Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Sostenibilità delle risorse idriche

Autore articolo

Dottorando di ricerca SIACE-UNICAL

Abstract: La sostenibilità rappresenta oggi un elemento imprescindibile. Il presente lavoro analizza gli strumenti per l’ottimizzazione delle risorse idriche, esaminando il quadro normativo vigente e valutando lo stato attuale del processo di trasformazione della rete idrica in un’ottica di sostenibilità.

Parole chiave: sostenibilità; risorse idriche; governance dell’acqua; regolamentazione ambientale; servizio idrico integrato.

Abstract: Sustainability is now a fundamental and unavoidable concept. This paper examines the instruments available for optimizing the use of water resources, with particular attention to the current regulatory framework. It also assesses the progress and challenges in transforming the water network towards sustainability, highlighting the strategic importance of sustainable water management in both national and supranational contexts.

Keywords: sustainability; water resources; water governance; environmental regulation; integrated water service

Sommario: 1. La sostenibilità: una breve introduzione; 2. L’acqua tra elemento naturale e concetto giuridico; 3. Il quadro normativo di riferimento; 4. Riflessioni conclusive: la rilevanza costituzionale della sostenibilità (idrica).

1. La sostenibilità: una breve introduzione

La sostenibilità[1] ha un’anima trasversale che comprende politiche pubbliche, interessi economici e scientifici e molto altro[2]. Già nel Rapporto Brundtland del 1987 la Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo (WCED), definiva la sostenibilità come quel modello di sviluppo “che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. Sicché risulta evidente come il nucleo essenziale della WCED è la tutela dell’ecosistema e il suo mantenimento per le future generazioni.

Come è ben noto il settore pubblico e il settore privato sono tenuti ad una sempre più rigorosa collaborazione nella tutela del patrimonio ambientale nonché nel sostegno di politiche di inclusione e sostenibilità.

Pertanto, è necessario approfondire le scelte di governo sulla sostenibilità al fine di cogliere se nel concreto le stesse possano contribuire in modo efficiente nel settore ambientale.

Sul punto è necessario segnalare l’adozione dell’“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” ovvero il piano d’azione sottoscritto dai Governi di 193 Paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel perimetro della salvaguardia globale.

La “questione ambiente” non può conoscere confini nazionali avendo un respiro indubbiamente sovranazionale.

La sostenibilità ambientale[3], concetto ormai ampiamente diffuso nel pensiero giuridico, rafforza la sua portata e si impone come linea di intervento imprescindibile con l’adozione del PNRR[4] che, ponendosi in continuità con i precedenti accordi e programmi definiti in sedi internazionali (L’Agenda 2030) e sovranazionali (Green deal europeo)[5], diviene il principale strumento utile al riassetto in chiave sostenibile dei più disparati settori del nostro Paese[6].

Ora, i principali obiettivi individuati nel PNRR sono la transizione ecologica e la transizione digitale[7] al fine di promuovere politiche e obiettivi per uno sviluppo sostenibile[8].

Pertanto, è necessario prendere le mosse da un’analisi del concetto di sostenibilità[9], da intendere quale strumento trasversale che comprende la sostenibilità ambientale, la sostenibilità economica ed in cui si intersecano le politiche tese alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile[10].

A comporre il mosaico del concetto di sostenibilità ambientale contribuiscono: la transizione ecologica e la transizione digitale quali procedimenti di efficientamento di procedure e servizi che determinano, nell’adozione di nuove strategie, il rispetto dell’ambiente attraverso nuovi indirizzi verso la sostenibilità.

Tale apparato confluisce nel PNRR nella Missione 2, rubricata ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’30, nonché alla Missione 1 ‘Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo’ e alla Missione 3 ‘Infrastrutture per una mobilità sostenibile’.

Più precisamente, la Missione 2 contempla i seguenti ambiti: Agricoltura sostenibile ed Economia circolare; Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile; Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; Tutela del territorio e della risorsa idrica.

È opportuno chiarire come la sostenibilità di un settore non possa essere considerata un compartimento stagno bensì è necessario che l’intero sistema sia connotato dalla sostenibilità al fine di ottenere un risultato soddisfacente e non estremamente sotto realizzato e slegato dal contesto.

In particolare, per quanto riguarda la tutela del territorio e delle risorse idriche, i principali investimenti previsti dal PNRR sono: l’implementazione dei sistemi di monitoraggio sul cambiamento climatico (Investimento 1.1); la prevenzione del dissesto idrogeologico (Investimenti 2.1 ss.); la salvaguardia dell’aria e della biodiversità mediante il ripristino di aree e risorse marine, la digitalizzazione dei parchi urbani, la conservazione delle aree verdi (Investimenti 3.1 ss.).

Invero, gli investimenti contenuti nella Componente 4 – Misura 4 della Missione 2 del PNRR vogliono garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo, avviando un’attività di manutenzione straordinaria sugli invasi e ultimando i grandi schemi idrici ancora incompiuti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dell’acqua, la gestione a livello di bacino nonché l’allocazione efficiente della risorsa idrica nei diversi settori quali: urbano, agricoltura, idroelettrico, ed industriale[11].

