Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Tari: commisurazione della tariffa relativa alle aziende agrituristiche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione

Autore articolo

   Abstract: Il presente articolo, partendo dall’analisi della normativa di riferimento, intende individuare la categoria tariffaria ai fini Tari applicabile alle aziende agrituristiche, affrontando una questione da tempo oggetto di incertezze interpretative. Muovendo dal quadro regolatorio delineato dalla Legge n. 147/2013, dal DPR 158/1999 e dal d.lgs. n. 152/2006, il contributo si focalizza sulla qualificazione dei rifiuti prodotti dall’attività agrituristica e sulle conseguenze che tale qualificazione determina in ordine al presupposto impositivo e alla selezione della categoria tariffaria da applicarvi. In particolare, si esplora la tesi – talvolta sostenuta dai contribuenti – dell’esenzione dal tributo per produzione di rifiuti speciali, evidenziandone i limiti alla luce della reale natura dei rifiuti generati nell’ospitalità e nella ristorazione. L’analisi ricostruisce il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare nel merito e commenta criticamente i più recenti arresti del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che hanno spiegato come l’assimilazione tariffaria non si fondi su elementi formali o sugli statuti giuridici delle attività, ma debba essere ricondotta alla effettiva capacità di produrre rifiuti urbani. Dall’esame emerge il superamento della possibilità di un’esenzione generalizzata per gli agriturismi e la conferma della legittimità, in linea di principio, dell’applicazione del tariffario previsto per le attività alberghiere o di ristorazione, ferma restando la possibilità che tali tariffe si adeguino in funzione della superficie e del volume dei rifiuti effettivamente prodotti, secondo criteri di proporzionalità e con onere probatorio in capo al contribuente.

   Abstract in eng: Starting from an analysis of the relevant legal framework, this article seeks to identify the TARI tariff category applicable to agritourism enterprises, addressing an issue that has long been affected by interpretative uncertainty. Building on the regulatory framework set out in Law No. 147 of 2013, Presidential Decree No. 158 of 1999, and Legislative Decree No. 152 of 2006, the contribution focuses on the classification of waste produced by agritourism activities and on the consequences that such classification entails with regard to the taxable event and the selection of the applicable tariff category. In particular, it examines the argument sometimes advanced by taxpayers of exemption from the levy on the ground that special waste is produced, highlighting its limits in light of the actual nature of the waste generated by hospitality and catering activities. The analysis reconstructs the case-law divergence that has emerged at the merits level and offers a critical commentary on the most recent rulings of the Council of State and the Court of Cassation, which have clarified that tariff assimilation cannot be based on formal elements or on the legal status of the activities concerned, but must instead be linked to their actual capacity to generate municipal waste. The examination shows the abandonment of the idea of a general exemption for agritourism businesses and confirms, in principle, the legitimacy of applying the tariff scheme provided for hotel or catering activities, without prejudice to the possibility of adjusting such tariffs in accordance with the surface area and the volume of waste actually produced, in compliance with proportionality criteria and with the burden of proof resting on the taxpayer.

Sommario:1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO – 2. APPLICABILITA’ DELL’ESENZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – 3. LA CATEGORIA TARIFFARIA – 4. LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CASSAZIONE – 5. CONCLUSIONI

  1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

         Il tema che si intende affrontare in questo articolo riguarda le modalità di quantificazione del tributo Tari dovuto dalle aziende agrituristiche, ovvero se le stesse possano essere esentate dal pagamento della stessa.

         Per poter esaminare la fattispecie oggetto di analisi, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente la normativa di interesse.

Anzitutto, l’art.1, comma 641, della legge n. 147/2013 che individua il presupposto impositivo ai fini Tari nel possesso o detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il successivo comma 649 dispone che, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Ai fini della commisurazione delle tariffe Tari, il Comune può utilizzare due criteri alternativi:

  1. quello presuntivo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013);
  2. quello puntuale, ossia commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013).

Nel caso di utilizzo del cosiddetto metodo normalizzato, di cui al D.P.R. n. 158/1999, le categorie tariffarie sono state stabilite dalla predetta disposizione normativa, tenendo conto dei coefficienti di potenziale produzione di rifiuti connessi alla tipologia di attività.

L’art. 183 del D.lgs. n. 152/2006, poi, ha distinto i rifiuti domestici da quelli provenienti da altre fonti che sono simili per natura a quelli domestici, come indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.

In forza di tale disposizione normativa, sono esclusi dai rifiuti urbani quelli derivanti da attività agricole e connesse di cui all’art. 2135 del codice civile.

