Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Recidiva penale: il precedente non ne giustifica l’applicazione automatica (nota a Cass. pen., Sez. I, 16 ottobre 2025, n. 34032).

Abstract

L’articolo formula un commento alla recente sentenza n. 34032 del 16 ottobre 2025 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, in cui sono stati chiariti nuovamente i criteri di applicazione della recidiva, confermando che l’istituto deve essere inteso come indicatore della pericolosità sociale del reo e non come semplice conteggio di precedenti penali. Il giudice del merito, nel determinare l’aumento di pena, non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sul loro arco temporale, ma è tenuto a valutare concretamente il rapporto tra il reato in corso di accertamento e le precedenti condanne. Il giudizio deve avvenire secondo i parametri indicati dall’art. 133 c.p., considerando la natura dei reati, la qualità delle condotte, la distanza temporale tra gli episodi, il grado di offensività, l’omogeneità dei comportamenti e l’eventuale occasionalità della recidiva. La Corte sottolinea l’importanza di una disamina individualizzata della personalità del reo, volta a verificare se la nuova condotta criminosa evidenzi una perdurante inclinazione al delitto, sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale. Il commento analizza, con spirito critico, le argomenti della Cassazione per giungere all’affermazione del principio di diritto.

The article provides commentary on the recent ruling no. 34032 of October 16, 2025, by the First Criminal Section of the Italian Court of Cassation, which clarified the criteria for applying criminal recidivism. The Court confirmed that recidivism should be understood as an indicator of the offender’s social dangerousness, rather than merely as a tally of prior convictions. When determining sentence enhancement, the trial judge cannot rely solely on the gravity of the offenses or the temporal span in which they occurred, but must concretely assess the relationship between the offense under consideration and previous convictions. This evaluation must follow the parameters outlined in Article 133 of the Italian Penal Code, taking into account the nature of the offenses, the quality of the conduct, the temporal distance between episodes, the degree of harmfulness, the homogeneity of behaviors, and the potential sporadic nature of recidivism. The Court emphasizes the importance of an individualized assessment of the offender’s personality, aimed at determining whether the new criminal conduct reflects a persistent inclination toward crime, thus indicating greater culpability and social dangerousness. The commentary critically analyzes the arguments put forward by the Court of Cassation to arrive at the establishment of this legal principle.

1. Premessa

Il concetto di recidiva designa l’ipotesi in cui un soggetto, già condannato per un reato, torni a delinquere, manifestando una maggiore pericolosità sociale e una presunta insensibilità alla sanzione penale. Questo istituto, storicamente controverso in dottrina per il suo impatto sulla quantificazione della pena, è stato a lungo al centro di un dibattito sulla sua natura giuridica: se sia da considerarsi un mero status del colpevole o, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria e dalle Sezioni Unite della Cassazione, una circostanza aggravante inerente alla persona del reo.

Oggi, l’attenzione ermeneutica si è spostata sulla sua applicazione concreta, in particolare dopo l’intervento della Corte costituzionale che ne ha sancito la natura discrezionale, eliminando qualsiasi automatismo sanzionatorio.

Il principio cardine è chiaro: l’aumento di pena per la recidiva non è obbligatorio, ma subordinato alla verifica, da parte del giudice, dell’effettiva e concreta maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo.

Il commento esamina una recente pronuncia della Corte di cassazione, nuovamente chiamata a sindacare un giudizio di merito che aveva fondato l’applicazione della recidiva semplice sulla sola base di una presunta personalità negativa dell’imputato, tra cui condanne ormai estinte e procedimenti penali ancora pendenti.

La decisione del Supremo Collegio offre l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato: la recidiva non può sottostare ad alcun automatismo valutativo e il giudice ha il dovere imprescindibile di motivare analiticamente la sua scelta.

L’analisi si concentra sui criteri concreti che il giudice è chiamato a valutare (tra cui natura, omogeneità e distanza temporale dei reati) per accertare un effettivo nesso tra il precedente criminale e la nuova condotta.

L’obiettivo che ci proponiamo è quello di dimostrare come la giurisprudenza di legittimità stia convergendo verso un modello elastico in cui la recidiva, per assolvere alla sua funzione costituzionalmente orientata, debba essere letta non come un’aggravante di struttura, ma come una qualificazione soggettiva che esige una valutazione individualizzata, garantendo la personalizzazione della pena e il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della risposta punitiva.

