialità, il concorso formale tra il reato di corruzione propria e quello di cui all’art. 323 (Sez. 6, Sentenza n. 4459 del 24/11/2016 Ud. (dep. 30/01/2017) Rv. 269612 – 01).
Sempre in giurisprudenza, per contro, è affermata l’ammissibilità del concorso tra la corruzione e l’omissione di atti d’ufficio qualora il funzionario, oltre a ricevere il prezzo della corruzione, ometta effettivamente di compiere l’atto (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 5414 del 26/02/1985 Ud. – dep. 28/05/1985 – Rv. 169496 – 01).
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[23] La condotta può assumere le forme della corruzione propria o di quella per l’esercizio della funzione, in ogni caso realizzate “per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”.
In giurisprudenza e dottrina si è posto il problema, alla luce della formulazione della fattispecie incriminatrice, se il reato di corruzione in atti giudiziari sia configurabile anche nella ipotesi in cui l’illecito compenso venga corrisposto ed accettato dopo il compimento dell’atto ed in un contesto in cui non vi era stato alcun accordo precedente.
La questione ha formato oggetto di un intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 15208 del 2010), in ragione del contrasto esistente nell’ambito della giurisprudenza di legittimità e con riguardo alla posizione della quasi unanime dottrina, fortemente orientata a negare la possibilità della corruzione giudiziaria susseguente.
Le sezioni unite hanno in primo luogo dato atto delle ragioni poste a sostegno dei contrapposti orientamenti, sottolineando come il punto controverso concerna la interpretazione da dare all’inciso “per favorire o danneggiare una parte in un processo”, che figura nello schema descrittivo del reato di corruzione giudiziaria.
Secondo il primo indirizzo, la lettera della norma incriminatrice, nel richiedere che il fatto sia commesso per favorire o danneggiare una parte processuale, individua e tipizza la condotta in modo incompatibile con la prospettiva di un atto già compiuto. Il fine di favorire o danneggiare non può essere disgiunto dalla preesistenza di un accordo corruttivo e deve essere considerato in stretta connessione e quale attuazione di tale accordo.
Quindi la corruzione in atti giudiziaria si realizza solo se la promessa o la dazione precedano l’atto e siano preordinati al suo compimento, con la ulteriore conseguenza che la mera remunerazione di atti pregressi resta fuori dell’area di tipicità del reato di corruzione giudiziaria e configura il diverso e meno grave reato di corruzione ai sensi degli articoli 318 o 319 c.p..
Secondo il contrapposto indirizzo (per tutti sentenze 4 febbraio 2004, n. 23024, D., 28 febbraio 2005, n. 13919, B. e 3 luglio 2007, n. 25418, G. e altro) la tesi sopra indicata non può accogliersi in quanto viene a risolversi in una interpretazione abrogatrice del precetto dell’art. 319 ter, ove viene richiamato, senza distinzione alcuna e per definire i fatti di corruzione giudiziaria, l’integrale contenuto degli artt. 318 e 319 cod. pen..
Il richiamo all’intero contenuto di questi due ultimi articoli impone pertanto l’adattamento della struttura della corruzione in atti giudiziari ad ambedue i modelli della corruzione; e quindi sia a quella antecedente che a quella susseguente.
Sicché ciò che assume rilevanza determinante, e conferisce alla complessiva condotta il suo connotato di tipicità, è il fatto che la promessa o la ricezione siano avvenute per un atto di giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o danneggiare una parte. È l’atto giudiziario che deve essere contrassegnato da una finalità non imparziale, con la conseguenza che l’elemento del dolo specifico, presente nell’ipotesi di corruzione antecedente, viene meno nel caso di corruzione susseguente per essere l’atto già stato compiuto. In questo ultimo caso, la dazione del denaro (o la accettazione della promessa) assume una valenza esclusivamente causale, nel senso che le predette utilità vengono ricevute per (a causa di) un comportamento tenuto in precedenza e finalizzato specificamente a favorire o danneggiare una parte processuale.
Come già rilevato, il suddetto contrasto è stato risolto delle sezioni unite con la sentenza n. 15208 del 2010, che ha aderito, condividendone parte della motivazione, all’indirizzo favorevole alla configurabilità della corruzione giudiziaria nella forma susseguente.