L’art. 2 della legge n. 96/2006, infine, stabilisce che l’attività di agriturismo si sostanzia nella ricezione ed ospitalità esercitata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.

  • APPLICABILITA’ DELL’ESENZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

        Alcuni contribuenti, titolari di agriturismo, invocano l’esenzione dal pagamento della Tari, sostenendo di produrre rifiuti speciali ai sensi dell’art. 183, comma 1 – lettera b sexies), del D.lgs. n. 152/2006, a mente del quale “i rifiuti urbani non includono i rifiuti… dell’agricoltura, della silvicoltura…”.

Poiché l’attività agrituristica è connessa a quella agricola, la mancata produzione di rifiuti urbani sottrarrebbe la stessa dal pagamento della Tari, il cui presupposto, come previsto dal comma 641 della legge n. 147/2013, è la suscettibilità di locali ed aree di produrre rifiuti urbani.

Pur prescindendo dal richiamo all’obbligo dichiarativo che incombe in capo al produttore, nonché dall’obbligo di dimostrare l’avvenuto smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, il riconoscimento di tale esenzione, a parere dello scrivente, richiederebbe un’interpretazione della norma per nulla rispondente alla realtà.

In effetti, l’attività di agriturismo si sostanzia nel:

  • dare ospitalità;
  • somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali ecc.

I rifiuti in essi prodotti sono i residui della lavorazione di cibi ed alimenti che vengono somministrati agli ospiti, nonché quelli che ordinariamente si producono nelle camere di alberghi e pensioni (ad esempio involucri di saponi, tovaglioli, bottigliette di plastica ecc.), pertanto rifiuti solidi urbani.

  • LA CATEGORIA TARIFFARIA

        In precedenza, abbiamo avuto modo di sottolineare che, per i Comuni che applicano il metodo normalizzato, le categorie tariffarie sono elencate dal D.P.R. n. 158/1999.

In tali categorie tariffarie non sono elencate le attività degli agriturismi.

Gli enti sono chiamati, pertanto, ad applicare le tariffe previste per la categoria più omogenea in termini di attitudine a produrre rifiuti urbani.

Molte amministrazioni hanno, quindi, assoggettato a tassazione gli agriturismi applicando le tariffe previste per gli alberghi con ristorante.

Non sono mancate sentenze dei giudici tributari di merito, che si sono invece espresse in senso sfavorevole rispetto a tale equiparazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza n. 354/14/2012, ha ritenuto illegittima tale equiparazione sostenendo che, poiché la ricezione e l’ospitalità, come definite dalla normativa sull’agriturismo vanno qualificate come attività agricole, va applicata la tariffa agricola diversa da quella per l’utenza alberghiera.

Addirittura, la Commissione tributaria regionale di Genova, con la sentenza n. 165/04/2009 ha ritenuto che le aziende di agriturismo non siano soggette al pagamento della Tarsu e, in ogni caso, ad esse non può essere applicata la tariffa delle attività alberghiere.

Al contrario, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza n. 281/13/2013, ha ritenuto, ai fini Tarsu, che l’attività di agriturismo sia riconducibile a quella dei ristoranti, alberghi e pensioni, confermando la tariffa applicata dal Comune.

La stessa Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza n. 5320/18/2014, dopo aver precisato che non si verte in tema di rifiuti agricoli ha ritenuto plausibile, ai fini del pagamento della Tarsu, che le attività connesse all’agriturismo possano essere ricondotte a quelle per ristoranti, alberghi e pensioni.

Ed ancora, la Corte di giustizia Tributaria di I grado di Bergamo, con sentenza n. 39/01/2024, ha ritenuto correttamente applicata dal Comune la categoria dei “Ristoranti, trattorie, mense e pub”, considerandola “l’unica assimilabile all’attività esercitata in concreto dalla ricorrente che dal sito internet, che pubblicizza la sua attività, risulta esercitare attività di ristorazione di livello medo-alto con un numero consistente di coperti”.

  • LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CASSAZIONE

       In passato, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1162/2019, aveva ritenuto illegittima l’equiparazione tra agriturismo ed attività alberghiera per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza.

Con la suddetta sentenza i giudici di Palazzo Spada hanno sostenuto che l’esercizio della discrezionalità da parte degli Enti impositori “va sviluppato nel rispetto di una ragionevole graduazione, mediante riduzioni ed esenzioni, in rapporto all’effettivo ed oggettivo carico di rifiuti prodotti”.