2. La recidiva: i tratti essenziali di un istituto spesso al centro di riflessioni

L’espressione “recidiva”, collegata all’etimo latino recidere, cioé “ricadere”, designa le ipotesi in cui il reo torni a delinquere dopo essere stato condannato per un primo reato.

Ampliando la prospettiva, la recidiva si colloca in un novero più ampio di figure, tra cui quella del delinquente o contravventore abituale o professionale, nonché del delinquente per tendenza, che contrassegnano la maggiore pericolosità sociale di determinate classi di soggetti i quali, pertanto, necessitano di forme di retribuzione penale rafforzata[2].

Si tratta di un istituto controverso in dottrina[3].

Già nel XIX secolo, autorevoli studiosi ritenevano che la recidiva in nessun caso potesse incidere sulla quantificazione della pena per il nuovo reato, posto che precedenti episodi criminosi non incrementano in alcun modo il disvalore di altri successivi[4]; a tali argomentazioni si è opposto che l’aggravamento della pena sarebbe razionale e servirebbe a controbilanciare la maggiore insensibilità del reo alla sanzione penale[5].

Esaminata senza presunzione di esaustività ed esclusivamente in chiave introduttiva la ratio generale dell’istituto e volgendo all’individuazione della natura giuridica, un orientamento ormai minoritario della dottrina ritiene che la recidiva configuri uno status del colpevole, in quanto tale assoggettato a un (problematico) regime di imputazione oggettiva e di sottrazione al bilanciamento tra circostanze ai sensi dell’art. 69 c.p., nonché, sul piano processuale, ininfluente ai fini del regime di procedibilità[6].

La dottrina maggioritaria, invece, ritiene che venga in rilievo una circostanza propria inerente alla persona del colpevole ex art. 70 c.p.[7], in quanto elemento che incide, aggravandola, sulla colpevolezza o sull’imputabilità del reo, a seconda delle ricostruzioni.

I residui dubbi sono stati eliminati da un celebre intervento chiarificatore delle Sezioni Unite Penali che hanno autorevolmente definito la recidiva quale “circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale[8].

Si tratta, dunque, di circostanza in senso stretto, aggravante, soggettiva e ad effetto comune o speciale a seconda che venga in rilievo la recidiva semplice o, rispettivamente, le ipotesi aggravate; sul piano applicativo, se ne ricava l’integrale applicabilità all’istituto in esame della disciplina tipica delle circostanze.

Minimo comune denominatore di tutte le figure di recidiva descritte nell’art. 99 c.p. è la commissione di un delitto doloso a seguito di condanna definitiva per altro delitto doloso. Altro dato comune consiste nel fatto che tutte le forme di recidiva contemplate nell’art. 99 c.p. hanno, attualmente, natura discrezionale a seguito di Corte cost., 23 luglio 2015, n. 185, che ha dichiarato l’incostituzionalità del quinto comma della disposizione laddove disponeva l’obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva; tale connotato rimette la valutazione della sussistenza dei presupposti dell’istituto al giudice, tenuto a verificare senza automatismi l’effettiva maggiore pericolosità sociale del reo, derivante dall’insofferenza dimostrata nei confronti delle condanne intervenute.

3. Il caso e il ricorso per cassazione

Nella vicenda processuale sottoposta al vaglio della Cassazione giunge, nuovamente, una sollecitazione interpretativa in relazione all’esigenza che il giudice motivi adeguatamente la sua scelta laddove decida di riconoscere o escludere la recidiva.

In primo grado, il Tribunale dichiarava la responsabilità penale di un imputato per una pluralità di reati, tra i quali minaccia, uccisione di animali, detenzione e cessione di armi clandestine e ricettazione.

In considerazione della gravità dei fatti e dei precedenti penali, riconosceva i presupposti della recidiva reiterata[9] e specifica, determinando una pena complessiva pari a 4 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

In sede di impugnazione, la Corte d’appello confermava la colpevolezza dell’imputato, ma rideterminava la pena: in particolare, la Corte lo assolveva per uno dei capi di imputazione e riduceva conseguentemente la sanzione.

Al contempo, qualificava la recidiva come semplice, rinunciando all’applicazione della forma reiterata e specifica riconosciuta in primo grado.