Gli argomenti posti a base di tale decisione possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
In primo luogo viene in rilievo la formulazione letterale dell’art. 319 ter cod. pen. che riconnette la sanzione in esso prevista ai “fatti indicati negli artt. 318 e 319”: sicché occorre quindi prendere atto che la fattispecie incriminatrice, formulata con un rinvio puro e semplice alle disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 cod. penale, contempla tutti i tipi di corruzione: propria, impropria, antecedente e susseguente.
In secondo luogo si è sottolineato che il fine di arrecare vantaggio o danno nei confronti di una parte processuale va riferito al pubblico ufficiale, poiché è costui che, compiendo un atto del proprio ufficio, può incidere sull’esito del processo: è l’atto o il comportamento processuale che deve, dunque, essere contrassegnato da una finalità non imparziale (non la condotta di accettazione della promessa o di ricezione del denaro o di altra utilità) e l’anzidetta peculiare direzione della volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale del pubblico ufficiale, che deve sussistere al momento in cui questi ponga in essere la suddetta condotta (cioè quando compia l’atto che gli è proprio).
Ciò che conta, quindi, è la finalità perseguita al momento del compimento dell’atto del pubblico ufficiale: se essa [per qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinanza culturale o politica; prospettive di vantaggi economici o di benefici pubblici o privati; sollecitazioni della parte interessata o di altri] è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è indifferente che l’utilità data o promessa sia antecedente o susseguente al compimento dell’atto, come pure è irrilevante stabilire se l’atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri di ufficio.
Nelle ipotesi di corruzione susseguente, l’atto del pubblico ufficiale si inserisce nel contesto di un fatto che non ha ancora assunto rilevanza penale con riferimento al delitto di corruzione (la condotta di falsa testimonianza) e assume tale specifica rilevanza se e quando, successivamente all’atto o al comportamento, egli accetti denaro o altra utilità (ovvero la loro promessa) per averlo realizzato.
In esito a tali elementi ed argomenti le sezioni unite hanno quindi affermato il principio di diritto secondo cui “il delitto di corruzione in atti giudiziari, di cui all’art. 319 ter cod. pen., è configurabile anche nella forma della corruzione susseguente“.
[24] Sez. 6 – , Sentenza n. 23803 del 30/03/2022 Cc. (dep. 20/06/2022 ) Rv. 283601 – 01, nella cui motivazione si rileva: Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio, deve aversi riguardo non al suo contenuto, ma al metodo con cui essa perviene alla decisione e dall’inevitabile condizionamento e inquinamento a monte che deriva dall’accettazione da parte di un pubblico ufficiale di denaro o altra utilità o della loro promessa (ex plurimis: Sez. 6, n. 17987 del 24/01/2018, U, Rv. 272916 – 01).
L’infedele redazione dell’annotazione di polizia giudiziaria può, peraltro, ben integrare il delitto di corruzione in atti giudiziari, quando sia oggetto di mercimonio, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 319 ter cod. pen., è «atto giudiziario» l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario (Sez. U., n. 15208 del 25/02/2010, M, Rv. 246582-01, con riferimento alla deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale; Sez. 6, n. 19803 del 22/01/2009, No, Rv. 244262 – 01, con riferimento alla formulazione di un parere espresso dal medico penitenziario sulle condizioni di salute di un imputato detenuto; Sez. 6, n. 12409 del 06/02/2007, S. Rv. 236830 – 01, con riferimento alla relazione redatta dal consulente tecnico del pubblico ministero).
In tal senso anche la sentenza n. 2124 del 05/12/2024 Ud. (dep. 17/01/2025) Rv. 287410 – 01 – Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, l’atto o il comportamento oggetto di mercimonio deve essere compiuto dal pubblico ufficiale nell’esercizio di pubbliche funzioni, nonché destinato a confluire nel procedimento giudiziario e in grado di incidere sul suo esito.