Le previsioni della componente impegnano risorse al fine di gestire in modo efficiente il rischio idrogeologico del nostro Paese, che aumenta in modo esponenziale ed ha reso sempre più improcrastinabile il bisogno di operare in modo sinergico sia sul tema della pianificazione, della programmazione e della prevenzione e sulla gestione delle emergenze[12].

In conclusione, la sostenibilità ambientale è oggi -più che mai- una opportunità e una sfida improcrastinabile al fine di tutelare e garantire un futuro degno per le generazioni presenti e future.

A valle dell’analisi delle politiche e delle strategie di gestione delle risorse è evidente come sia non soltanto possibile, ma anche e soprattutto necessario, procedere verso un cambio di rotta al fine di ridurre l’impatto negativo delle attività umane e non sull’ambiente.

Sicché, fenomeni come la crisi climatica, la carenza di biodiversità e il crescente livello di inquinamento sono interconnessi e coesistenti richiedendo un approccio (ed intervento) integrato e multidisciplinare.

In questo contesto, assumono importanza fondamentale sia le scelte dei singoli attraverso l’adozione di pratiche sostenibili, sia le scelte nazionali e sovra nazionali.

Pertanto, è necessario analizzare la normativa relativa alla gestione idrica al fine di delimitare il contesto in cui gli operatori possono muoversi con l’obiettivo di individuare strumenti di gestione idrica sostenibile.

  1. L’acqua tra elemento naturale e concetto giuridico  

Il termine “aquae”, di origine latina, richiama non solo l’elemento naturale essenziale alla vita, ma anche un concetto giuridico che ha attraversato i secoli, assumendo diverse connotazioni in relazione al contesto storico e normativo. Nell’antico diritto romano, l’aquae veniva considerata un bene di uso comune (res communis omnium), sottratto alla proprietà privata e destinato all’utilità collettiva. Questa impostazione ha posto le basi per le successive elaborazioni dottrinali e legislative in materia di risorse idriche.

Nel diritto contemporaneo, l’acqua è oggetto di un rinnovato interesse giuridico, soprattutto in relazione ai principi di sostenibilità ambientale, di tutela dei diritti fondamentali e di gestione pubblica dei beni comuni. L’evoluzione del concetto giuridico di bene acqua impone quindi una riflessione approfondita sul suo inquadramento normativo, sulla natura giuridica che le viene attribuita e sulle implicazioni derivanti dalla sua regolamentazione.

Nell’ambito della sostenibilità ambientale occorre segnalare l’importanza fondamentale del bene acqua[13]. Dall’acqua discendono una serie di possibilità per la specie umana necessarie, tra tutte alla sopravvivenza.

Pertanto, è utile indagare il quadro giuridico di riferimento al fine di mettere a sistema e individuare i limiti entro cui gli operatori sono chiamati ad agire nelle loro attività[14].

Dallo studio dell’Istat del 2018 è stato evidenziato come il volume dell’acqua prelevato per uso potabile, utilizzato per garantire gli usi idrici domestici, pubblici, commerciali e produttivi sul territorio italiano, è pari a 9,2 miliardi di metri cubi.

Più precisamente, ogni giorno vengono prelevati 25 milioni di m3, corrispondenti a 419 litri giornalieri per abitante, di cui l’84,8% del prelievo nazionale per uso potabile deriva da acque sotterranee, il 15,1% da acque superficiali e il restante 0,1% proviene da acque marine o salmastre[15].

Partendo da questi dati si vuole segnalare l’imponenza del bisogno idrico nel nostro paese e la necessità di un utilizzo sostenibile delle risorse idriche[16].

Altresì nel triennio 2020-2023 si segnalano ingenti perdite sulle reti idriche.

Solo l’acqua dispersa nel 2022 delle reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile soddisferebbe le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno.

Nel medesimo anno, l’Italia è terza in Europa per il prelievo di acqua potabile per abitante.

Ed ancora le reti comunali di distribuzione erogano ogni giorno per gli usi autorizzati, 214 litri di acqua potabile per abitante (36 litri in meno del 1999)[17].

Spingendoci oltre i confini nazionali, è l’OMS ad evidenziare la rilevanza della risorsa idrica stabilendo che al di sotto di 50 litri di acqua al giorno si versa in una condizione di sofferenza per mancanza d’acqua. Il dato più preoccupante è che è il 40% della popolazione mondiale a vivere in tale condizione[18].

Da tanto, è evidente come non si possa procrastinare un intervento teso alla riduzione degli sprechi idrici nel breve periodo.

Già il legislatore europeo con la direttiva 2000/60/CE, “Water Framework Directive” (WFD) ha stabilito che: “L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”.

Ciò eleva il bene acqua da prodotto commerciale e, dunque, merce di scambio ad un bene superiore, slegato dai tradizionali principi che regolano il mercato.

Così la suddetta direttiva europea può essere sintetizzata nei seguenti parametri:

  • “ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
  • raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
  •  gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
  • procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
  • riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
  • rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia”[19].

Alla luce di ciò, l’acqua si configura oggi non solo come risorsa naturale strategica, ma anche come oggetto di diritti e doveri giuridicamente rilevanti, la cui disciplina incide direttamente su interessi collettivi e individuali. La sua gestione e tutela rappresentano dunque un banco di prova cruciale per l’effettività dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di beni comuni, solidarietà e sviluppo sostenibile.