L’aggravamento di pena per la recidiva semplice era fondato sulla personalità negativa dell’imputato.

Tale giudizio era stato motivato enunciando non solo condanne ormai estinte, ma anche valorizzando un procedimento per omicidio ancora pendente, relativo a fatti successivi a quelli oggetto del giudizio, attribuendo dunque rilevanza a vicende non formalmente consolidate o definitive.

Avverso questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 99 c.p., contestando l’applicazione della recidiva sulla base di precedenti che, per legge, non potevano essere presi in considerazione, inclusi reati estinti o procedimenti non ancora definiti in via irrevocabile.

Invero, nonostante la Corte d’Appello avesse accolto le argomentazioni difensive secondo cui i precedenti penali relativi a reati estinti – come la condanna del Tribunale di Prato del 1° giugno 2006, divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2007, per un reato di lesioni commesso il 1° agosto 2001 – non potessero essere considerati ai fini della recidiva, essa abbia comunque ritenuto applicabile la recidiva semplice sulla base della personalità negativa dell’imputato.

Questa giudizio sarebbe equiparabile a un castello costruito sulla sabbia poiché poggiato su elementi [recte-precedenti] non valutabili e su fatti processuali non ancora definitivi, come un omicidio commesso il 31 ottobre 2020 e quindi successivo rispetto agli eventi oggetto del procedimento.

4. La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione è stata chiamata a chiarire in che limiti i precedenti penali estinti o i fatti non ancora definitivamente accertati possano incidere sulla valutazione della recidiva semplice e se, ai fini dell’aumento di pena, il giudice possa riferirsi alla “storia criminale” complessiva del reo.

La Cassazione accoglieva il ricorso, annullando la sentenza con rinvio, e sottolineava l’importanza di una valutazione concreta della recidiva, evidenziando come essa non potesse essere considerata automaticamente e senza un approfondimento specifico.

La Corte specificava che, anche nei casi in cui sembrassero sussistere astrattamente i presupposti della recidiva semplice, il giudice è sempre tenuto a procedere a un esame dettagliato della correlazione tra il nuovo reato e la precedente condanna.

Solo attraverso questa analisi concreta si può stabilire se la reiterazione dei comportamenti delittuosi costituisse un effettivo indice di maggiore colpevolezza o di una pericolosità sociale realmente aumentata.

Formulate queste premesse, il Collegio statuiva che, per quello specifico caso, il giudizio afferente al riconoscimento o meno della recidiva non poteva fondarsi su condanne già estinte ai sensi degli artt. 445 c.p.p. o 47 ord. pen., né su fatti commessi successivamente ai reati in esame, né tantomeno su procedimenti ancora pendenti o non definitivi.

In altre parole, il semplice cumulo di precedenti o di episodi giudiziari non poteva da solo giustificare un aggravamento della posizione del reo, senza che si procedesse a una valutazione concreta e personalizzata della sua condotta.

Essa poteva assumere la funzione di indicatore di una più accentuata capacità a delinquere solo nei casi in cui la nuova condotta fosse concretamente rivelatrice di una persistente inclinazione al crimine, mostrando cioè un collegamento effettivo e verificabile tra il passato criminale e il comportamento attuale dell’imputato.

Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva invece omesso qualsiasi analisi concreta del rapporto tra i reati oggetto del giudizio e l’unica condanna residua, relativa a lesioni personali, risalente nel tempo e sanzionata con una pena pecuniaria.

L’aggravamento della posizione del reo si era fondato esclusivamente su una presunta personalità negativa, ricavata da fatti che non erano valutabili ai fini della recidiva.

La Cassazione riteneva pertanto viziata la motivazione del giudice di merito in relazione alla recidiva, sottolineando come tale omissione compromettesse la correttezza dell’intero giudizio.

Di conseguenza, la Cassazione annullava la sentenza impugnata con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello, disponendo un nuovo giudizio che dovesse affrontare sia la questione della recidiva, con la necessaria analisi concreta del comportamento del reo, sia un’altra questione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, in conformità ai principi di equità, proporzionalità e rispetto della normativa vigente.

5. La recidiva non soggiace ad alcun automatismo valutativo: il dovere del giudice di motivare la sua decisione

I profili di innovatività della decisione non sono eccentrici rispetto alla recente giurisprudenza di legittimità, perché convergono verso un obiettivo nitido: l’affermazione per cui la recidiva non soggiace ad alcun automatismo valutativo (e relativo obbligo di applicazione concreta in sede di giudizio).

