Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Ribassabilità dei costi della manodopera tra efficienza organizzativa e tutela del lavoro: coordinamento tra TAR Sicilia n. 738/2025 e Consiglio di Stato nn. 9254-9255/2024

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Premessa

La disciplina dei costi della manodopera nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici rappresenta un tema centrale nella nuova impostazione del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Essa implica un delicato bilanciamento tra la tutela delle condizioni di lavoro e della qualità delle prestazioni contrattuali; e l’esigenza di efficienza, concorrenzialità ed economicità dell’azione amministrativa.

La recente sentenza n. 738/2025 del TAR Sicilia e le decisioni gemelle nn. 9254-9255/2024 del Consiglio di Stato, Sezione V, si inseriscono in questo quadro, offrendo importanti precisazioni interpretative.

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che: “I costi della manodopera e della sicurezza non sono soggetti a ribasso, salvo che l’operatore economico dimostri che il ribasso è conseguenza di una diversa organizzazione aziendale che non incide negativamente sul rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e sicurezza.”

La norma, interpretata alla luce dei principi costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.) e di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.), introduce un limite al ribasso “automatico” per salvaguardare l’equilibrio tra concorrenza e dignità del lavoro.

Il contributo della sentenza TAR Sicilia n. 738/2025

Nel caso concreto, il TAR Sicilia ha affermato che: i costi della manodopera devono essere esclusi dal ribasso, a meno che l’operatore economico non fornisca una prova idonea e puntuale della maggiore efficienza organizzativa; la stazione appaltante deve effettuare una verifica effettiva e motivata di tale giustificazione.

Il Tribunale siciliano, dunque, ha riaffermato il carattere eccezionale della deroga al divieto di ribasso, valorizzando il principio di proporzionalità e l’onere motivazionale rafforzato in capo alla pubblica amministrazione.

Il coordinamento con il Consiglio di Stato, sentenze nn. 9254-9255/2024

Il Consiglio di Stato, con le sentenze in esame, ha: riconosciuto la possibilità di un abbattimento “indiretto” dei costi della manodopera; precisato che tale riduzione deve derivare da un’effettiva riorganizzazione produttiva, comprovata documentalmente;  evidenziato il dovere della stazione appaltante di svolgere un rigoroso controllo sostanziale e non meramente formale. Le decisioni rafforzano l’idea di una “ribassabilità temperata”, che premia l’efficienza gestionale senza derogare alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Osservazioni critiche

Le pronunce analizzate rappresentano un’evoluzione apprezzabile dell’interpretazione dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, riuscendo a bilanciare: il rispetto delle condizioni di lavoro, quale manifestazione del principio di dignità del lavoratore (artt. 35, 36 e 41 Cost.); l’esigenza di premiare la capacità organizzativa delle imprese virtuose, in ossequio ai principi di concorrenza e buon andamento.

Tuttavia, si evidenziano alcune criticità: l’onere probatorio a carico dell’operatore potrebbe risultare eccessivamente oneroso, specie nei settori ad alta intensità di manodopera; l’assenza di criteri normativi o regolamentari chiari rischia di generare disomogeneità nelle pratiche valutative delle stazioni appaltanti, con potenziale incremento del contenzioso; la nozione di “diversa organizzazione aziendale” resta elastica e potrebbe generare margini di discrezionalità amministrativa difficili da contenere.

Per evitare derive interpretative, sarebbe auspicabile: un intervento chiarificatore da parte del legislatore o dell’ANAC, mediante linee guida vincolanti; una più stretta correlazione tra ribassabilità dei costi e certificazioni di qualità organizzativa (es. ISO, modelli ex d.lgs. 231/2001).

In definitiva, il sistema delineato dalle pronunce esaminate delinea un modello di contrattualistica pubblica più esigente e qualitativamente orientato, che impone a tutti gli attori del settore — pubbliche amministrazioni e operatori economici — un incremento di responsabilità nella fase di esecuzione e aggiudicazione degli appalti.

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