In un precedente articolo abbiamo affrontato la questione della tassabilità o meno ai fini Tari delle aree in cui si producono rifiuti speciali.
Dopo aver definito i rifiuti speciali ed i presupposti per beneficiare di tale esenzione, abbiamo lasciato aperto l’interrogativo riguardante la quantificazione della stessa.
Ricordiamo che l’art.1, comma 649, della Legge n. 147/2013 dispone che, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Dalla lettera della norma sembra evidente che le superfici in cui si producono rifiuti speciali non debbano essere computate ai fini del calcolo della tassa.
Esaminiamo, però, quali sono i criteri per la determinazione delle tariffe Tari.
Il comma 651 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che le tariffe devono essere determinate tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999.
Tale regolamento, all’art. 3, comma 2, prevede che la tariffa è composta da:
- una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti;
- da una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.
Nessun dubbio sorge in merito all’inapplicabilità della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono rifiuti speciali, dato che non conferiscono rifiuti al servizio pubblico.
Ci si chiede, invece, se le stesse debbano essere comunque assoggettate al pagamento della parte fissa.
Dalla lettura della norma non sembrerebbero esserci dubbi, in quanto il comma 649 prevede l’esclusione dal calcolo della superficie assoggettabile alla Tari delle aree in cui si producono invia continuativa e prevalente rifiuti speciali.
Mancherebbe la base imponibile sulla quale computare il tributo dovuto.
Secondo un’autorevole dottrina, inoltre, in tale fattispecie l’esenzione riguarderebbe il tributo nella sua totalità in quanto il legislatore non ha previsto alcuna differenza di trattamento fiscale relativamente alle due componenti della tariffa (quota fissa e quota variabile).
Sempre secondo tale orientamento dottrinario, diversamente opinando, si violerebbe il principio comunitario secondo il quale “chi inquina paga”.
Nel rispetto di tale principio, gli oneri gravanti sul contribuente dovrebbero essere proporzionali ai rifiuti prodotti.
Ebbene, nel caso di specie, i produttori di rifiuti speciali non possono conferire al servizio pubblico tali tipologie di rifiuti, anzi devono provvedere allo smaltimento degli stessi a propria cura e spese.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, invece, relativamente alla parte fissa, quella legata alle componenti essenziali del costo del servizio, ha da sempre ritenuto che anche i produttori di rifiuti speciali siano da assoggettare al pagamento della stessa.
Invero, la Corte di Cassazione, dapprima con ordinanza n. 14038 del 23/05/2019, ha ritenuto, ancorchè con riferimento alla TIA, che il contribuente che produce rifiuti speciali smaltiti autonomamente, non può per tali superfici, già soggette alla quota fissa, essere tenuto anche al versamento della quota variabile del tributo.
Per i giudici di legittimità, quindi, la quota fissa della Tari è comunque dovuta, mentre l’esenzione si riferisce esclusivamente alla quota variabile del tributo, la cui entità è parametrata alla quantità di rifiuti conferiti dal produttore.
Tale orientamento trova il fondamento logico-giuridico, nella considerazione che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2009, la TIA ( e lo stesso vale anche per la Tari), ha la “funzione di coprire il costo di smaltimento concernente i rifiuti non solo “interni”, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche “esterni”, quali <i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico>, e quindi di coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente”.
Poiché il gettito della Tari, come prescritto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, sembrerebbe giustificato il pagamento della quota fissa della tariffa anche da parte dei produttori di rifiuti speciali.
Infatti, la quota fissa della tariffa, si ricorda che è quella parte relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.
Gli investimenti sostenuti dal gestore servono, appunto, per garantire anche la raccolta dei rifiuti esterni presenti sulle strade pubbliche e sulle aree soggette ad uso pubblico.
Tale filone giurisprudenziale è stato confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8222/2022 che ha ribadito la debenza per intero della parte fissa della tariffa, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio.
Ed ancora la Corte di Cassazione, con sentenze n. 28017/2023 e n. 31677/2023, ha ritenuto comunque dovuta la quota fissa della tariffa Tari.
Ma vi è di più, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13455 del 15/05/2024, nel confermare la debenza della quota fissa della Tari, ha ritenuto di replicare alle tesi dottrinarie, secondo cui tale orientamento giurisprudenziale non sarebbe aderente al dato normativo, che prevede la non assoggettabilità al tributo delle aree in cui si producono rifiuti speciali.
