Anno XX – Numero 236 – Serie 8/26

Agosto 2026

Il soccorso istruttorio alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici. L’evoluzione normativa

Autore articolo

Nel settore della contrattualista pubblica l’istituto del soccorso istruttorio riveste un’indiscussa posizione di centralità attesi i contrapposti interessi che vengono in rilievo:

  • da un lato il principio di massima partecipazione e apertura del mercato con valorizzazione dei requisiti sostanziali e dequotazione di irregolarità formali;
  • dall’altro i principi di autoresponsabilità e par condicio che impongono ad ogni operatore una condotta improntata alla massima diligenza nella compilazione della documentazione di gara.

Nel nostro ordinamento, un generale riconoscimento del soccorso istruttorio si è avuto con la legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo, che all’art. 6 consente al responsabile del procedimento di “chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”.

In materia di procedure di appalto, l’istituto si trovava sancito già nei decreti legislativi n. 406/1991, n. 358/1992 e n. 157/1995, rispettivamente in materia di lavori, forniture e servizi pubblici.

In seguito, nella versione originaria del Codice “De Lise” (d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163) l’operatività dell’istituto era confinata ai soli casi di regolarizzazione ex post di requisiti formali.

Il codice appalti del 2006 aveva, infatti, previsto espressamente la possibilità di “completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

All’epoca, la giurisprudenza distingueva il concetto di “regolarizzazione documentale” da quello di “integrazione documentale” (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).

La prima veniva sempre ammessa trattandosi di un’attività di completamento e rettifica di meri refusi o errori materiali relativi alla documentazione già presentata in gara, mentre la seconda veniva esclusa poiché – introducendo per la prima volta documenti richiesti a pena di esclusione – avrebbe violato i fondamentali canoni di par condicio e autoresponsabilità tra concorrenti nonché i principi di imparzialità e buon andamento dell’agire amministrativo (si veda, ex multis, Cons.  di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Con la modifica normativa disposta ad opera dell’articolo 39, co. 1 della l. 11 agosto 2014, n. 114 (di conversione del d. l. n. 24 giugno 2014, n. 90), è stato inserito il comma 2-bis nell’articolo 38 del d. lgs. n. 163/2006 che ha ampliato l’operatività dell’istituto estendendolo per la prima volta anche ai casi di “mancanza (…) degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive”.

L’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163/2006 recitava: “la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara”.

Il comma 2 bis dell’art. 38 del previgente codice aveva, quindi, ricondotto la portata del soccorso istruttorio alla mancanza, all’incompletezza e a ogni altra irregolarità essenziale nelle dichiarazioni sostitutive volte ad accertare i requisiti di partecipazione alle procedure di gara, in sé per sé considerate, in modo da obbligare il concorrente – previo pagamento della sanzione – a sanare le irregolarità riscontrate. In presenza di irregolarità essenziali la disposizione prevedeva che il concorrente, che non voleva essere escluso dalla procedura dovesse, da un lato, pagare la sanzione pecuniaria nell’importo stabilito dal bando di gara e garantito dalla cauzione provvisoria e, dall’altro, inviare nei termini stabiliti dalla stazione appaltante i documenti richiesti. Se poi il termine assegnato dalla stazione appaltante fosse decorso inutilmente senza che il concorrente avesse provveduto alla regolarizzazione o integrazione richiesta, questi veniva escluso dalla procedura di gara, non dovendo pagare la sanzione pecuniaria.

 L’essenzialità dell’irregolarità determinava l’obbligo del concorrente di integrare le dichiarazioni rese e di pagare la sanzione pecuniaria quale sanzione necessaria per non essere escluso dalla gara. Solamente quando l’irregolarità non fosse stata essenziale, il concorrente non avrebbe dovuto pagare la sanzione pecuniaria e la stazione appaltante non sarebbe dovuta ricorrere al soccorso istruttorio. La ratio della disposizione era quella, come si è detto, di superare le incertezze interpretative in merito alle dichiarazioni prodotte, mediante la procedimentalizzazione del potere del soccorso istruttorio, che diventava doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità delle dichiarazioni sostitutive, anche essenziali.

Si è, in sostanza, riconosciuta la possibilità di regolarizzare la documentazione o le dichiarazioni omesse con il solo limite della non modificabilità dell’offerta e del possesso di requisiti alla data della scadenza del bando.