La risposta sanzionatoria penale non è una scure che incombe su chi abbia commesso un fatto antigiuridico e colpevole; è una conseguenza per la violazione di una norma incriminatrice che, a seguito dell’accertamento in sede processuale, esige una reazione da parte dell’ordinamento, ma sempre e comunque in chiave rieducativa[10].

Per tali ragioni, la sentenza in commento si pone in perfetta armonia con l’opera ermeneutica della Corte costituzionale e della Corte di cassazione volta a ripudiare qualsiasi forma, espressa o implicita, di un automatismo valutativo che esautori il potere decisionale del giudice o, peggio ancora, lo dispensi dal motivare adeguatamente la propria decisione.

Già in epoca non così remota la Corte costituzionale ha colto l’occasione di rammentare che sia compito del giudice il potere-dovere di adeguamento della pena al caso concreto, poiché ciò è funzionale alla realizzazione dei principi di eguaglianza, di necessaria offensività del reato, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena[11].

Pertanto, pure nella complessa materia della recidiva è inammissibile qualsiasi forma di presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale del recidivo[12].

Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, nell’anno 2010, affrontando la questione della recidiva reiterata, avevano sancito che fosse facoltà del giudice escludere l’aggravamento della pena laddove non “la ritenga in concreto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità sociale del reo[13].

Questo potere di esclusione racchiude – nel suo nucleo essenziale – un preciso dovere di motivazione anche laddove si ritengano sussistenti i requisiti della recidiva[14].

Ne discende che, anche in ottica pragmatica, costituisce un principio giurisprudenziale consolidato che il giudice, una volta accertata la sussistenza nel caso concreto dei presupposti della recidiva semplice ovvero la pregressa condanna dell’imputato per un delitto non colposo, ai fini dell’applicazione dell’aumento di pena sia tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo[15].

In altri termini, è preciso compito del giudice del merito svolgere una verifica sostanziale e approfondita volta a stabilire se la reiterazione dell’illecito possa essere considerata un effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza e di accresciuta pericolosità[16] sociale dell’agente[17].

Tale accertamento non può esaurirsi in un mero rilievo formale della presenza di precedenti penali, ma deve necessariamente fondarsi su una valutazione complessiva, graduata e individualizzata dei molteplici elementi che caratterizzano la condotta e la personalità del reo[18]. In questa prospettiva, il giudice è chiamato a considerare, in primo luogo, la natura e la struttura dei reati oggetto di esame, verificando se essi rivelino un medesimo orientamento antisociale o se, al contrario, esprimano fratture o discontinuità nel percorso deviante dell’imputato[19].

Occorre, inoltre, analizzare il tipo di devianza al quale tali reati possono essere ricondotti, ponendo attenzione ai modelli comportamentali che emergono dai fatti e al grado di radicamento di tali condotte nel vissuto del soggetto. Rilevano poi la qualità e le modalità esecutive delle azioni incriminate, nonché il concreto livello di offensività espresso dalle condotte, elementi che consentono di apprezzare in misura più fine l’intensità del dolo o della colpa e la misura della lesione o della messa in pericolo del bene giuridico tutelato[20].

Parimenti determinante è la valutazione della distanza temporale intercorsa tra i diversi fatti di reato: una reiterazione ravvicinata potrà costituire un indizio più marcato di persistente inclinazione criminale, mentre un intervallo significativo potrebbe attenuare la portata sintomatica del precedente.

Deve poi essere verificato il grado di omogeneità o eterogeneità tra i reati, poiché una ripetizione di condotte analoghe può denotare un radicato stile di vita deviato, mentre la disomogeneità può suggerire la presenza di fattori occasionali o contingenti.

È inoltre indispensabile valutare l’eventuale occasionalità della ricaduta criminosa, distinguendo le situazioni in cui l’imputato abbia dato concreta prova di un recupero sociale, poi interrotto da episodi isolati, da quelle in cui il comportamento si ponga come espressione di una persistente tendenza alla trasgressione.