[25] Importanti i rilievi di cui alla sentenza Sez. 6, Sentenza n. 39280 del 30/05/2018 Ud. (dep. 30/08/2018 ) Rv. 273682 – 01: Se risponde a verità, infatti, che tale qualità (cioè la qualità di pubblico ufficiale) compete al testimone, che l’acquista al momento della citazione, conservandola anche successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo (cfr. Sez. 6, sent. n. 25150 del 03.04.2013, Rv. 256809), siffatto discorso non si attaglia alla persona informata sui fatti. Invero, il testimone contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del giudice, da ciò discendendo l’esigenza di tutelarne la libertà di deporre e la sincerità delle dichiarazioni, in ultima analisi, lo stesso prestigio della sua persona (v. in tal senso già Sez. 6, sent. n. 6406 del 10.05.1996, Rv. 205102); il che si correla al disposto dell’art. 357 cod. pen. e dà ragione dell’acquisizione della relativa qualità, in coincidenza con il provvedimento che abbia disposto l’ammissione della prova e comunque la citazione del soggetto indicato (cfr. Sez. 1, sentenza n. 15542 del 16.02.2001, Rv. 219262). Così non è per la persona informata sui fatti, il cui contributo conoscitivo si colloca nella fase delle indagini preliminari, dunque in un momento in cui è ancora fluida l’acquisizione del materiale probatorio, che s’ignora addirittura se condurrà al rinvio a giudizio dell’indagato/imputato. Né potrebbe farsi luogo ad un indebito ampliamento della sfera di operatività del disposto dell’art. 357 cod. pen., vigendo in ambito penale il divieto di analogia in malam partem. D’altra parte, è per certo indicativo che non valga ad integrare il reato di false informazioni al pubblico ministero, ex art. 371 bis cod. pen., la condotta di colui che non riveli quanto a sua conoscenza alla polizia giudiziaria, ancorché la stessa abbia proceduto alla sua audizione su delega del magistrato titolare delle indagini, atteso che soggetto attivo del reato di cui trattasi è solo chi sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni utili ai fini delle indagini (cfr. sez. 5, sent. n. 37306 del 14.07.2010, Rv. 248641). Mentre sotto altro profilo, ancora diverso, è stato convincentemente affermato che proprio la fattispecie prevista e punita dal succitato art. 371 bis cod. pen. è stata introdotta nell’ordinamento allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione della possibilità di perseguire penalmente chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero (v. Sez. 6, sent. n. 5255 del 17.02.2000, Rv. 216139).
[26] Si immagini, per comprendere meglio la rilevanza di tale aspetto, una persona informata sui fatti (Tizio) che renda false dichiarazioni per favorire l’indagato; e che poi, dopo il richiesto ed ottenuto giudizio abbreviato e, ipotizziamo per maggiore evidenza esplicativa, ad assoluzione ottenuta grazie alla deposizione falsa di Tizio, l’indagato-imputato favorito dia del denaro a Tizio per l’aiuto fornitogli. La vicenda è simile a quella della nota sentenza delle sezioni unite n. 15208 del 25/02/2010, ove si è ritenuta la configurabilità della corruzione giudiziaria anche nella forma susseguente. Ma nel caso prospettato come esempio la corruzione non entra in gioco, perché si ritiene, e davvero sfuggono le ragioni giustificative, che il presunto corrotto non fosse un pubblico ufficiale: ovvero sfuggono se si muove dalla premessa che davvero il teste sia un pubblico ufficiale. Ma è davvero la singolarità di siffatte conclusioni che, ci pare, deve indurre a rimeditare la correttezza della premessa.
[27] Rilievo, questo, che all’evidenza introduce un elemento di disturbo nel contesto delle argomentazioni, parrebbe elevate a diritto vivente, con le quali, di contro, si riscontra la qualifica di pubblico ufficiale nel testimone.
[28] In conformità a quanto affermato dalla precedente, e citata dalla decisione in esame, sentenza della corte di cassazione n. 39280 del30/05/2018, Corrotto, Rv. 273682, massimata nei seguenti termini: Non integra gli estremi del delitto di corruzione la condotta di chi remunera una persona informata sui fatti per le false dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, non rivestendo detta persona la qualifica di pubblico ufficiale.