  • Il quadro normativo di riferimento

Sul versante interno si assiste ad una regolamentazione sul piano economico, industriale e produttivo non prevedendo una protezione del bene acqua in chiave sostenibile[20].

A livello comunitario, invece, la sostenibilità diveniva oggetto di interventi normativi tesi alla protezione dell’ambiente nel senso più ampio.

La volontà europea, nel tempo, si è riflessa sulla normativa italiana di regolamentazione del settore idrico. Più precisamente, con la legge Merli n. 319/1976 è stata introdotta la nozione di programmazione e pianificazione del settore idrico, riconoscendo la limitatezza della risorsa nonché segnalando le criticità dovute al progressivo inquinamento ambientale.

La legge si prega per aver disciplinato gli scarichi pubblici e privati, diretti ed indiretti nelle acque marine ed interne, superficiali e sotterranee nonché fognature, suolo e sottosuolo.

La ratio è stata quella di contenere l’inquinamento del bene acqua in modo da tutelarlo e garantire la fruizione dello stesso[21].

Tale normativa rappresentava il primo intervento a tutela delle risorse idriche, successivamente abrogata con il D. Lgs. 152/1999 successivamente accolto dal D. Lgs. 152/2006.

Poi, la legge 183 del 1989, anche essa abrogata con l’introduzione del D.lgs 152/2006, aveva l’obiettivo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Detto intervento normativo ha rappresentato un importante momento di armonizzazione legislativa nell’ambito della gestione coordinata del ciclo della risorsa idrica e dei relativi aspetti ambientali coinvolti.

In tal senso, il bene acqua viene riconosciuto come bene-risultato rendendo più forte la rilevanza della qualità della risorsa e del contesto ambientale.

Altro passaggio chiave nella normativa di settore è rappresentato dalla legge 36 del 1994 anche essa abrogata con l’emanazione del D.Lgs 152/2006.

In questa fase il legislatore ha posto particolare attenzione alla protezione della risorsa idrica e dell’ambiente[22]. Più precisamente occorre segnalare l’introduzione dell’“equilibrio del bilancio idrico”, previsto all’art. 3, che lo definisce come “l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi” con la conseguente implicazione di dover adottare “le misure per la pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse” e l’obbligo di “garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”.

La ratio è quella di preservare l’acqua quale bene essenziale per l’umanità[23]. Altresì la norma prevede la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future e l’uso dell’acqua indirizzato al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico[24].

Inoltre, la legge in commento prevedeva diversi fattori che confluiscono in una più efficiente gestione idrica:

• favorire il superamento della frammentazione della gestione;

• garantire l’equilibrio di bilancio;

• individuare nella tariffa lo strumento per la determinazione del corrispettivo

dovuto dagli utenti a fronte delle prestazioni ricevute[25].

Sul primo punto, è importante segnalare l’introduzione del “servizio idrico integrato” (SII)[26] e gli “ambiti territoriali ottimali” (ATO).

Il primo è definito dall’articolo 4 come costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Inoltre, il servizio idrico integrato[27] deve essere adoperato all’interno delle ATO, che sono le aree geografiche minime per organizzare il servizio in modo economicamente efficiente[28].

       Altresì, l’art. 13 prevedeva che “la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.

Il successivo passaggio normativo nel settore idrico è rappresentato, come anticipato, dal D. Lgs. 152/2006.

Quest’ultimo testo normativo si proponeva di armonizzare e riorganizzare la disciplina dell’ambiente a livello nazionale, dedicando una parte alla disciplina del settore idrico definita “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”.

       La caratteristica del testo normativo è quella di aver dato una tutela sia a livello qualitativo che quantitativo del settore idrico ed occorre segnalare gli obiettivi previsti dall’art 73:

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

• impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

L’ Art. 73 nel suo comma 2 continua indicando gli strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi, tra questi troviamo:

• la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;

• il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione

di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;

• l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato.

È evidente come a rilevare sia la qualità dell’acqua.

Dunque, l’obiettivo della regolazione è quello di marginalizzare i fallimenti del mercato ed al contempo massimizzare il benessere della collettività.

       Si è detto che il primo apparato regolatore del servizio idrico italiano è stato introdotto dalla L. Galli che stabiliva all’art. 21 il “Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche” prevedendo che “al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 9, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia ed all’economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe[29] sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell’interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.  

       Nel corso del tempo, il regolatore del settore idrico ha subito diverse variazioni imposte dai continui interventi normativi.

       Con il D.L. 201/2011 le competenze di regolazione del settore idrico[30] sono state attribuite all’ “Autorità per l’energia e il gas”[31], che ampliando il suo operato si è trasformata in “Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico” (AEEGSI), e successivamente, nel 2018 ha inglobato anche i servizi per l’ambiente e si è trasformata nell’ “Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente” (ARERA)[32].

       Sicché, il D.P.C.M del 20/07/2012, attuativo dell’Art. 21 del D.L. 201/2011, stabiliva che: “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”. [33]

Le competenze dell’Autorità possono essere sintetizzate nel:

• garantire la diffusione, fruibilità e qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale;

• definire un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;

• tutelare i diritti e gli interessi degli utenti;

• gestire i servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e

finanziario;

• attuare i principi comunitari: «recupero integrale dei costi», principi ambientali e relativi alla risorsa, «chi inquina paga».