Infine, ogni altro parametro individualizzante, utile a delineare più compiutamente la personalità del reo e il grado della sua colpevolezza, deve essere analizzato, al fine di costruire un quadro valutativo coerente, che vada ben oltre il semplice e indifferenziato riferimento all’esistenza di precedenti penali[21].

Solo un simile approccio consente al giudice di formulare un giudizio realmente rispettoso dei principi di proporzionalità, personalizzazione della pena e ragionevole esercizio del potere discrezionale.

Il quadro giurisprudenziale conferma l’adozione di un modello elastico, in cui la recidiva non è più un automatismo sanzionatorio, ma uno strumento di lettura del comportamento complessivo dell’imputato.

Tale assetto risponde a tre principi cardine: individualizzazione della pena (art. 133 c.p.); proporzionalità della risposta punitiva; ragionevolezza e trasparenza della motivazione, quale garanzia di difesa e di controllo.

È sempre più consolidata la convinzione che la recidiva non è più un’aggravante “di struttura”, ma una qualificazione soggettiva che richiede: precedenti utilizzabili e significativi; una valutazione individualizzata; una motivazione analitica e razionale; un accertamento effettivo della maggiore colpevolezza.

Solo attraverso questo percorso argomentativo la recidiva può assolvere alla propria funzione costituzionalmente orientata, preservando al contempo la personalizzazione della pena e l’equilibrio tra prevenzione e garanzie[22].

6. Note conclusive

L’analisi condotta ha messo in luce come l’istituto della recidiva sia radicalmente evoluto nel panorama giuridico italiano, abbandonando la sua originaria connotazione di circostanza formale e, talvolta, obbligatoria, per assumere quella di una figura che richiede un accertamento giudiziale concreto e individualizzato.

La recente pronuncia della Corte di cassazione, annullando la sentenza di merito che aveva fondato l’applicazione della recidiva semplice sulla generica personalità negativa del reo, tra l’altro desunta da precedenti estinti o da fatti processuali non definitivi, ha riaffermato in modo perentorio il principio del rifiuto dell’automatismo valutativo. Questo significa che la presenza di precedenti penali non è più sufficiente, di per sé, a giustificare l’aumento di pena; è invece indispensabile che il giudice verifichi se il nuovo reato sia concretamente sintomatico di una maggiore colpevolezza e di un’accresciuta pericolosità sociale.

Tale approccio richiede al giudice di adempiere un rigoroso dovere di motivazione analitica, esplicitando in che misura la reiterazione del comportamento delittuoso riveli una persistente inclinazione al crimine, valutando con attenzione parametri fondamentali quali la natura, l’omogeneità e le modalità esecutive dei reati pregressi, nonché l’intervallo di tempo trascorso tra di essi. Non si tratta di un mero rilievo formale, ma di un’indagine sostanziale e approfondita.

Questo modello ermeneutico è in perfetta armonia con l’art. 27 della Costituzione, che impone la finalità rieducativa della pena. Un aumento sanzionatorio non motivato e basato su presunzioni iuris et de iure di pericolosità sarebbe infatti sproporzionato e, di conseguenza, avvertito come ingiusto dal condannato, vanificando l’obiettivo rieducativo.

In sintesi, la giurisprudenza ha plasmato un modello di recidiva che non è più una “scure” sanzionatoria, ma uno strumento di lettura complessa e individualizzata della storia criminale dell’imputato. La recidiva non è più solo un’aggravante di struttura – legata al mero dato formale del precedente – ma una qualificazione soggettiva che presuppone l’utilizzo di precedenti utilizzabili e significativi, una valutazione individualizzata del legame tra i fatti, e un accertamento effettivo della maggiore capacità a delinquere, il tutto sorretto da una motivazione analitica e trasparente. Solo attraverso questo percorso la recidiva può assolvere alla sua funzione, garantendo l’equilibrio tra l’esigenza di prevenzione e i principi di proporzionalità e personalizzazione della pena che informano il nostro ordinamento costituzionale.


[1] Il presente lavoro è frutto della riflessione congiunta dei due autori. In particolare, Antonino Ripepi è autore dei paragrafi 1, 2 e 6; Filippo Bisanti dei parr. 3, 4 e 5.

[2] G. Forti – S. Seminara – G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, Cedam, 2024, p. 453.