Nel corpo della motivazione la sentenza del 2018 sottolinea: Se risponde a verità, infatti, che tale qualità compete al testimone, che l’acquista al momento della citazione, conservandola anche successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo (cfr. Sez. 6, sent. n. 25150 del 03.04.2013, Rv. 256809), siffatto discorso non si attaglia alla persona informata sui fatti. Invero, il testimone contribuisce, con la propria deposizione, alla formazione del convincimento del giudice, da ciò discendendo l’esigenza di tutelarne la libertà di deporre e la sincerità delle dichiarazioni, in ultima analisi, lo stesso prestigio della sua persona (v. in tal senso già Sez. 6, sent. n. 6406 del 10.05.1996, Rv. 205102); il che si correla al disposto dell’art. 357 cod. pen. e dà ragione dell’acquisizione della relativa qualità, in coincidenza con il provvedimento che abbia disposto l’ammissione della prova e comunque la citazione del soggetto indicato (cfr. Sez. 1, sentenza n. 15542 del 16.02.2001, Rv. 219262). Così non è per la persona informata sui fatti, il cui contributo conoscitivo si colloca nella fase delle indagini preliminari, dunque in un momento in cui è ancora fluida l’acquisizione del materiale probatorio, che s’ignora addirittura se condurrà al rinvio a giudizio dell’indagato/imputato…
Né potrebbe farsi luogo ad un indebito ampliamento della sfera di operatività del disposto dell’art. 357 cod. pen., vigendo in ambito penale il divieto di analogia in malam partem. D’altra parte, è per certo indicativo che non valga ad integrare il reato di false informazioni al pubblico ministero, ex art. 371 bis cod. pen., la condotta di colui che non riveli quanto a sua conoscenza alla polizia giudiziaria, ancorché la stessa abbia proceduto alla sua audizione su delega del magistrato titolare delle indagini, atteso che soggetto attivo del reato di cui trattasi è solo chi sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni utili ai fini delle indagini (cfr. sez. 5, sent. n. 37306 del 14.07.2010, Rv. 248641). Mentre sotto altro profilo, ancora diverso, è stato convincentemente affermato che proprio la fattispecie prevista e punita dal succitato art. 371 bis cod. pen. è stata introdotta nell’ordinamento allo scopo di colmare la lacuna derivante dalla mancata previsione della possibilità di perseguire penalmente chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero (v. Sez. 6, sent. n. 5255 del 17.02.2000, Rv. 216139).
[29] Sez. 1, Sentenza n. 6274 del 23/01/2003 Cc. (dep. 07/02/2003) Rv. 223566 – 01 È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari (art.319-ter) nella dazione di denaro a soggetti che abbiano reso false deposizioni in esecuzione di una pattuizione illecita diretta a favorire una parte del processo civile, in quanto il testimone, che partecipa alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art.357 cod. pen..
[30] Piffer Guido (2015): “Sub art. 377”, p. 1719, in Dolcini Emilio e Gatta Gianluigi, Codice penale commentato, Milano, Ipsoa, 2021.
[31] Il reato di intralcio alla giustizia costituisce fattispecie residuale rispetto al reato di corruzione in atti giudiziari, atteso che il primo, si consuma quando la promessa/l’offerta illecita non sia accettata ovvero quando sia accettata ma la falsità non sia commessa e il secondo, viceversa, si integra solo quando, più tardi, il testimone materialmente compia l’atto contrario avente ad oggetto la falsa testimonianza. Sez. 6, Sentenza n. 29400 del 17/05/2018 Ud. (dep. 27/06/2018) Rv. 273620 – 01); Sez. 6, n. 40759 del 23/06/2016, F. Rv. 268091.
In quest’ultima sentenza la Corte, a fronte del ricorso dell’imputato che evidenziava che il delitto previsto dall’art. 377, in quanto reato di pericolo, si realizza con la semplice offerta o con la minaccia, indipendentemente dall’accettazione del soggetto destinatario dell’offerta, e costituisce comunque fattispecie speciale rispetto a quella di cui all’art. 319-ter, afferma “Il reato tutela il corretto svolgimento dell’attività processuale, in relazione a condotte volte a pregiudicare – mediante offerta o promessa di danaro o altra utilità, ovvero violenza o minaccia – la serena acquisizione delle dichiarazioni di soggetti sui quali grava l’obbligo di rispondere (Sez. 6, n. 10129 del 20/01/2015, Lattanzi, Rv. 262906).
[32] Sul punto si è soffermata anche la sentenza da cui ha preso avvio il presente lavoro, ove si è puntualmente rilevato, ma con rilievo che è rimasto confinato nell’area della sola presa d’atto, che “per quanto il reato di cui all’art. 319-tercod. pen. si perfezioni con l’accordo illecito, nondimeno, avuto riguardo ai rapporti con la fattispecie di cui all’art. 377 cod. pen., solo dalla verifica della deposizione, ove effettivamente resa, avrebbe potuto discendere, nel caso di specie, l’effettiva configurabilità di indizi di reità per corruzione a carico della dichiarante.” (Cass. sentenza n. 2231 del 2025, cit., in paragrafo 7 del “ritenuto in diritto”.