L’Agenzia, con delibera 643/2013/R/IDR ha introdotto il nuovo “Metodo Tariffario Idrico” (MTI), in uso dal 1/01/2014, l’Art. 2 della delibera stabilisce le componenti di costo del servizio, come segue:

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell’investimento;

b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti all’energia elettrica, le forniture all’ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;

c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;

d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;

e) componente relativa ai conguagli.

Inoltre, già la citata legge Galli descriveva il servizio idrico integrato come “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.

Da tanto si determinano diverse fasi quali: approvvigionamento, distribuzione e vendita, fognatura e depurazione e smaltimento.

       La prima fase, l’approvvigionamento, contempla la possibilità di ricavare acqua dalle fonti naturali e renderla nella disponibilità degli esseri umani. Questa prima fase si articola in tre sub procedimenti:

• captazione: che si riassume in diversi impianti che consentono di prelevare l’acqua dai cicli naturali, sia dal sottosuolo (falde freatiche o artesiane), che dalla superficie (laghi, fiumi, mare, ecc.).

• adduzione: si intende la fase che comprende il trasporto dell’acqua dalle fonti di approvvigionamento ai luoghi di utilizzo, attraverso l’ausilio delle reti extra- urbane, che collegano la captazione alla distribuzione locale[34].

• potabilizzazione: mediante questo processo fisico-chimico, che si compone della rimozione delle sostanze contaminanti dall’acqua, affinché sia utilizzabile senza arrecare danno alla salute umana[35].

La seconda fase comprende la distribuzione e la vendita del servizio agli utilizzatori finali mediante impianti che si sviluppano nel centro abitato al fine di garantire la risorsa alle varie comunità[36].

La fognatura comprende l’insieme dei sistemi necessari a raccogliere e smaltire le acque meteoriche e gli scarichi idrici attraverso il drenaggio e il convogliamento delle acque reflue verso gli impianti di depurazione.[37]

La fase successiva è quella della depurazione e smaltimento delle acque convogliate nelle reti fognarie che vengono indirizzate negli impianti di depurazione per poi essere restituite ai corsi di acqua superficiali.

Recentemente, il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle acque potabili con il Dlgs n. 18/2023 attraverso il quale vengono rivisti i parametri e i valori di rilevanza sanitaria con maggiore tutela per i fruitori e stabilendo i requisiti di igiene necessari per i materiali e gli agenti chimici a contatto con le acque potabili.

Il decreto legislativo è stato adottato in attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e della delega contenuta nella legge n. 127/2022 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021).

Nel 2020 si stima che circa nove residenti su dieci (88,7%) siano allacciati alla rete fognaria pubblica, indipendentemente dalla disponibilità di impianti di trattamento successivi. Sono 6,7 milioni i residenti non allacciati alla rete fognaria pubblica; di questi 387mila (0,7% della popolazione) risiedono in 40 comuni completamente privi del servizio.

Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in esercizio nel 2020 sono 18.042 e servono, in maniera completa o parziale, il 96,3% dei comuni italiani.

Tali impianti, progettati per trattare potenzialmente 107 milioni di abitanti equivalenti, di tipo civile e industriale, hanno effettivamente trattato nell’anno un carico inquinante di poco superiore a 67 milioni di abitanti equivalenti. Gli impianti con trattamenti secondari e avanzati, pur rappresentando il 43,7% del parco depuratori, trattano più del 94% dei carichi inquinanti confluiti ai depuratori delle acque reflue urbane. Il restante 6% del carico è trattato da vasche Imhoff e impianti di tipo primario.

Il servizio pubblico di depurazione delle acque reflue urbane è completamente assente in 296 comuni, dove risiedono 1,3 milioni di abitanti (2,2% dei residenti); il 68% di questi comuni sono localizzati nel Mezzogiorno, soprattutto in Sicilia, Campania e Calabria[38].

  • Riflessioni conclusive: la rilevanza costituzionale della sostenibilità (idrica)

Il costituzionalismo ambientale[39], finalmente varato con la revisione costituzionale legge n. 1 del 2022[40] impone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e, per quanto in questa sede interessa, alla sostenibilità della risorsa idrica[41]. La sostenibilità dell’acqua è da sempre posta a binomio del termine riutilizzo. Si è detto che l’Italia è tra i 193 Paesi che, il 25 settembre 2015, hanno sottoscritto l’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile ove è menzionato il riutilizzo come mezzo necessario per combattere la povertà idrica: «Entro il 2030, ampliare la cooperazione internazionale e la creazione di capacità di supporto a sostegno dei paesi in via di sviluppo in materia di acqua e servizi igienico-sanitari legati, tra cui i sistemi di raccolta dell’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle acque reflue, le tecnologie per il riciclo e il riutilizzo».

Altresì a valle delle considerazioni suesposte, occorre segnalare il decreto legge numero 39 del 2023 recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento delle infrastrutture idriche[42].

È significativo che tale decreto sia noto come decreto siccità rappresentando una situazione drammatica dovuta alla perdita ingente di risorse idriche ed una congiuntura negativa metereologica.

Dunque, è evidente come sia a livello nazionale che sovranazionale è sentita l’esigenza di intervenire nel settore idrico prospettando il riutilizzo dell’acqua come una declinazione della sostenibilità ambientale[43].