[3] Per una ricognizione storica dall’istituto, M. Beggiato, Alle origini della recidiva nell’esperienza giuridica romana, in Archivio giuridico, 2022, p. 994; v. anche D. Castronuovo, La concezione della recidiva in Giacomo Matteotti, in www.lalegislazionepenale.eu, 2022, fasc. 2, p. 121.

[4] G. Carmignani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, III, Pisa, 1832, pp. 230 ss.

[5] F. Carrara, Stato della dottrina sulla recidiva, in Opuscoli di diritto criminale, II, Lucca, 1878, p. 13.

[6] G. Bettiol – L. Pettoello Mantovani, Diritto penale, Cedam, XII ed., p. 577 ss.

[7] G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè, IV ed., p. 533; F. Rocchi, La ‘‘recidiva del recidivo’’: verso un fondamento sempre più specialpreventivo, nota a Cass. Pen., Sez. Un., 25 luglio 30 marzo 2023, n. 32318, in Giurisprudenza italiana, 2024, p. 1159; v. anche M. Pelissero, Recidiva reiterata e precedente dichiarazione di recidiva. La “colpevolezza pericolosa” quale fondamento di un istituto controverso, in Cass. pen., 2023, p. 3994.

[8] Cass. pen., Sez. Un, 24 maggio 2011, n. 20798, in Corriere del Merito, 8-9, p. 857, con nota di P. Piccialli.

[9] V. de Gioia, La recidiva reiterata: natura giuridica e procedimento applicativo (Nota a Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2025-4 febbraio 2025, n. 10412) in NJus, 2025; S. Gentile, L’automatismo sanzionatorio della recidiva reiterata, in Ventiquattrore avvocato, 2023, fasc. 9, p. 25.

[10]F. Mantovani – G. Flora, Diritto penale, Cedam, 2025, p. 679, che richiama il finalismo rieducativo della pena, visto che per l’art. 27 Cost. “Le pene … devono tendere alla rieducazione del condannato”; per una visione d’insieme recente, cfr. L. Risicato, Riparazione e pena tra utopia e distopia: brevi riflessioni sulle sorti della sanzione nell’era del populismo penale, in S. Ruggeri – A. Cappuccio, Antichi e nuovi modelli di giustizia partecipata e cultura della giurisdizione, Cedam, 2025, p. 323, ove si riconosce che “La finalità rieducativa della pena ha dovuto fare i conti, sino ad ora, con ondate non innocue di populismo penale. Gli interventi di riforma, settoriali e confusi, hanno risentito del non felice milieu politico criminale degli ultimi decenni, nel contesto di un Parlamento sempre più diviso1, debole e sollecitato – invano – dalla Corte costituzionale (si pensi ai territori emblematici dell’aiuto al suicidio2 e dell’ergastolo ostativo3). Certo, anche la Consulta è a sua volta costretta ad interventi manipolativi “mirati” e privi di organicità, nell’inerzia di un legislatore.

[11] Corte cost., 14 giugno 2007, n. 192, in OneLegale; cfr. anche A. Caputo, Una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale dei limiti al giudizio di bilanciamento (Nota a Corte cost., 12 maggio 2023, n. 94), in Cassazione penale, 2023, 2736; C. Pagella, La corte costituzionale sull’art. 69, c. 4 c.p.: illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata nel caso di delitti per i quali è previsto l’ergastolo in Sistema penale, 2023, fasc. 12, p. 27; L. Messori, Una nuova declaratoria di incostituzionalità del carattere privilegiato della recidiva reiterata: i delitti puniti con l’ergastolo, Giur. costituzionale, 2023, p. 1064; cfr. anche Corte cost., 11 luglio 2023, n. 141, in ForoNews, 2023, con nota di N. Paolucci N., Giudizio di bilanciamento delle circostanze e automatismi sanzionatori: l’ennesima puntata di una storia infinita.

[12] Per una disamina esaustiva della recidiva nel sistema sanzionatorio penale, v. E. M. Ambrosetti, Recidiva e Costituzione: un rapporto difficile, in Diritto Penale e Processo, n. 2, 1° febbraio 2023, pp. 225 ss.; E.M. Ambrosetti, Punibilità e pene, Cedam, 2025, p. 391, in cui è chiaro il fatto che il giudice non possa desumere automaticamente la recidiva dalla lettura dei precedenti penali emergenti dal casellario giudiziale; per l’A. “In dottrina, è opinione prevalente quella secondo cui non si può prescindere dal suo accertamento giudiziale. Diversamente argomentando, si giungerebbe al paradosso che un dato di disvalore – la qualità di recidivo -, escluso dal giudice ai fini dell’aggravamento sanzionatorio di cui all’art. 99, rivivrebbe ad altri effetti”.