Del resto, anche prima di tale intervento normativo l’elaborazione pretoria non aveva perso occasione di ravvisare la necessità di ampliare il ricorso all’istituto al fine di superare inutili ed eccessivi formalismi e semplificare gli oneri in capo agli operatori economici, dando così attuazione al principio del favor partecipationis (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1245).

Tale disciplina previgente evitava, nella fase del controllo delle dichiarazioni e, quindi, dell’ammissione alla gara delle offerte presentate, esclusioni dalla procedura dovute a mere carenze documentali, imponendo un’istruttoria veloce, preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, con autorizzazione alla sanzione espulsiva solo quale conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante.

 Il soccorso istruttorio diventava così, uno strumento per dequalificare le irregolarità dichiarative da fattori escludenti a carenze regolarizzabili, prevedendo un particolare procedimento in cui la stazione appaltante provvedeva a richiedere al concorrente di regolarizzare le dichiarazioni rese e, al contempo, irrogava la sanzione pecuniaria prevista dal bando.

 Tale sanzione si giustificava per garantire la serietà delle offerte presentate, ma anche per favorire la responsabilizzazione dei concorrenti ed evitare spreco di risorse pubbliche impiegate in lunghi procedimenti per regolarizzare le dichiarazioni presentate in maniera incompleta. La sanzione pecuniaria era, dunque, finalizzata a colpire l’irregolarità essenziale, in sé e per sé considerata, essendo finalizzata a garantire una celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti, in un’ottica di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa, a cui devono concorrere anche i partecipanti alla gara, in ossequio ai principi di leale cooperazione, di correttezza e di buona fede.

Il procedimento fin qui descritto conduceva all’esclusione solo in presenza dell’effettiva mancanza dei requisiti di partecipazione o, comunque, in caso di mancata regolarizzazione e integrazione delle dichiarazioni carenti.

 Nel contesto appena descritto si sono inserite le nuove direttive in materie di appalti pubblici del 2014 ove viene espressamente prevista la possibilità di integrare o chiarire i certificati presentati relativi al possesso sia dei requisiti generali sia di quelli speciali, senza il pagamento di alcuna sanzione. In questo senso, il considerando n. 84 della direttiva 2014/24/UE dispone che:

Considerando n. 84 direttiva 2014/24/UE “l’offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l’appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento della procedura
Specificando all’art. 56 che: “se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza”,
e all’art. 59, comma 4, che: “l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura”.

La direttiva 2014/24/UE ha, quindi, subordinato l’esercizio del soccorso istruttorio solamente all’osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza, restando indifferente rispetto al pagamento della sanzione che nell’ottica europea non assume nessuna rilevanza.

Successivamente, con l’entrata in vigore del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/ UE e 2014/25/UE, l’art. 83, comma 9,  stabiliva che: “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione e’ dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e’ escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”; tale previsione, tuttavia, prevedendo una sanzione per il soccorso istruttorio si poneva in contrasto con i criteri della legge delega.

Ciò ha spinto, il legislatore ad intervenire con il primo correttivo al codice (d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56) eliminando dall’articolo in commento il riferimento alla sanzione pecuniaria. È stata confermata l’operatività del soccorso istruttorio anche nel caso di documentazione mancante (salvo sempre il limite della non alterazione dell’offerta) ed è stata resa gratuita l’attivazione del subprocedimento de quo in caso di irregolarità essenziali sanabili.

Rimaneva, inoltre, ferma l’esclusione dell’operatore in caso di documentazione che non consentisse l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (articolo 83, co. 9, ultimo periodo del d. lgs. n. 50/2016).

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36), l’istituto acquista una rinnovata centralità, essendo per la prima volta disciplinato in maniera più dettagliata con un’apposita previsione normativa.

L’articolo 101 del codice elimina la distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali e riconosce l’obbligo per la stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio sia allo scopo di integrare la documentazione trasmessa (co. 1, lett. a) sia per sanare inesattezze ed irregolarità (co. 1, lett. b), fermo restando l’esclusione dell’operatività dell’istituto per le carenze attinenti l’offerta tecnica e per le omissioni o inesattezze che “rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”.

In particolare, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per l’attivazione del soccorso istruttorio, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, che attua, quindi, una sorta di soccorso istruttorio diretto, secondo i nuovi principi della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che risulta definitivamente eliminata la distinzione, foriera di dubbi interpretativi, tra irregolarità essenziali e non essenziali presente nella previgente normativa.