In chiusura è necessario segnalare il Regolamento UE 2020/741 del Parlamento europeo che si pone come strumento tecnico di riutilizzo delle acque reflue[44].

Le direttive adottate in precedenza al regolamento si caratterizzavano per un’ampia discrezionalità nelle scelte normative degli Stati membri non consentendo un’armonizzazione e garanzia sull’efficacia delle scelte stesse.

Invero il richiamato decreto siccità giustifica la necessità e l’urgenza dell’intervento al fine di «assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento dell’adeguamento delle infrastrutture idriche, aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche» nonché «di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione metereologica in atto, prevedendo misure finalizzate a individuare e accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica».

Il decreto è degno della massima considerazione nella parte in cui dedica attenzione al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo palesando una volontà di sostenibilità idrica.

È pur vero però che il decreto esclude o meglio non prevede diversi profili di riutilizzo dell’acqua reflua.

Ritornando al regolamento europeo 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua e come chiarito dalle successive comunicazioni della Commissione dell’Unione europea adottate il 5 agosto 2022, il Regolamento mira ad incentivare ed incoraggiare la pratica del riutilizzo dell’acqua a fini irrigui in agricoltura[45], tutelando nel contempo la salute pubblica e l’ambiente, perché “le risorse idriche dell’UE sono sottoposte a pressioni crescenti, che determinano una situazione di stress idrico, quando le risorse disponibili non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno, e un deterioramento della qualità dell’acqua. Inoltre i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità contribuiscono in misura significativa all’esaurimento delle riserve di acqua dolce. Il riutilizzo delle acque affinate è ampiamente riconosciuto come una pratica che favorisce una gestione più efficiente delle risorse idriche e l’adattamento dei nostri sistemi ai cambiamenti climatici, in linea con la strategia dell’UE definita nel Green Deal europeo”.

La ratio sottesa al regolamento è quella di favorire una più ampia diffusione del riutilizzo delle acque reflue ove sia la scelta più efficiente in termini di costi invogliando gli Stati membri alla scelta del riutilizzo.

Il quadro delineato dal Regolamento europeo si inserisce perfettamente nel nostro nuovo assetto costituzionale riformato nel 2022 che espressamente prevede una tutela costituzionale all’ambiente alla biodiversità, agli ecosistemi nell’interesse delle future generazioni.[46]

Il novellato articolo 9 della Costituzione va letto in combinato disposto con il comma 2 dell’articolo 41 della costituzione anch’esso modificato nel 2022 ed attualmente prevede che l’iniziativa economica privata non solo non deve svolgersi in contrasto con l’utilità sociale ma non deve arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana e alla salute ed all’ambiente[47].

La rinnovata volontà costituzionale mostra la crescente rilevanza dell’ambiente all’interno della società prevista tra i diritti e le tutele fondamentali[48].

Dunque, è evidente come dal dettato costituzionale discenda la necessità di un utilizzo dell’acqua sostenibile a tutela dell’ambiente e degli ecosistemi[49].

Anche il codice dell’ambiente all’articolo 141 prevede nell’esercizio delle attività del servizio idrico integrato necessarie la preliminare tutela dell’ambiente[50], della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni prevedendo che lo stesso “è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”.[51]

Già dalla legge Galli è evidente come il servizio idrico integrato rappresenta un servizio pubblico[52] fondamentale e comprende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque[53].  

Appare evidente che l’acqua sia un bene pubblico e, pertanto, destinato ad essere fruito da parte di tutta la collettività e deve essere disciplinato al fine di tutelare prioritariamente l’ambiente così come richiesto dalla costituzione.

Tanto trova conferma nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel quale la tutela del territorio ed in particolare della risorsa idrica trovano spazio nella missione 2 dedicata alla rivoluzione verde e transizione ecologica prevedendo ingenti investimenti volti a garantire il miglioramento del servizio idrico con l’obiettivo di “garantire la sicurezza, l’approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo, andando ad agire attraverso una manutenzione straordinaria sugli invasi e completando i grandi schemi idrici ancora incompiuti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dell’acqua, la gestione a livello di bacino e l’allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori (urbano, agricoltura, idroelettrico, industriale). Per il raggiungimento degli obiettivi citati è indispensabile accompagnare i progetti di investimento con un’azione di riforma che rafforzi e affianchi la governance del servizio idrico integrato, affidando il servizio a gestori efficienti nelle aree del paese in cui questo non è ancora avvenuto e, ove necessario, affiancando gli enti interessati con adeguate capacità industriali per la messa a terra degli interventi programmati”[54].


[1] Per ripercorrerne le origini, si v. K. BOSSELMANN, The Principle of Sustainibilty, Routledge, 2008.