[13] Cass. pen., Sez. Un., 5 ottobre 2010, n. 35738, P. Piccialli, La recidiva e il “patteggiamento allargato”, in Corriere del Merito, n. 2, 1° febbraio 2011, p. 193; v. anche Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 2009, n. 1007, in Corriere del Merito, 2011, 2, p. 193;

[14] M. Falcone – G.L. Gatta, art. 99 c.p., in E. Dolcini-G.L. Gatta, Codice penale commentato, Wolters Kluwer, 2025, p. 1396, in cui si evidenzia come la giurisprudenza non si pronuncia univocamente in merito alla sussistenza, in capo al giudice, di un obbligo motivazionale relativo all’esercizio del potere discrezionale di riconoscimento o esclusione della recidiva. In realtà, le pronunce più recenti sembrano deporre a favore del principio secondo cui al giudice è richiesto uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga di applicare la recidiva, sia ove egli ritenga di escluderne la rilevanza (come, Cass. pen. VI, 9 aprile 2013, n. 16244); cfr.

[15] F. Mantovani – G. Flora, Diritto penale, cit., p. 590, in cui si osserva come “il primo problema, posto dalla riforma, è quello dei criteri-guida della discrezionalità del giudice, poiché si è passati da una definizione formale-presuntiva ad una sostanziale di recidiva. La preesistente condanna non ne esaurisce più la nozione, ma è soltanto un presupposto formale sul quale deve aggiungersi un requisito centrale, attinente alla personalità del reo. Requisito, che il giudice deve accertare in concreto, ma che la legge del 1974, nata come operazione contingente di ammorbidimento di pena, non ha saputo o voluto indicare, concedendo così al giudice ampi poteri senza indicare in base a quali criteri esercitarli. La Suprema Corte, cercando di colmare tale vuoto, ha ridefinito la recidiva in termini bidimensionali, considerandola come espressione di insensibilità etica all’obbligo di non violare la legge, dimostrata dal reo dopo la condanna, e di attitudine a commettere nuovi reati. Ed in base agli elementi dell’art. 133 il giudice deve accertare l’esistenza del collegamento personologico tra le due manifestazioni criminose: se la ricaduta delittuosa sia espressione di tale insensibilità e attitudine (es.: per non avere il reo approfittato delle offerte opportunità di reinserimento sociale), e perciò giustifichi una maggiore punizione. O se sia, invece, occasionale (per i motivi contingenti ed eccezionali che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo intercorso dal precedente delitto non colposo, per la eterogeneità dei fatti, ecc.). Ma una volta ritenuti esistenti i presupposti, di forma e di sostanza, della recidiva, il giudice deve dichiararla, non trattandosi di discrezionalità bifasica (n. 123). Ma l’invocato ricorso all’art. 133 non basta, offrendo questo soltanto un elenco di elementi da valutare senza indicare i criteri di valutazione. Si è parlato di un caso di «sovranità giurisdizionale», difficilmente conciliabile col principio di legalità ed utilizzabile negli opposti sensi – come la prassi giudiziaria comprova – della clemenza soprattutto o del rigorismo, secondo le spinte emozionali del momento, le convinzioni personali e le stesse note caratteriali del giudice. E, comunque, su basi empirico-intuitive, apparentemente motivate sotto formule di rito e non facilmente controllabili dalla Corte di cassazione. L’abolizione poi, da parte del D.L. del 1974, dei minimi rigidi, prima previsti per gli aumenti di pena per le varie forme di recidiva, aveva pressoché privato di significato tali distinzioni, che sopravvivono in un istituto mutato nella sostanza”; v. anche R. BERTONI, La riforma penale dell’aprile 1974 nella giurisprudenza della di Corte cassazione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1976, p. 1399; In giur., Cass. pen., Sez. II, 7 marzo 2025, n. 9485.

[16] E.M. Ambrosetti, La recidiva tra colpevolezza e pericolosità in Discrimen, 2023, fasc. 2, p. 3.