[33] Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2991 del 26 marzo 1993. Ed è su tali basi che si colloca la questione del concorso tra la corruzione e il reato eventualmente commesso con il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio.
[34] Se le persone chiamate a rendere dichiarazioni andavano correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni, non solo non è configurabile il delitto di falsa testimonianza ma neppure il reato di corruzione in atti giudiziari, mancando, nel contempo, sia la qualità di pubblico ufficiale (nella specie: testimone) in capo al “corrotto” sia un atto giudiziario utilizzabile: e quindi per difetto di un essenziale elemento costitutivo (o presupposto) del delitto corruttivo.
[35] Sentenza n. 51824 del 25/09/2014.
[36] In linea con quanto rilevato dalla corte costituzionale nella sentenza n. 163 del 2014, in riscontro alla ordinanza delle sezioni unite n. 43384 del 2013, con la quale si era sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 322, comma secondo, cod. pen. (istigazione alla corruzione propria) in riferimento all’art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe e della irragionevolezza, nella parte in cui prevede che l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero, per il compimento di una falsa consulenza, è punita con una pena superiore a quella del reato di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377, comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen., per il caso di analoga condotta nei confronti del perito.
[37] In merito, Pagliaro, Diritto penale, Parte speciale, I, p. 227.
[38] Di grande attualità le parole di un illustre maestro del diritto: “Viviamo in un universo di regole. Che queste regole si distinguano in pubbliche e private, è cosa avvertita, per così dire, sulla pelle: problematico e difficile, però, cogliere i tratti che ci permettono di assegnare una regola all’uno o all’altro versante dell’insieme “diritto”. Confine, solco, di cui prendiamo consapevolezza, e non potrebbe essere diversamente, quando, persone umane, incrociamo la nostra strada con altre persone umane. L’incontro con le regole è sempre incontro fra persone- non potrebbe essere diversamente. Capita a ciascuno di noi: una volta o l’altra ci siamo sentiti dire “Guardi, io sono un pubblico ufficiale”. Talora c’è l’uniforme e questo in genere ci basta, ma, vestimenta a parte, che cosa rende pubblica l’attività della persona che ci rivolge quelle parole, che cosa sta dietro, motiva e rende accettabile una frase tanto spesso ripetuta. Si risponderà: perché questa frase è proferita da un pubblico ufficiale. Naturalmente la questione è soltanto spostata – che cosa rende pubblico l’ufficio di chi questa frase pronuncia o, che è lo stesso, quali sono gli uffici nell’ambito dei quali si svolgono attività riconosciute pubbliche. Marcello Gallo, Stimatissimo professor Kelsen…, Giappichelli, 2020, p. 37-38.
[39] Sul punto sez. 6, Sentenza n. 25150 del 03/04/2013 , secondo cui il teste acquista la qualifica di pubblico ufficiale al momento della citazione, conservandola anche successivamente alla sua audizione, sino alla definizione del processo (cfr. Sez. 6, sent. n. 25150 del 03.04.2013, Rv. 256809).
[40] In merito, Francesco Centonze e Pierpaolo Astorina Marino, Corruzione in atti giudiziari e testimoni. Una revisione critica. In sistema penale, 27 gennaio 2023. Si precisa che si è avuto modo di leggere l’interessante contributo dei due autori quando le bozze del presente lavoro erano già concluse.
[41] Art. 357 c.p. gli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
[42] Per fare un esempio: se una norma punisce il teste che accetta denaro per rendere una falsa testimonianza, sarà tendenzialmente obbligata la conclusione che questa norma sia una variante processuale dei reati di corruzione, si appaghi solo dello status di testimone e metta fuori gioco, nel contempo, le norme sulla corruzione e le variegate riflessioni sul se il testimone sia anche, e quale diretta dipendenza da tale qualifica, pubblico ufficiale.
[43] E cioè i reati, si ribadisce, di false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale (371 bis c.p.); false dichiarazioni al difensore (371 ter c.p.); falsa testimonianza (372) e falsa perizia o consulenza tecnica (373c.p.).