[2] Per un’analisi compiuta del principio di sostenibilità ambientale, v. K. Bosselmann, The principle of sustainability: transforming law and governance, London, Routledge, I ed. 2007 e II ed. 2018

[3] fr. F. FRACCHIA – S. VERNILE, Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale, in Le Regioni, 1-2, 2022, 15 ss. Tale evoluzione si articola lungo almeno due fasi: una prima, internazionale, in cui è stretto il collegamento alla dimensione ambientale (cfr. Dichiarazione di Stoccolma, 1972; Rapporto della Commissione Brundtland, 1987); una seconda, in prevalenza europea, in cui la sostenibilità assume una valenza trasversale, idonea a permeare ed informare l’elaborazione e l’attuazione delle politiche pubbliche. Per approfondire il dato istituzionale, si v. il Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future elaborato dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; per una ricostruzione dottrinale su questi temi, si vv. B. CARAVITA, L. CASSETTI, A. MORRONE (a cura di), Diritto dell’ambiente, Bologna, Il Mulino, 2016, spec. 49 ss.; L. PINESCHI, I principi del diritto internazionale dell’ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela dell’ambiente come common concern, in R. FERRARA – M. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2014, 101 ss.; M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, in federalismi.it, 25, 2006, 11; R. BIFULCO, La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia della morale e diritto naturale laico, in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e costituzione, Milano, Giuffrè, 2003, 171; V. PEPE, Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2002, 243. Per alcuni approfondimenti più recenti, si vv. altresì: L. VIOLINI, Il percorso a cascata del principio di sostenibilità, dal livello internazionale a quello locale, passando per l’amministrazione centrale, in Le Regioni, 1-2, 2022, 9 ss.; L. CUOCOLO, Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione dell’ambiente nel diritto costituzionale comparato, in DPCE online, 2, 2022, 1071 ss.

[4] Cfr. G. DE MINICO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una terra promessa, in Costituzionalismo.it, 2, 2021, 114 ss.; M.C. GIRARDI, Il ruolo del Parlamento europeo nel procedimento di approvazione del Next Generation EU, in Rivista AIC, 2, 2021, 348 ss.; nonché, per un approfondimento ulteriore, anche in chiave di comparata, A. ZEI, Karlsruhe e Next Generation EU: la decisione del 26 marzo 2021, in Nomos. Le attualità nel diritto, 1, 2021, spec. 11 ss.

[5] L’European Green deal, o Patto Verde Europeo, è un programma presentato dalla Commissione europea l’11 dicembre 2019, che consiste nello svolgimento di iniziative e nella realizzazione di politiche ambientali comunitarie. Nello specifico, come si legge dal Comunicazione del programma, COM(2019)640 final, Bruxelles, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: si tratta di una «nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse». Almeno negli intendimenti, dunque, è l’inizio di una «transizione […] giusta e inclusiva» verso «cambiamenti sostanziali» in Europa per «proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE e [per] proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze». Ciò determina (e sarà riconfermato con il Next Generation EU) un cambio significativo nelle politiche ambientali dell’Unione europea: la tutela dell’ambiente, da obiettivo settoriale, assurge non solo a fattore di limite alle politiche pubbliche e all’iniziativa economica, bensì a obiettivo comune degli Stati membri. Sul punto, si v. M. IANNELLA, L’European Green Deal e la tutela costituzionale dell’ambiente, in federalismi.it, 24, 2022, 171 ss.

[6] Cfr. G. DE MINICO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una terra promessa, in Costituzionalismo.it, 2, 2021, 114 ss.

[7] M. GUIDI, M. MOSCHELLA, Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: dal Governo Conte II al Governo Draghi, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 3, 2021, 409 ss. Per ulteriori apprendimenti su questo profilo: cfr. G. CAPANO – A. NATALINI, Introduzione. L’età delle riforme incompiute, in G. CAPANO – A. NATALINI (a cura di), Le politiche pubbliche in Italia, Bologna, Il Mulino, 2020, 9-26.

[8] cfr. A. MANZELLA, L’indirizzo politico, dopo Covid e PNRR, in federalismi.it, 19, 2022, 146 ss.; N. LUPO, I poteri dello Stato italiano alla luce del PNRR: prime indicazioni, in federalismi.it, 7 settembre 2022, 1 ss.; A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico “normativo”?, in federalismi.it, 18, 2021, 235 ss.

[9] P. PETRILLO – A. ZAGARELLA, La transizione ecologica nel PNRR tra climate tagging e do not harm, in Diritto pubblico europeo, 2, 2022, 71 ss.

[10] cfr. F. FRACCHIA – S. VERNILE, Lo sviluppo sostenibile oltre il diritto ambientale, cit., 16 ss. Per ulteriori apprendimenti circa la capacità di incidenza del principio di sostenibilità sulle politiche pubbliche, si v. L. VIOLINI, Il percorso a cascata del principio di sostenibilità, dal livello internazionale a quello locale, passando per l’amministrazione centrale, op cit.,.

[11] https://www.mase.gov.it

[12] Ulteriori investimenti mirano invece alla salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, che sono ad oggi una priorità assoluta per l’Unione Europea, che con la “Strategia per la biodiversità entro il 2030” si pone l’ambizioso obiettivo di redigere un piano di ripristino della natura, per migliorare lo stato di salute delle zone protette esistenti e nuove e riportare una natura variegata e resiliente in tutti i paesaggi e gli ecosistemi.

[13] F. PACELLI, Le acque pubbliche, Padova, 1934; M. Fiorentini, L’acqua da bene economico a “res communis omnium” a bene collettivo, in Analisi giuridica dell’economia, 1/2010; E. CODOVILLA, Del diritto delle acque, Le proprietà dell’acqua, Tornio, 1905.