La novità di assoluto rilievo è rappresentata dalla previsione del soccorso c.d. “correttivo” che riconosce la possibilità per l’operatore di porre rimedio ad un proprio errore materiale (in cui sia incorso durante l’elaborazione dell’offerta) prima che la stessa venga esaminata – anche oltre la scadenza del termine di presentazione – e fino al giorno per l’apertura delle buste contenenti le offerte (art. 101, co. 4).

Infine, il nuovo dettato normativo disciplina anche l’istituto del soccorso c.d. “procedimentale” recependo, sul punto, i numerosi arresti giurisprudenziali nel tempo consolidati (ex multis T.a.r Lazio, Roma, Sez. III, 24 dicembre 2022, n. 17536; T.a.r Lombardia, Brescia, Sez. I, 25 ottobre 2022, n. 1020; Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650; T.a.r. Trento, Sez. I, 4 aprile 2022, n. 75; T.a.r. Sicilia, Catania, Sez. I, 31 marzo 2022, n. 933).

Come anticipato, tale istituto si distingue dal soccorso istruttorio in quanto limitato alle sole richieste di chiarimenti e/o precisazioni in merito al contenuto dell’offerta tecnica ed economica a condizione che nella stessa sia individuabile, in maniera certa, l’effettiva volontà negoziale del concorrente.

È chiaro, dunque, come sia precluso tramite la semplice richiesta di delucidazioni addivenire ad una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta presentata in gara (di recente si veda Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324; id. 9 gennaio 2023, n. 290).

Orbene, con l’attuale assetto normativo risultano ampliati i confini di operatività dell’istituto in virtù del principio in forza del quale è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta (tecnica ed economica) e dell’effettivo possesso dei requisiti; emerge, dunque, con estrema chiarezza l’esigenza di ridurre gli oneri documentali in capo agli operatori economici, fatto sempre salvo il rispetto del principio di par condicio.

Le pronunce rilevanti

Con la pronuncia del 21 agosto 2023, n. 7870, il Consiglio di Stato (Sez. V) si è occupato di definire i confini di operatività dell’istituto con riguardo alla produzione in gara di un curriculum vitae, relativo ad una figura professionale impiegata nell’esecuzione della commessa, non conforme alla lex di gara.

In proposito, la parte ricorrente adiva l’autorità giurisdizionale amministrativa lamentando l’illegittimità del provvedimento di esclusione adottato in ragione del mancato possesso del requisito soggettivo speciale in capo all’operatore – in caso di titolo di studio conseguito all’estero – a seguito della mancata produzione in gara di un’apposita attestazione di equipollenza, ai sensi della legge n. 148/2022.

Rilevava, infatti, come nelle lex specialis non veniva richiesta alcuna dichiarazione di equipollenza. L’operatore aveva quindi, legittimamente, confidato nel quadro regolatorio della procedura di gara e aveva prodotto un curriculum in possesso dei requisiti richiesti.

Aggiungeva, poi, che non vi sarebbero ragioni per negare l’operatività del soccorso istruttorio atteso che non sarebbe in discussione la mancanza di un elemento dell’offerta tecnica o economica, bensì di un elemento afferente la documentazione amministrativa; più correttamente di un mezzo a comprova del requisito di partecipazione (cfr. delibera A.n.a.c., 8 settembre 2021, n. 611).

In ogni caso, rilevava la ricorrente, l’operatore sarebbe stato perfettamente in grado di soddisfare tale requisito mediante indicazione di una nuova risorsa in sostituzione provvista di idonea qualificazione professionale.

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, ha confermato la decisione del giudice di prime cure dichiarando l’infondatezza del ricorso.

In via preliminare, il Collegio ribadiva che l’espressa indicazione del titolo di studio come requisito professionale implicava necessariamente il requisito legale della validità, il quale con particolare riguardo ai titoli conseguiti all’estero implicava uno specifico e qualificato accertamento di equipollenza, come previsto dalla legge n. 148/2002.

Invero, l’eterointegrazione delle regole di gara, nel caso in esame mediante la legge n. 148/2002, opera in presenza di un’obiettiva lacuna e dunque anche nel caso in cui si risolva nella prefigurazione più ampia dei requisiti di accesso alla procedura di gara.

In conclusione, l’operatività di siffatto meccanismo non si pone in insanabile contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con il principio del legittimo affidamento atteso che si tratta di condizioni necessarie e implicite previste dalla legge.