Le attività di agriturismo e quelle alberghiere si differenziano sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale che delle finalità delle attività e tale differenziazione si riflette sulla commisurazione della capacità contributiva.

Inoltre, essendo un agriturismo finalizzato all’obiettivo del recupero del patrimonio edilizio rurale e non avendo le caratteristiche aziendali di un albergo (operando nell’anno per un tempo ed un volume ridotto), gli Enti impositori dovrebbero prevedere una classificazione tariffaria ad hoc per questa tipologia di attività.

Tale sentenza è stata oggetto di molteplici osservazioni critiche. In particolare, è stato osservato che:

  1. le finalità di recupero del patrimonio edilizio rurale non incidono sulla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, quanto piuttosto sulla redditività aziendale. La Tari non è un’imposta, ma un tributo finalizzato alla copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, pertanto, a nulla rileva il reddito prodotto;
  2. il fatto che, presuntivamente, l’agriturismo operi per un periodo dell’anno ridotto rispetto agli alberghi potrebbe, al più, consentire il riconoscimento delle riduzioni previste per le attività stagionali. Ancora più, l’eventuale esercizio limitato ad alcuni periodi dell’anno dovrebbe risultare dalla Scia che presenta al SUAP il contribuente, al fine di consentire il riconoscimento della riduzione in parola;
  3. il volume ridotto, cui fanno riferimento i giudici amministrativi, deve essere dimostrato dal contribuente, sul quale incombe l’onere della prova, tenuto conto che la produzione di rifiuti urbani è una presunzione iuris tantum.

        Più recentemente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7614/2025, ha affermato che l’assimilazione o la distinzione tra le attività di agriturismo e quella alberghiera non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le stesse sono assoggettate dall’ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti, ritenendo che per l’applicazione del tributo occorre distinguere le aree in cui viene esercitata l’attività agricola da quelle in cui viene svolta quella agrituristica, nella quale si producono invece rifiuti urbani.

        Anche la Cassazione si è espressa recentemente, con la ordinanza n. 670 del 12/01/2026, ritenendo che l’attività agrituristica non è assimilabile tout court a quella agricola, in quanto i rifiuti da essa prodotti non possono considerarsi quali rifiuti agricoli, al pari di quelli derivanti dalle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento di animali, alle quali accedono solamente in ragione della necessaria connessione, giacché restano assoggettate alla tassa sui rifiuti e sarebbe vano assumerne l’esenzione perché non urbane.

i rifiuti dell’attività agrituristica non possono considerarsi quali rifiuti agricoli, al pari, cioè, di quelli derivanti da attività propriamente agricole -coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, ecc.- alle quali accedono solamente in ragione della necessaria connessione, giacché, producendo propri rifiuti di tipo urbano, anche le attività agrituristiche restano assoggettate alla tassa sui rifiuti e sarebbe vano, quanto artificioso, assumerne l’esenzione perché non urbane (cfr. Cass. n. 4938/24, che richiama, tra l’altro, anche la giurisprudenza amministrativa, quale Cons. Stato n. 1162/19, e, ancora, Cass. n. 20581/25).

In precedenza, sempre la Cassazione, con le ordinanze n. 4938/2024 e n. 20581/2025, aveva già rimarcato che per le tipologie tariffarie non espressamente previste dalla legge, tocca al giudice verificare quale sia, fra quelle disciplinate dalla normativa che governa la liquidazione della Tari, quella che più si avvicina a quella oggetto di valutazione.

  • CONCLUSIONI

Dall’esame della normativa di riferimento, nonché dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, è possibile trarre le seguenti conclusioni:

  1. gli agriturismi non sono esenti dal pagamento della Tari, in quanto producono rifiuti urbani, a nulla rilevando la connessione con l’attività agricola;
  2. gli Enti impositori devono, tra quelle elencate dal D.P.R. n. 158/1999, individuare la categoria tariffaria più affine in termini di astratta potenzialità di rifiuti prodotti;
  3. non è censurabile a priori l’assimilazione delle attività di agriturismo a quelle di alberghi e ristoranti, stante l’omogeneità qualitativa dei rifiuti prodotti. L’eventuale diverso quantitativo di rifiuti prodotti sarà tenuto in debita considerazione alla luce delle minori superfici occupate;
  4. è onere del contribuente dimostrare che l’imposizione non è commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti ed in tal caso, poiché il giudizio tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, spetterà al giudice tributario stabilire la tariffa concretamente applicabile;
  5. non è applicabile l’inesistente tariffa agricola.

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