[14] V. PARISIO, La gestione del servizio idrico integrato tra diritto interno e diritto dell’Unione Europea, in Id. (a cura di) La fruizione dell’acqua e del suolo e la protezione dell’ambiente tra diritto interno e principi sovranazionali, Milano, 2012.

[15] https://www.istat.it

[16] G. PASTORI, Tutela e gestione delle acque: verso un nuovo modello di amministrazione, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, Modena, 1996; G. PASTORI, Tutela e gestione delle acque, in Scritti Scelti, II, Napoli, 2010; L.R PERFETTI, Contributo ad una teoria dei pubblici servizi, Padova, 2001.

[17] ibidem

[18] https://www.who.int

[19]  https://www.minambiente.it/direttive/direttive-acque

[20] Tra tutti M.A. SANDULLI, Il servizio idrico integrato, in www.federalismi.it, 2011.

[21] U. PERNIGOTTI, Acque pubbliche, in Enc. Giur., I, Milano, 1958.

[22] C. SCARDACI, Il Testo Unico in materia ambientale e la nuova disciplina sulla gestione delle risorse idriche: prime considerazioni, Relazione presentata al Corso Universitario di perfezionamento e aggiornamento professionale su “Ruolo e funzioni degli enti locali nella tutela dell’ambiente”, Università di Viterbo – 6 marzo 2007, in www.giuristiambientalisti.it, 2007.

[23] “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”.

[24]  M.R. MAZZOLA, Le infrastrutture idriche: finanziamento, regolazione e mercato, in M.P. Manacorda (a cura di), I nodi delle reti. Infrastrutture, mercato e interesse pubblico, Firenze, 2010.

[25] L. MUSSELLI, Regolazione tariffaria dei servizi idrici e prime pronunce del giudice amministrativo, in Astrid-Rassegna, 2014.

[26] R. TUMBIOLO, Servizio idrico integrato: separazione della gestione delle reti dall’attività di erogazione e affidamento di quest’ultima unicamente mediante gara, Riv. giur. amb., 2010.

[27] G. ZENNARO, La Corte Costituzionale si pronuncia sulla tariffa del servizio idrico integrato: non è dovuta in assenza di impianto di depurazione. Sentenza 335 del 10 ottobre 2008, in Diritto all’ambiente, in www.dirittoambiente.com, 2008.

[28] F. MERUSI, Acque e istituzioni. Una Premessa italiana, in Il diritto dell’economia, 1/2009.

[29]  M. VANNI, Le tariffe dei servizi idrici dopo il referendum: note a margine delle decisioni del Tar Lombardia, in www.forumcostituzionale.it.

[30] L. ZANETTI, Il sistema delle competenze in materia di risorse idriche, tra riforma amministrativa e riforma costituzionale, in N. LUGARESI, F. MASTRAGOSTINO (a cura di) La disciplina delle risorse idriche, Rimini, 2003.

[31] L. ZANETTINI E F. SCLAFANI, L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in www.astridonline.it.

[32] M.R. MAZZOLA, Il settore idrico, in C. De Vincenti, Finanziamento delle local utilities e investimenti di lungo termine, Santarcangelo di Romagna, 2012.

[33] D.P.C.M del 20/07/2012, Art. 3, comma 1.

[34] La struttura è composta da condotte primarie e da serbatoi di compensazione, questi ultimi servono ad erogare il servizio anche in caso di incidenti, guasti o interruzioni.

[35] Per esser definita potabile, l’acqua deve rispettare i limiti previsti dalla direttiva 98/83/CE recepita in Italia dal DL 31/01.

[36] Cfr. A. ZUCCHETTI, Prospettive della gestione delle risorse idriche. “Privatizzazione” delle acque?, in L’amministrazione Italiana, 7-8/2010. F. ZUELLI, Servizi pubblici ed attività imprenditoriale, Milano, 1973; G. SIRIANNI, I servizi idrici tra programmazione e mercato, in Amministrazione in Cammino, in www.luiss.it, 2007.

[37] Sono definite acque reflue tutte le acque le cui caratteristiche iniziali sono pregiudicate dopo l’utilizzo domestico, industriale o agricolo, diventando quindi non idonee a un loro uso diretto, in quanto contaminate da diverse tipologie di sostanze pericolose per l’ambiente e la salute umana. Le acque contaminate sono distinguibili in 3 tipologie secondo l’Art. 74 del D. Lgs 152/06 che le elenca come segue:

• acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

• acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

• acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

[38] https://www.istat.it/

[39] cfr. D. Amirante, Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene, il Mulino, Bologna, 2022; D. Amirante, Environmental Constitutionalism Through the Lens of Comparative Law: New Perspectives for the Anthropocene, in D. Amirante, S. Bagni (a cura di), Environmental Constitutionalism in the Anthropocene: Values, Principles and Actions, Routledge, New York/London, 2022, 148 ss.; D. Amirante, L’ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale, in DPCE, 2019, numero speciale, 1 ss. Quanto la tutela del bene ambiente sia stata percepita e studiata più dagli amministrativisti che dai costituzionalisti (con virtuose eccezioni: basti pensare alla produzione di B. Caravita), prima della revisione costituzionale degli artt. 9 e 41, è ben spiegato, letteratura alla mano, da S. Bagni, Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti, in DPCE Online, v. 58, n. SP2

[40] V. L. Conte, Ambiente, paesaggio, cultura. Il “lessico” costituzionale dopo la riforma, in Riv. AIC; 3/2023, p. 83.