[17] Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2018, n. 20808, in Giurisprudenza italiana, n. 3, 1° marzo 2020, p. 668, con nota di E. Mattevi, Recidiva – Il riconoscimento della recidiva e i suoi effetti: opportune precisazioni delle Sezioni Unite e nuove aperture; le Sezioni Unite evidenziano come “il superamento di ogni dubbio interpretativo circa il carattere e gli esatti termini della facoltatività della recidiva sortita dalla riforma del 2005, conseguito in virtù dei ripetuti interventi della Corte costituzionale e dei consonanti arresti delle Sezioni Unite, consente di affermare che nel vigente quadro normativo la recidiva è sempre facoltativa, che tale facoltatività investe il piano del suo riconoscimento, mentre risulta estranea al piano degli effetti, che si dispiegano o rimangono inespressi a seconda che l’aggravante sia ritenuta o esclusa, salvo riemergere allorquando essi devono essere modulati. Correlativamente, il giudice di merito, proprio perché investito di un potere discrezionale, ha l’obbligo di spiegare la sua scelta fornendo adeguata motivazione in ordine ai due profili evidenziati di una “maggiore pericolosità del reo” e di una “più accentuata colpevolezza per il fatto”, secondo la precisazione operata da S.U. Calibè; e, come già accennato, egli è chiamato a rendere motivazione in ordine non già all’an dell’effetto diretto, che consegue indefettibile in caso di riconoscimento della circostanza, ma in ordine alla sua entità, ovvero alla misura dell’aumento di pena e infine in ordine alla relazione con concorrenti circostanze eterogenee, quando non soggetta a vincolo normativo”. V. anche Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 2024, n. 42315, con nota di G. Faillaci, I presupposti per il riconoscimento della recidiva, in Njus, 18 novembre 2024.

[18] La preclusione dell’accertamento giurisdizionale della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni sostanziali legittimanti l’applicazione della recidiva è stata ritenuta altresì in contrasto con l’art. 27 Cost., in quanto rende la pena palesemente sproporzionata e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa già a livello di comminatoria legislativa astratta; sul punto Corte cost. 23 luglio 2015, n. 185, in OneLegale, ha statuito che fosse costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, l’art. 99, comma 5, c.p., come sostituito dall’art. 4 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole “è obbligatorio e,” e, dunque, nella parte in cui, prevedendo l’applicazione obbligatoria della recidiva, introduce un automatismo sanzionatorio, basato sul titolo del nuovo reato, e più precisamente sulla sua appartenenza al catalogo dell’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.; per la Corte, tale rigido automatismo sanzionatorio era del tutto privo di ragionevolezza, in quanto inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo.

[19] Questo principio, però, non va inteso come eccessivamente gravoso; in punto di diritto, Cass. pen., Sez. IV, 10 maggio 2022, n. 21292, ha evidenziato come il riconoscimento della recidiva implica un onere motivazionale del giudice con particolare riguardo alla idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo. Tale dovere motivazionale è adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato). Peraltro, tale onere motivazionale può essere anche implicitamente assolto desumendolo dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell’imputato, quale evincibile dall’altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere; in quella vicenda la S.C. aveva ritenuto immune da vizi la decisione della Corte di Appello in cui, con motivazione esaustiva, aveva dato conto delle ragioni per cui la recidiva contestata non poteva essere esclusa, richiamando per gli imputati la gravità dei precedenti penali e la persistente pericolosità dimostrata con la ricaduta nel reato; v. anche Cass. pen., Sez. VI, 27 aprile 2016, n. 20271, in OneLegale.

[20] Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2018, n. 56972, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa; v. anche Cass. pen., Sez. II, 21 dicembre 2023, n. 51257, in www.diritto.it, 2024, con nota di A. Di Tullio D’Elisiis, Recidiva facoltativa: il giudice deve motivare; nella pronuncia è stato richiamato come “In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)”.

[21] Cass. pen., Sez. II, 12 novembre 2015, n. 50146, in ForoPlus, secondo cui è illegittima la decisione con cui il giudice applichi l’aumento di pena per effetto della recidiva, ritenuta obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod. pen., senza operare alcuna concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l’aumento di pena; così anche Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2014, n. 19170.

[22] E.M. Ambrosetti, Recidiva e costituzione: un rapporto difficile, in Diritto penale e procedura, 2023, p. 225.

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