Abstract: La seguente pubblicazione si pone l’obiettivo di delineare in modo completo e dettagliato le differenze e le peculiarità relativamente al pre e post decreto Foti.
Pertanto, al fine di riuscire nell’intento è opportuno fornire brevi cenni definitori di “responsabilità amministrativa” evidenziando la disciplina preesistente al decreto Foti e gli effetti successivi alla sua applicazione.
Sommario: 1. La definizione di responsabilità amministrativa nel nostro ordinamento; 2. La Legge n.20 del 1994 ed i suoi obiettivi; 3. Il Decreto Foti
- La definizione di responsabilità amministrativa nel nostro ordinamento
Sotto la definizione di “responsabilità amministrativa,” il nostro ordinamento fa rientrare un insieme di obblighi e conseguenze in capo ai funzionari pubblici ed ai dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni. Tale responsabilità è da leggere alla luce dell’art. 97 Cost., ove si sanciscono formalmente quei principi fondamentali di trasparenza ed efficienza, finalizzati nel garantire il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni. Ci troviamo difronte ad un tipo di responsabilità c.d. patrimoniale, derivante a seguito della causazione di un danno alle casse erariali.
Diverse sono le fonti dalle quali deriva la responsabilità del dipendente pubblico, prima fra tutte è da evidenziare il suo rango costituzionale all’interno dell’art. 28 Cost. il quale recita: «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.» Altra fonte è il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 Gennaio 1957 n.3, il quale effettua una differenziazione tra la responsabilità del dipendente pubblico e quella della Pubblica amministrazione. Affinchè si parli di responsabilità amministrativa – contabile è necessaria la verificazione del danno, l’antigiuridicità della condotta e la presenza del dolo e/o della colpa grave. Il danno pertanto deve ricollegarsi alla condotta illegittima posta in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, provocando un danno patrimoniale. Sul punto la Corte Costituzionale ha inteso chiarire attribuendo rilevanza anche al danno non patrimoniale, ponendo però un’unica condizione affinchè ciò si verifichi: la lesione di un diritto costituzionalmente garantito. Infine, l’autorità competente nel giudizio di responsabilità amministrativa è stata individuata nella Corte dei Conti, la quale possiede inoltre il potere nella valutazione delle attenuanti a carico dell’agente.
- La Legge n.20 del 1994
Per comprendere appienoil contenuto e gli obiettivi ai quali mira il Decreto Foti, è necessario volgere un breve sguardo al passato, ovvero alla legge dalla quale ha avuto origine la responsabilità amministrativa.
La L. n.20 del 1994 entrava in vigore all’interno di un panorama socio economico ben diverso da quello attuale, pertanto le esigenze ad oggi appaiono profondamente mutate.
Alla luce di tali ragioni, il Decreto Foti intende attualizzare quanto previsto dalla l. n. 20 del 1994, apportando inoltre delle modifiche al codice della giustizia contabile, introducendo nuove disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti e di responsabilità per danno erariale.
Le nuove disposizioni relative alle funzioni della Corte dei Conti rispondono alla logica nel rendere più funzionali e celeri l’apparato di controlli, facendo leva sui principi contenuti ai sensi dell’art. 97 Cost.
- Il Decreto Foti
In tempi recenti, legato al tema della responsabilità amministrativa è stato coniato un termine, sintetizzabile nella c.d. “paura della firma.”
Tale formula riesce ad essere ampiamente espressiva dello stato d’animo dilagante tra coloro i quali, nell’esercizio delle proprie funzioni, si trovino nella posizione di dover assumere delle scelte necessarie affinchè la macchina amministrativa continui il proprio agere.
Ed è proprio nel solco di tale timore che il Decreto in oggetto ritiene necessario un poderoso intervento in materia, garantendo il rispetto dei principi sanciti ai sensi dell’art. 97 Cost. e superando quelle situazioni di impasse dinanzi alle decisioni amministrative.
Durante la pandemia da Covid, data l’urgenza e l’esigenza di assumere decisioni a ritmi spediti, si ritenne opportuno sospendere la responsabilità erariale per colpa grave, facilitando in tal modo l’azione amministrativa. Ed è proprio ai sensi dell’art. 21 d.l. n. 76 del 2020 che veniva applicato il c.d. “scudo erariale.” Tale previsione è stata più volte rinnovata al fine di facilitare l’operato amministrativo.
Il Decreto Foti ritiene necessario agire su più fronti, ad esempio:
- riducendo la responsabilità erariale ad ipotesi di carattere sanzionatorio con significativi tetti al risarcimento legati al trattamento retributivo dei dipendenti responsabili;
- l’introduzione di più ampie forme di controllo preventivo comportando anche un’esimente della responsabilità;
- l’ampliamento dell’attività consultiva oggi prevista per i soli enti territoriali.
Infine è interessante la visione fornita dalla Corte Costituzionale sulla responsabilità amministrativa, mediante due pronunce emblematiche.
L’una risalente al 1998 sent. n. 371 secondo la quale da un lato, la responsabilità amministrativa doveva fungere da stimolo all’azione e non all’inazione e, dall’altro, le riforme rispondevano alla “finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per i dipendenti e amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non disincentivo”.
Anche la recentissima sentenza n. 132 del 2024 della Corte costituzionale, nel ribadire la necessità che l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa non escluda le fattispecie di responsabilità per colpa grave, per evitare che rilevanti interessi pubblici possano essere pregiudicati, ha nuovamente sottolineato l’esigenza che “il consolidamento dell’amministrazione di risultato e i mutamenti strutturali del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera, (…), giustificano la ricerca, a regime, di nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio dell’attività tra l’amministrazione e l’agente pubblico, con l’obiettivo di rendere la responsabilità ragione di stimolo e non disincentivo all’azione”.