[41] «L’acqua appartiene alla vita; anzi è assai di più. Essa è la vita stessa, poiché, come è noto, ne contiene il germe»: così B. Montanari, Acqua materia e spirito, in S. Staiano (a cura di), Acqua bene pubblico risorsa non riproducibile fattore di sviluppo, Jovene, Napoli 2017, p. 1.

[42] conv. con modificazioni dalla l. 13 giugno 2023 n. 68

[43] V. U. Ronga, La sostenibilità ambientale nella transizione ecologica e digitale del PNRR. Un primo bilancio, in Nomos, 1/2023

[44] V. A. Bordin, Gestire le acque reflue e i fanghi nell’economia circolare, in Ambiente e sviluppo, 12/2020

[45] v. M. MATTALIA, I principi d’amministrazione pubblica in agricoltura tra libertà di circolazione, innovazione sociale e regolazione, Napoli, Esi, 2019

[46] v. F. FRACCHIA, L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione: un approccio “in negativo”, in Dir. econ., 2022, p. 15 ss; G. AMENDOLA, L’inserimento dell’ambiente non è né inutile né pericoloso, in GiustiziaInsieme, 25 febbraio 2022; R. MONTALDO, La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria, in Federalismi, n. 13-2022, p. 187 ss.; L. CASSETTI, Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiene?, in Federalismi, n. 4-2022, p.188 ss.; R. FATTIBENE, Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione, in Nomos, n. 3-2022.

[47] I.A. NICOTRA, L’ingresso dell’ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid, in Federalismi, 30 giugno 2021, altri hanno sollevato dubbi sui contenuti della legge di riforma costituzionale come G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, Sull’inutile, anzi dannosa, modifica dell’art. 9 della Costituzione, in GiustiziaInsieme, 22 settembre 2021 o C. SARTORETTI, La riforma costituzionale “dell’ambiente”: un profilo critico, in Riv. giur. edil., 2022, 119 ss., che evidenzia come “tuttavia, se l’idea del nostro Parlamento di fare assurgere la tutela dell’ambiente al rango di principio costituzionale codificato è certamente apprezzabile sotto il profilo delle ragioni che lo hanno spinto a questa decisione, desta invece alcuni dubbi e certune perplessità con riguardo ai contenuti dei novellati artt. 9 e 41, e solleva soprattutto un interrogativo di fondo circa la reale necessità di una siffatta riforma costituzionale”. Su questa riforma v. ancora M. BERTOLISSI, Amministratori, non proprietari dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, in Federalismi, n. 6-2023, p. 24 ss.; P. LOMBARDI, Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà, in Federalismi, n. 1-2023, p. 86 ss.;

[48] V., sul tema, V. FANTI, Principio di precauzione e transizione ecologica “giusta”: la tutela dell’ambiente nella prospettiva di Carlo Emanuele Gallo, in M. ANDREIS, G. CREPALDI, S. FOÀ, R. MORZENTI PELLEGRINI, M. RICCIARDO CALDERARO (a cura di), Studi in onore di Carlo Emanuele Gallo, Torino, Giappichelli, 2023, vol. I, p. 277 ss

[49] Sul punto cfr. C.E. GALLO, L’ambiente e le situazioni giuridiche soggettive, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI, Trattato di diritto dell’ambiente. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno (a cura di R. FERRARA, C.E. GALLO), Milano, Giuffrè, 2014, p. 399 ss.

[50] cfr. C.E. GALLO, L’ambiente e le situazioni giuridiche soggettive, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI, Trattato di diritto dell’ambiente. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno (a cura di R. FERRARA, C.E. GALLO), Milano, Giuffrè, 2014, p. 399 ss.

[51] v. le interessanti riflessioni in V. PARISIO (a cura di), Demanio idrico e gestione del servizio idrico in una prospettiva comparata: una riflessione a più voci, Milano, Giuffrè, 2011; nonché N. BERTI, Problemi attuali della disciplina del demanio idrico, in Jus, 2001, 259 ss.; G. DUCA, Demanio marittimo e demanio idrico: una difficile convivenza, in Dir. mar., 2000, 1209 ss.; M. D’ALBERTI, Usi del demanio idrico e poteri concessori, in Giur. cost., 1986, p. 916 ss.

[52] In tema si parta dal fondamentale contributo di A. DE VALLES, I servizi pubblici, in V.E. ORLANDO (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, VI, pt. I, Milano, Società editrice libraria, 1924, p. 377 ss., spec. p. 384 ss.; G. MIELE, Pubblica funzione e servizio pubblico, in Arch. giur., 1933, ora in ID., Scritti giuridici, I, Milano, Giuffrè, 1987, p. 135 ss.; poi v. U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964; F. MERUSI, Servizio pubblico, in Noviss. Dig. It., Torino, Utet, XVII, 1976, p. 217 ss.; R. CAVALLO PERIN, Comuni e Province nella gestione dei servizi pubblici, Napoli, Jovene, 1993

[53] v. V. PARISIO, La gestione dei servizi pubblici a rete: il servizio idrico integrato tra monopoli e concorrenza, in Giust. civ., 2007, p. 435 ss

[54] Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia Domani”

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