Nella pronuncia si chiarisce che, al netto della accresciuta e indiscussa centralità che l’istituto ricopre nel nuovo impianto normativo, deve ritenersi confermata, anche alla strega del nuovo articolo 101 del d. lgs. n. 36/2023, la non soccorribilità delle carenze e irregolarità inerenti i requisiti di ordine speciale poiché si tratta di “elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica ed economica)”.

Ammettere, dunque, l’operatività del soccorso istruttorio – consentendo l’indicazione di un diverso titolo di studio e la sostituzione di una risorsa con un’altra – avrebbe legittimato un’inammissibile modifica del contenuto e dei termini dell’offerta poiché avrebbe inciso sulla indicazione e quantificazione della manodopera impiegata.

Ne discende, dunque, che la mancata produzione della certificazione di equipollenza lungi dal tradursi in una carenza meramente formale si risolve, al contrario, in una carenza sostanziale del contenuto dell’offerta tecnica che doveva indicare le diverse figure professionali (provviste dei necessari requisiti di qualificazione) da impiegare nell’esecuzione della commessa.

La sentenza del Consiglio di Stato si colloca all’interno di un quadro giurisprudenziale che denota alcune incertezze applicative in ordine ai confini e ai limiti di operatività dell’istituto.

Basti considerare che la medesima vicenda è stata esaminata anche dal Consiglio di Giustizia della Regione Siciliana che con due recenti pronunce (C.G.A.R.S., sez. giur., 2 gennaio 2023, n. 4; 6 marzo 2023, n. 174) è pervenuto a conclusioni di segno opposto.

Secondo il Collegio, infatti, il curriculum non costituiva requisito di partecipazione, ma semplice elemento della documentazione amministrativa a comprova del suddetto requisito.

Né la sostituzione del curriculum, in ragione dell’anonimato dei curricula da produrre, avrebbe potuto comportare una modificazione soggettiva dell’offerta.

Si trattava, dunque, di un’irregolarità essenziale sanabile in quanto non accompagnata ad una carenza sostanziale “del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata”, ma riconducibile al perimetro applicativo del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9, del d. lgs. n. 50/2016 (ratione temporis applicabile).

Pertanto, il provvedimento di esclusione risultava illegittimo in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto dar seguito al soccorso istruttorio attivato nei confronti della ricorrente e procedere alla valutazione del nuovo curriculum prodotto dall’operatore.

Le diverse pronunce richiamate rendono evidente il contrasto che anima la giurisprudenza in ordine ai confini e all’ambito di operatività dell’istituto.

La disciplina – ora contenuta nell’articolo 101 del d. lgs. n. 36/2023 – ha recepito i diversi arresti giurisprudenziali che sul tema si sono consolidati, animati dalla comune volontà che la procedura di gara sia caratterizzata da una visione sostanzialistica in linea con le esigenze di speditezza sottese all’affidamento e all’esecuzione della commessa.

Emerge, dunque, la prevalenza del dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti); da ciò ne consegue che l’esclusione potrà essere disposta solo nei casi in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda effettivamente il requisito.

Le nuove tipologie di soccorso istruttorio

Nel nuovo codice dei contratti pubblici risultano ammesse le seguenti tipologie di soccorso istruttorio:

soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);

soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);

soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;

soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica.

La norma precisa inoltre che sono soccorribili (purché, documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte):

  1. la mancata presentazione della garanzia provvisoria;
  2. l’omessa allegazione del contratto di avvalimento;
  3. la carenza dell’impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice, si può ragionevolmente prevedere che si assisterà ad una forte spinta espansiva dell’istituto volta a privilegiare il dato sostanziale su quello formale – e sui connessi principi di par conditio e parità di trattamento – anche (e soprattutto) alla luce del principio del risultato, vera stella polare del nuovo corpus normativo.

È bene, infatti, precisare che tale principio non orienta solo l’interpretazione delle norme contenute nel Codice (ivi incluso l’istituto del soccorso istruttorio), ma costituisce anche “il criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto” (art. 1, co. 4, del nuovo codice dei contratti pubblici).

 Ida Tascone, magistrato TAR

Autore articolo
Condividi:
WhatsApp
Email
LinkedIn

Scopri l'Istituto di Alta Formazione Giuridica Direkta

Con Direkta ottieni la migliore preparazione per superare esami e concorsi e avviare la tua carriera