Secondo gli Ermellini, infatti:
- è proprio la Legge n. 147/2013 che, richiamando al comma 651 il D.P.R. n. 158/1999 ai fini della quantificazione delle tariffe, stabilisce che la tariffa è composta da una parte fissa e da una variabile;
- la quota fissa e la quota variabile devono coprire integralmente i costi sopportati per la gestione del ciclo dei rifiuti, sia per gli investimenti effettuati sia per l’esercizio del servizio (art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013);
- secondo quanto si ricava dalla norma, la quota fissa incide in misura predeterminata, avendo la funzione di assicurare la copertura degli investimenti, mentre la quota variabile è determinata in ragione della quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fruito.
Sarebbe, pertanto, illogico esentare dalla quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire al servizio almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti un’indubbia utilità.
Tale tesi, sempre secondo la citata sentenza, risulta in linea con la circostanza che la Tari, indipendentemente, dal nomen iuris utilizzato dalla normativa, è caratterizzata da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, tanto che i contribuenti, anche qualora decidano di non avvalersi del servizio pubblico non possono sottrarsi dall’obbligo di pagamento del tributo.
Successivamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23228 del 28/08/2024, ha specificato che l’applicazione della quota fissa è dovuta in quanto: “attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio sull’area sociale che da tale servizio riceve, nel suo insieme, un beneficio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali…, non per questo risultando per così dire “alterata” la natura di “tassa” della Tari vista quale forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi”.
Ed ancora, tenuto conto che l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 prevede l’esclusione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ciò non esclude che in quelle aree si possano produrre anche rifiuti urbani ed ordinari, il cui smaltimento implica comunque dei costi per il servizio che, diversamente opinando, finirebbero per ricadere ingiustificatamente su altri utenti.
Tale lettura normativa non sarebbe contrastante con il principio comunitario secondo il quale “chi inquina paga” che richiede un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per lo smaltimento degli stessi che deve essere posto a carico, per una parte significativa, del produttore di rifiuti.
Al riguardo i giudici hanno richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE, 30/03/2017, in causa C-335/16, la quale ha disposto che il giudice del rinvio verificasse se il prezzo richiesto non porti ad imputare a taluni “detentori” /dei rifiuti) un costo manifestamente sproporzionato rispetto ai volumi o alla natura dei rifiuti che essi possono produrre.
Si tratta, a questo punto, di comprendere se l’applicazione della quota fissa della tariffa comporti a carico dei produttori di rifiuti speciali un costo manifestamente sproporzionato.
Pur non potendo esprimere un giudizio sulla manifesta sproporzione, si ritiene opportuno porre all’attenzione del lettore, che il gettito della tariffa relativo alla sola quota fissa è pari al 50% del totale.
Un ulteriore elemento che potrebbe far ritenere condivisibile il citato orientamento giurisprudenziale, lo si può ricavare dalla lettura di un’altra disposizione normativa.
L’art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo in vigore al 26/09/2020, recitava testualmente: “le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti…”.
In base a tale disposizione normativa, le utenze non domestiche che decidevano di non avvalersi del servizio pubblico per lo smaltimento dei propri rifiuti urbani, erano esentate dal pagamento della sola quota variabile della tariffa.
Tali soggetti, al pari dei produttori di rifiuti speciali, pur non usufruendo, volontariamente in tal caso, del servizio pubblico erano comunque tenuti al pagamento della quota fissa della tariffa.
Ciò sembrerebbe avallare ulteriormente l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità circa la debenza, in ogni caso, della quota fissa della tariffa.
Se l’intento del legislatore fosse stato quello di esonerare totalmente i detentori di rifiuti che non si avvalgono del servizio pubblico e, quindi, non gravano sui costi di gestione dello stesso, non si sarebbe limitato a prevedere l’esclusione dal pagamento della sola quota variabile della tariffa.
Abbiamo precedentemente evidenziato che la Corte di Giustizia UE, al fine di assicurare il rispetto del summentovato principio “chi inquina paga”, ha ritenuto necessario verificare l’eventuale sproporzione tra il costo richiesto ai contribuenti ed i rifiuti prodotti dagli stessi.
Presumibilmente, proprio per evitare tale sproporzione dovuta alla rigorosa interpretazione giurisprudenziale, l’ultima bozza di decreto legislativo sulla riforma dei tributi regionali e locali, modificando l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, dovrebbe prevedere che sulle aree in cui si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali è dovuta la quota fissa nella misura ridotta del 40%.