[44] E cioè quando si realizza quell’evento che genera la nomina per i periti e la chiamata per tutti gli altri soggetti.
[45] Cfr., per completezza, Sez. 6, Sentenza n. 39280 del 30/05/2018 Ud. (dep. 30/08/2018 ) Rv. 273682 – 01: non vale ad integrare il reato di false informazioni al pubblico ministero, ex art. 371 bis cod. pen., la condotta di colui che non riveli quanto a sua conoscenza alla polizia giudiziaria, ancorché la stessa abbia proceduto alla sua audizione su delega del magistrato titolare delle indagini, atteso che soggetto attivo del reato di cui trattasi è solo chi sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni utili ai fini delle indagini (cfr. sez. 5, sent. n. 37306 del 14.07.2010, Rv. 248641).
[46] Per esempio, istigazione di un pubblico ufficiale, tale per inquadramento organico nel sistema della pubblica amministrazione, chiamato a testimoniare, con coinvolgimento, ove la istigazione sia fruttuosa, delle fattispecie criminose del 372 o del 375 ove la accolta istigazione metta capo ad una falsa testimonianza preordinata a sviare le indagini (art. 375 c.p.).
[47] Pare infatti pacifico che tale reato esaurisca la rilevanza penale della falsa perizia e impedisca di chiamare in causa le norme incriminatrici dei falsi in atto pubblico commesso dai pubblici ufficiali.
[48] In tal senso è orientata parte della dottrina secondo la quale, proprio perché il bene tutelato nelle varie ipotesi di corruzione è il corretto adempimento da parte dei pubblici funzionari dei propri doveri istituzionali, le norme sulla corruzione non possono applicarsi a qualsiasi soggetto (che si trovi, anche occasionalmente, ad esercitare una pubblica funzione) ma solo ai soggetti che possono ritenersi intranei. Ne deriva che il disvalore della condotta di un teste che abusa del suo ufficio commettendo falsa testimonianza sarebbe già adeguatamente sanzionato dall’art. 372 e, in forma anticipata sub specie di reato di pericolo, dall’art. 377: così Seminara, commento articolo 319 ter, in Commentario breve al codice penale, a cura di Cresi, Stella, Zuccalà, p. 783.
Analoghe perplessità esprime Manna, La corruzione in atti giudiziari e l’insostenibile leggerezza dell’essere, in GM, 2010, P. 1057 nonché in la corruzione susseguente in atti giudiziari tra interpretazione letterale e limiti strutturali, in Diritto penale e processo, 2010, p. 1091, secondo il quale attribuire la qualifica di pubblico ufficiale al testimone potrebbe apparire una superfetazione dal momento che la tutela penale contro le condotte illecite che riguardano il testimone è già offerta dalle norme specifiche che si riferiscono a tale soggetto processuale, ossia l’articolo 372 che punisce la falsa testimonianza e l’articolo 377 che punisce la subornazione del testimone.
[49] Sono state ritenute irrilevanti, sotto questo profilo, le motivazioni che hanno indotto l’istigato a non dichiarare il falso quindi è indifferente che il soggetto non si sia presentato a deporre, oppure che si sia presentato e abbia dichiarato il vero. In merito, Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte speciale, Il, 5, Milano, 129: «in realtà conta soltanto che la falsità non sia commessa)); Piffer, i delitti contro l’amministrazione della giustizia. I delitti contro l’attività giudiziaria, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini. IV, l, Padova, 2005, 612.
[50] In merito, volendo, Santoro Vincenzo, “Alcune considerazioni sul nuovo reato di “frode in processo e depistaggio” (art. 375 c.p., L. 11 luglio 2016, n. 133), in Archivio Penale, 2016, n. 3.
[51] Sul punto si è espressa molto chiaramente la sentenza della corte di cassazione n. 24557 del 2017, nella parte in cui afferma che “l’’art. 375 cod. pen. si configura come reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale, o dell’incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione, e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante.”
[52] Per esempio, accettando denaro per non dire che un soggetto, da loro visto in ambiti non proprio edificanti nel corso di una indagine, non fosse in tali luoghi,
[53] Se la istigazione rimane sterile la questione concerne solo l’istigatore, per il quale dovrà stabilirsi se risponda di intralcio alla giustizia in concorso con l’istigazione alla corruzione; oppure prevalga e si applichi il solo reato di istigazione alla corruzione.